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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-1193/23

Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 16 luglio 2025. — Rimorchiatori Riuniti Panfido & C. Srl contro Agenzia esecutiva europea per il clima, l’infrastruttura e l’ambiente. — Clausola compromissoria – Ricorso di annullamento – Meccanismo per collegare l’Europa (MCE) – Programma di lavoro pluriennale 2014 “Autostrade del mare” – Azione “Poseidon Med II” – Convenzione di sovvenzione – Pagamento del saldo – Rimborso delle somme anticipate – Attività non completata. — Causa T-1193/23

Giurisprudenza europea62023TJ1193

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso di Rimorchiatori Riuniti Panfido relativo all’azione "Poseidon Med II" finanziata nell’ambito del MCE. Ha ritenuto che l’attività 15 non fosse stata completata entro il termine convenzionale né al momento della relazione finale, e che la CINEA avesse correttamente negato il saldo e valutato l’attività allo 0%. La lettera del 9 ottobre 2023 è stata quindi considerata legittima. La ricorrente è stata condannata alle spese.

Clausola compromissoria in convenzione di sovvenzione MCE: il Tribunale respinge la richiesta di pagamento del saldo e conferma che l’attività finanziata non era stata completata nei termini, legittimando la riduzione/il recupero della sovvenzione.

La questione giuridica

Se, alla luce della convenzione di sovvenzione e del diritto applicabile, la ricorrente avesse completato correttamente l’attività 15 dell’azione "Poseidon Med II" e avesse quindi diritto al saldo della sovvenzione; in subordine, se la lettera della CINEA del 9 ottobre 2023 fosse illegittima in quanto fondată sulla qualificazione dell’attività come completata allo 0%.

Principio di diritto

In una controversia contrattuale soggetta a clausola compromissoria, il beneficiario di una sovvenzione UE ha diritto al pagamento del saldo solo se dimostra l’esecuzione completa dell’attività finanziata conformemente alla convenzione; se l’azione non è stata completata e il beneficiario non offre garanzie sufficienti circa il completamento e la messa in servizio del bene finanziato, l’agenzia può legittimamente ridurre la sovvenzione o procedere al recupero, senza che il beneficiario possa invocare né una lettura estensiva della clausola sul periodo di esercizio successivo né una forza maggiore non tempestiva o circostanze sopravvenute dopo la scadenza dell’azione.

Norme richiamate

  • Articolo 272 TFUE
  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 299 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 1316/2013
  • Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
  • Decisione di esecuzione C(2014) 1921 final della Commissione
  • Articolo II.14 dell’allegato II alla convenzione di sovvenzione
  • Articolo II.18 dell’allegato II alla convenzione di sovvenzione
  • Articolo II.24.3 dell’allegato II alla convenzione di sovvenzione
  • Articolo II.25.4 dell’allegato II alla convenzione di sovvenzione
  • Articolo II.26.1 dell’allegato II alla convenzione di sovvenzione
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articoli 1134, 1147, 1162 e 1315 del codice civile belga

Clausola compromissoria – sovvenzione MCE e completamento dell’attività 15

Il Tribunale, investito di una controversia contrattuale ai sensi dell’articolo 272 TFUE, ha esaminato il rapporto tra la CINEA e la società beneficiaria di una sovvenzione per l’azione "Poseidon Med II". La lite riguardava il diritto al saldo della sovvenzione e la legittimità della valutazione con cui l’agenzia aveva attribuito allo 0% il completamento dell’attività 15.

Fatti e contesto contrattuale

Nel 2015 l’INEA, divenuta CINEA, e il coordinatore del progetto hanno concluso una convenzione di sovvenzione nell’ambito del meccanismo per collegare l’Europa e del programma di lavoro pluriennale 2014 "Autostrade del mare". L’azione "Poseidon Med II" mirava a promuovere l’uso del GNL come carburante marino nel Mediterraneo orientale e comprendeva diciassette attività; la ricorrente era responsabile dell’attività 15, relativa alla progettazione esecutiva e costruzione di una nave innovativa a doppia alimentazione, con specifiche sottoattività e obiettivi intermedi.

La convenzione prevedeva che l’azione si svolgesse fino al 31 dicembre 2021, con possibilità di rimborso del 50% dei costi ammissibili. Inoltre, l’allegato I richiedeva non solo il completamento delle sottoattività tecniche, ma anche che la nave fosse in grado di prestare servizi in almeno un porto dell’Unione per almeno cinque anni dopo la fine dell’azione.

Posizione della CINEA e sviluppo della procedura amministrativa

Dopo la presentazione della relazione finale da parte del coordinatore nel gennaio 2023, la CINEA ha contestato che la nave fosse operativa e ha ritenuto che l’obiettivo dell’attività 15 non fosse stato raggiunto. In seguito ha comunicato che l’attività doveva essere considerata completata allo 0%, poiché non risultava dimostrata la possibilità di utilizzare la nave in condizioni operative. La lettera del 9 ottobre 2023 ha confermato tale valutazione e ha dato luogo alla controversia.

Questioni giuridiche esaminate dal Tribunale

Il Tribunale ha dovuto stabilire, in sostanza:

  • se l’attività 15 fosse stata eseguita correttamente ai sensi della convenzione;
  • se la mancata messa in servizio della nave potesse essere giustificata da ritardi non imputabili alla ricorrente o da forza maggiore;
  • se, in caso di esecuzione parziale, la ricorrente potesse comunque ottenere una riduzione proporzionale della sovvenzione;
  • se la lettera del 9 ottobre 2023 fosse illegittima per le medesime ragioni.

Ragionamento del Tribunale

Il Tribunale ha interpretato la convenzione di sovvenzione secondo il diritto dell’Unione e, ove necessario, il diritto belga, come previsto dall’allegato II. Ha ricordato che la CINEA era tenuta a versare il saldo solo se il beneficiario aveva adempiuto correttamente i propri obblighi, mentre, in caso di esecuzione non corretta, poteva ridurre l’importo della sovvenzione in proporzione all’inadempimento.

Esaminando il contenuto dell’allegato I, il Tribunale ha osservato che l’attività 15 non riguardava solo componenti GNL già installati, ma l’esecuzione di un progetto pilota volto alla realizzazione di una nave innovativa funzionante. Il fatto che alcune parti fossero state costruite o certificate non bastava, perché la nave non era operativa alla scadenza dell’azione, né alla data della relazione finale, né alla data del ricorso. Inoltre, le prove in mare e i test operativi non erano stati eseguiti e la certificazione relativa alla costruzione non poteva considerarsi compiutamente ottenuta.

Il Tribunale ha poi respinto l’argomento secondo cui sarebbe stata sufficiente la sola finitura delle parti GNL. La clausola che prevedeva l’utilizzo della nave in un porto dell’Unione per cinque anni dopo la fine dell’azione non eliminava l’obbligo di ultimare e rendere operativa la nave entro il termine contrattuale. Anche i riferimenti al regolamento finanziario 2018/1046, al regolamento n. 1316/2013 e alla decisione di esecuzione C(2014) 1921 non sono stati ritenuti idonei a modificare gli obblighi contrattuali.

Quanto alla forza maggiore, il Tribunale ha rilevato che la proroga del termine dovuta alla pandemia di COVID-19 era già stata concessa e che gli ulteriori eventi invocati dalla ricorrente erano successivi alla scadenza dell’azione, quindi non potevano incidere sulla valutazione dell’inadempimento. Analogamente, gli articoli del codice civile belga invocati dalla ricorrente non hanno potuto sovvertire la conclusione secondo cui la CINEA aveva fornito la prova sufficiente del mancato completamento dell’attività e dell’assenza di garanzie attendibili sul suo futuro completamento.

Decisione e dispositivo

Il Tribunale ha quindi respinto il primo capo delle conclusioni relativo al pagamento del saldo e, per conseguenza, anche il secondo capo diretto all’annullamento della lettera del 9 ottobre 2023. Ha inoltre escluso la necessità di assumere prove testimoniali e non ha esaminato nel merito le eccezioni di irricevibilità sollevate dalla CINEA. La ricorrente è stata condannata alle spese.

Come è indicizzato

Materiesovvenzioni uemeccanismo per collegare l’europadiritto contrattuale dell’unionerecupero di somme indebitamente versateinterpretazione delle convenzioni di finanziamento

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