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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-777/22

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 15 luglio 2025. — Banca centrale europea e Commissione europea contro Francesca Corneli. — Impugnazione – Politica economica e monetaria – Direttiva 2014/59/UE – Risanamento e risoluzione degli enti creditizi – Articoli da 27 a 29 – Misure di intervento precoce – Regolamento (UE) n. 1024/2013 – Meccanismo di vigilanza unico – Articolo 4, paragrafo 3 – Decisione della Banca centrale europea (BCE) di assoggettare ad amministrazione straordinaria una banca – Ricorso di annullamento proposto da un azionista – Articolo 263, quarto comma, TFUE – Persona fisica direttamente e individualmente interessata da un atto di un’istituzione dell’Unione europea – Conclusione dell’assoggettamento ad amministrazione straordinaria – Persistenza dell’interesse ad agire – Applicazione del diritto dell’Unione e nazionale da parte della BCE – Obbligo d’interpretazione conforme del diritto nazionale. — Cause riunite C-777/22 P e C-789/22 P

Giurisprudenza europea62022CJ0777

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte annulla la sentenza del Tribunale che aveva annullato le decisioni BCE su Banca Carige, ma conferma la ricevibilità del ricorso della sig.ra Corneli. Ribadisce che un azionista può essere direttamente e individualmente inciso da una misura di amministrazione straordinaria e può conservare interesse ad agire anche dopo la cessazione degli effetti dell’atto, se persiste un interesse risarcitorio concreto. Nel merito, la Corte corregge il Tribunale sull’interpretazione del testo unico bancario: la BCE poteva fondarsi sull’articolo 70, comma 1, letto in modo conforme alla direttiva 2014/59/UE. La causa è rinviata al Tribunale per l’esame degli altri motivi non trattati.

Impugnazione in materia bancaria: la Corte chiarisce la legittimazione e l’interesse ad agire di un azionista contro la decisione BCE di assoggettare una banca ad amministrazione straordinaria e l’interpretazione conforme del diritto nazionale di recepimento della direttiva 2014/59/UE.

La questione giuridica

Se la sig.ra Corneli, in qualità di azionista di minoranza, fosse direttamente e individualmente interessata dalle decisioni BCE che hanno disposto e prorogato l’amministrazione straordinaria di Banca Carige e se conservasse un interesse ad agire nonostante la cessazione degli effetti delle decisioni. Inoltre, se la BCE avesse erroneamente applicato l’articolo 70, comma 1, del testo unico bancario e se il Tribunale avesse correttamente negato la possibilità di un’interpretazione conforme di tale disposizione nazionale alla direttiva 2014/59/UE.

Principio di diritto

La Corte afferma che un azionista di una banca soggetta ad amministrazione straordinaria può essere direttamente e individualmente interessato dalla decisione BCE che la dispone o la proroga, perché tale decisione incide immediatamente sulla sua posizione giuridica e sui suoi diritti di partecipazione societaria; l’interesse ad agire non viene meno automaticamente con la cessazione degli effetti dell’atto, se l’annullamento può ancora fondare un’azione risarcitoria non ipotetica. Quanto al merito, la Corte ritiene che il Tribunale abbia errato nel considerare contra legem l’interpretazione dell’articolo 70, comma 1, del testo unico bancario conforme alla direttiva 2014/59/UE: la BCE, nell’applicare il diritto nazionale di recepimento nell’ambito dell’MVU, poteva leggere la previsione delle "gravi perdite del patrimonio" come comprensiva del caso di significativo deterioramento della situazione della banca, sicché la base giuridica delle decisioni controverse era corretta.

Norme richiamate

  • Articolo 263, quarto comma, TFUE
  • Articolo 256, paragrafo 1, TFUE
  • Articolo 58 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Regolamento (UE) n. 1024/2013
  • Articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013
  • Articolo 9 del regolamento (UE) n. 1024/2013
  • Direttiva 2014/59/UE
  • Articoli 27, 28 e 29 della direttiva 2014/59/UE
  • Articolo 84 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articoli 69-octiesdecies e 70 del decreto legislativo n. 385/1993 (testo unico bancario)
  • Articolo 288 TFUE

Impugnazione BCE e Commissione contro la sentenza Corneli/BCE

La pronuncia concerne due impugnazioni, riunite, avverso la sentenza del Tribunale che aveva annullato le decisioni BCE del 1° gennaio 2019 e del 29 marzo 2019 relative all’amministrazione straordinaria di Banca Carige SpA. La Corte, riunita in Grande Sezione, affronta principalmente i profili di ricevibilità del ricorso dell’azionista e la corretta base giuridica delle misure di intervento precoce nel quadro dell’MVU.

Fatti e iter procedurale

Banca Carige, soggetta alla vigilanza prudenziale diretta della BCE dal 2014, aveva registrato perdite rilevanti e non rispettava i requisiti patrimoniali. La sig.ra Francesca Corneli era azionista di minoranza. A seguito delle difficoltà della banca e delle dimissioni di parte consistente del consiglio di amministrazione, la BCE ha adottato la decisione di assoggettamento ad amministrazione straordinaria e successivamente la decisione di proroga. Il Tribunale, investito dal ricorso della sig.ra Corneli, ha ritenuto il ricorso ricevibile e ha annullato le decisioni, concentrandosi sul quarto motivo, relativo all’asserita errata base giuridica.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • il regolamento (UE) n. 1024/2013, segnatamente gli articoli 4, paragrafo 3, e 9, che disciplinano i compiti della BCE nel Meccanismo di vigilanza unico e il rinvio al diritto dell’Unione e alla normativa nazionale di recepimento;
  • la direttiva 2014/59/UE, in particolare gli articoli 27, 28 e 29 sulle misure di intervento precoce, sulla rimozione dell’alta dirigenza/degli organi di amministrazione e sulla nomina di amministratori temporanei;
  • gli articoli 69-octiesdecies e 70 del testo unico bancario italiano, considerati dalla BCE come base delle decisioni controverse;
  • l’articolo 263, quarto comma, TFUE, per la legittimazione ad agire delle persone fisiche e giuridiche contro atti non destinati a loro.

Ricevibilità del ricorso della sig.ra Corneli

La Corte conferma che la sig.ra Corneli era direttamente interessata dalle decisioni controverse, poiché queste incidevano senza atti intermedi sui suoi diritti di azionista: in particolare, sulla partecipazione all’elezione degli organi sociali, sulla convocazione dell’assemblea e sulle azioni di responsabilità. È anche individualmente interessata, perché apparteneva a un gruppo di soggetti identificabili al momento dell’adozione delle decisioni, sulla base della qualità di azionista di Banca Carige e della specifica esclusione dall’esercizio di diritti connessi alle azioni.

La Corte respinge l’idea che la dimensione numerica del gruppo degli azionisti impedisse l’individualizzazione: il numero elevato di azionisti non è decisivo, essendo sufficiente che i soggetti siano individuabili secondo criteri tipici del gruppo. Viene inoltre esclusa la pertinenza del richiamo alla giurisprudenza della Corte EDU nella causa Albert e altri c. Ungheria, perché i criteri di “vittima” ex articolo 34 CEDU non coincidono con quelli dell’articolo 263 TFUE.

Interesse ad agire anche dopo la cessazione degli effetti degli atti

Pur rilevando che la Corte avrebbe dovuto verificare d’ufficio la persistenza dell’interesse ad agire, la Corte conclude che l’errore del Tribunale non conduce comunque all’annullamento della sentenza. Infatti, l’interesse della sig.ra Corneli non era puramente ipotetico, perché l’eventuale annullamento delle decisioni BCE poteva costituire il fondamento di una futura azione risarcitoria. Inoltre, erano stati indicati danni collegati alla diluizione della partecipazione e alla successiva vendita coattiva delle azioni, connessi alle decisioni adottate nel contesto dell’amministrazione straordinaria.

Interpretazione dell’articolo 70 del testo unico bancario e direttiva 2014/59/UE

Sul merito, la Corte censura il Tribunale per aver ritenuto contra legem un’interpretazione dell’articolo 70, comma 1, del testo unico bancario conforme alla direttiva 2014/59/UE. Secondo la Corte, l’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1024/2013 impone alla BCE di applicare il diritto dell’Unione e la normativa nazionale di recepimento delle direttive; in tale cornice, anche la BCE è soggetta all’obbligo di interpretazione conforme.

La Corte osserva che gli articoli 28 e 29 della direttiva 2014/59 delineano un sistema graduato: la rimozione degli organi sociali è misura prevista in caso di significativo deterioramento della situazione finanziaria, e la nomina di amministratori temporanei interviene quando la prima misura sia ritenuta insufficiente. Il richiamo dell’articolo 70 del testo unico bancario alle “gravi perdite del patrimonio” può essere interpretato in modo compatibile con la nozione di significativo deterioramento della situazione della banca. La Corte sottolinea che tale interpretazione non è contra legem, anche perché la disposizione nazionale fa parte di un sistema volto al risanamento delle banche ed è stata introdotta proprio per recepire la direttiva.

Dispositivo e conseguenze processuali

La Corte annulla la sentenza del Tribunale. Dichiara tuttavia ricevibile il ricorso di primo grado della sig.ra Corneli e respinge il quarto motivo di tale ricorso nella parte relativa all’asserito errore di diritto nella base giuridica. La causa viene rinviata al Tribunale per l’esame degli altri motivi e argomenti non ancora trattati. Le spese sono riservate.

Principi affermati

  • Un azionista può essere direttamente e individualmente interessato da una decisione BCE di amministrazione straordinaria di una banca se tale decisione incide immediatamente sui suoi diritti societari.
  • L’interesse ad agire può sopravvivere alla cessazione degli effetti dell’atto se l’annullamento può fondare una domanda di risarcimento non ipotetica.
  • Nell’applicare il diritto nazionale di recepimento nel quadro dell’MVU, la BCE deve interpretarlo conformemente alla direttiva, salvo vero e proprio contrasto insuperabile con il testo nazionale.
  • L’articolo 70, comma 1, del testo unico bancario può essere letto in modo conforme all’articolo 29 della direttiva 2014/59/UE, includendo l’ipotesi di significativo deterioramento della situazione della banca.

Come è indicizzato

Materievigilanza bancariarisanamento e amministrazione straordinaria degli enti creditizilegittimazione ad agire e interesse ad agireinterpretazione conforme del diritto nazionaleimpugnazioni davanti alla Corte di giustizia

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