Tribunale, Sentenza T-417/24
Judgment of the General Court (Fifth Chamber) of 16 July 2025. — ET v European Investment Bank. — Civil service – EIB staff – Individual award – OLAF investigation – Recovery of sums unduly paid – Article 16.3 of the EIB Staff Rules – Principle of good administration – Principle of transparency – Duty to have regard for the welfare of officials. — Case T-417/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso di un dipendente della BEI contro il recupero di parte dei premi individuali percepiti per tre anni, ritenendo che i pagamenti fossero stati irregolari e che il ricorrente dovesse accorgersene. Ha inoltre escluso che la BEI avesse violato i principi di buona amministrazione, trasparenza o dovere di sollecitudine. Restava quindi legittimo il recupero delle somme, mentre la domanda risarcitoria è stata respinta perché strettamente connessa al rigetto dell’impugnazione principale.
Recupero, da parte della BEI, di somme corrisposte come premi individuali a un dipendente: applicazione dell’articolo 16.3 delle norme del personale e irrilevanza, ai fini dell’annullamento, delle doglianze su buona amministrazione e trasparenza
La questione giuridica
Nei limiti di un ricorso ex articolo 270 TFUE, il Tribunale era chiamato a stabilire se la BEI potesse recuperare somme versate al ricorrente come premi individuali ai sensi dell’articolo 16.3 delle EIB Staff Rules, in particolare se il beneficiario sapesse o dovesse sapere che i pagamenti erano irregolari; inoltre, se la BEI avesse violato i principi di buona amministrazione, trasparenza e dovere di sollecitudine, e se spettasse il risarcimento del danno e la restituzione delle somme trattenute.
Principio di diritto
La BEI può recuperare, ai sensi dell’articolo 16.3 delle proprie norme del personale, somme pagate indebitamente a un dipendente quando il pagamento era oggettivamente irregolare e il beneficiario, in quanto funzionario o agente diligente, sapeva o avrebbe dovuto sapere dell’irregolarità; non è necessario dimostrare dolo o responsabilità del dipendente. Se i premi individuali sono stati fissati in anticipo, senza il richiesto esercizio annuale di valutazione della performance, e in misura nettamente scollegata dai criteri applicabili, l’irregolarità è patentemente riconoscibile e il recupero è legittimo. Le doglianze fondate su buona amministrazione, trasparenza e dovere di sollecitudine non possono impedire il recupero quando quest’ultimo deriva dall’applicazione corretta della norma sul recupero dell’indebito.
Norme richiamate
- Articolo 270 TFUE
- Articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 16.3 delle EIB Staff Rules
- Articolo 85 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
Recupero di premi individuali indebitamente versati da parte della BEI
La sentenza riguarda un ricorso proposto, ai sensi dell’articolo 270 TFUE, da un dipendente della BEI contro la decisione dell’11 gennaio 2024 con cui l’istituzione ha ordinato il recupero di EUR 37 817,23, somma corrispondente a una parte dei premi individuali percepiti per gli anni 2019, 2020 e 2021. Il caso nasce dopo un’indagine OLAF che aveva rilevato irregolarità nella qualificazione e quantificazione dei pagamenti.
Fatti e procedimento principale
Il ricorrente era stato assunto dalla BEI nel luglio 2019 e, dopo discussioni con il management, era stato temporaneamente assegnato a Bruxelles dal gennaio 2020. Prima dell’assegnazione aveva segnalato al Presidente della BEI che non avrebbe accettato un incarico con perdita finanziaria, in particolare per la mancata corresponsione di una indennità di mobilità geografica.
Successivamente, il personale HR gli aveva indicato che sarebbe stata trovata una soluzione e, secondo la mail interna richiamata nel processo, il Presidente avrebbe considerato il suo impegno straordinario nel quadro delle valutazioni annuali, con un riconoscimento finanziario indipendente dal premio individuale. Per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 il ricorrente riceveva un premio individuale di EUR 38 625 lordi.
OLAF apriva un’indagine nel novembre 2020 e, nel rapporto finale del dicembre 2022, concludeva che il ricorrente soddisfaceva i criteri di eleggibilità, ma che gli importi erogati non erano conformi alle Performance Management Guidelines. Secondo OLAF, i pagamenti erano stati determinati in anticipo, non collegati alle valutazioni annuali e superiori ai massimali raccomandati; ciò rendeva la classificazione dei pagamenti come premi individuali contraria alle regole applicabili. La BEI, dopo contraddittorio con il dipendente, adottava la decisione di recupero e poi rigettava la richiesta di riesame.
Oggetto del giudizio e domande del ricorrente
Il ricorrente chiedeva:
- l’annullamento della decisione di recupero;
- in via subordinata, l’annullamento della decisione che respingeva il riesame;
- il risarcimento di EUR 15 000 per danno non patrimoniale;
- la restituzione delle somme trattenute in busta paga con interessi di mora.
Questione preliminare: portata della domanda diretta contro il riesame
Il Tribunale ha anzitutto qualificato la domanda formalmente rivolta contro la decisione di rigetto del riesame. Richiamando la propria giurisprudenza, ha ritenuto che tale decisione non avesse contenuto autonomo, limitandosi a confermare il provvedimento impugnato senza riesaminare la situazione alla luce di nuovi elementi. Pertanto, la legalità andava valutata rispetto alla decisione di recupero, tenendo conto della motivazione contenuta nel rigetto del riesame.
Normativa rilevante
Il punto centrale era l’articolo 16.3 delle EIB Staff Rules, norma analoga all’articolo 85 dello Statuto dei funzionari, secondo cui le somme indebitamente pagate devono essere recuperate se il destinatario sapeva che non vi era ragione dovuta al pagamento oppure se l’indebito era talmente evidente da non poter essere ignorato.
Il Tribunale ha altresì richiamato l’articolo 41 della Carta, il principio di buona amministrazione e il dovere di sollecitudine, nonché l’articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto, applicabile per analogia alle controversie finanziarie tra la BEI e il proprio personale.
Primo motivo: violazione dell’articolo 16.3 delle Staff Rules
Il ricorrente sosteneva di non sapere che i premi fossero irregolari. Secondo lui, OLAF aveva escluso qualsiasi prova a suo carico; inoltre, il fatto che i premi fossero stati corrisposti in misura identica per tre anni non gli consentiva di inferire un’irregolarità, anche perché la concessione di un premio individuale rientrava nella discrezionalità dell’amministrazione.
Il Tribunale ha ricordato che, ai fini dell’articolo 16.3, sono necessarie due condizioni cumulative:
- l’effettiva indebitezza del pagamento;
- la consapevolezza del beneficiario, oppure la patentissima evidenza dell’errore.
Ha poi precisato che non è necessario dimostrare frode o dolo: basta un accertamento oggettivo della consapevolezza o della riconoscibilità dell’irregolarità.
Valutazione del Tribunale sull’evidenza dell’irregolarità
Sulla base del fascicolo, il Tribunale ha ritenuto che l’irregolarità fosse patentemente riconoscibile per più ragioni congiunte:
- i premi individuali, per loro natura, devono essere legati a una valutazione annuale della performance e pagati solo dopo la conclusione della procedura di appraisal;
- nel caso concreto, gli importi erano stati determinati nel 2019 per gli anni 2019, 2020 e 2021, senza che vi fossero valutazioni annuali per i periodi interessati;
- gli importi erano identici per tutti e tre gli anni, circostanza incompatibile con un effettivo collegamento alla performance annuale;
- le somme corrisposte superavano ampiamente gli importi indicativi e medi normalmente riconosciuti dalla BEI ai dipendenti di grado analogo;
- il ricorrente aveva espresso sin dall’inizio il problema della perdita economica dovuta alla mancata indennità di mobilità geografica, e l’importo netto ricevuto come premio era quasi identico a quello che avrebbe ottenuto se avesse avuto diritto a tale indennità.
Il Tribunale ha quindi concluso che un dirigente esperto e diligente, quale il ricorrente, avrebbe dovuto nutrire dubbi sulla legittimità della soluzione adottata e informarsi presso l’amministrazione. La circostanza che la direzione della BEI avesse concesso una soluzione “pragmatica” non poteva superare i limiti posti dalle Performance Management Guidelines. Il fatto che il management avesse agito in violazione delle regole non rendeva meno evidente l’irregolarità per il beneficiario.
Rilevanza dell’assenza di colpa personale e delle osservazioni OLAF
Il Tribunale ha chiarito che l’affermazione di OLAF secondo cui non erano emerse prove “contro” il ricorrente non era decisiva. Tale formula riguardava l’assenza di responsabilità personale del dipendente nella genesi dell’irregolarità, ma non escludeva la natura oggettivamente evidente dell’indebito ai fini dell’articolo 16.3. In altre parole, il recupero non presuppone una colpa del destinatario, ma solo che egli sapesse o dovesse sapere dell’indebito.
Secondo motivo: violazione della buona amministrazione, trasparenza e dovere di sollecitudine
Il ricorrente sosteneva che la BEI avesse agito senza trasparenza e senza adeguato riguardo per la sua situazione personale, avendo indotto l’assegnazione temporanea con la promessa di una soluzione economica neutra, poi rivelatasi illegittima. Invocava anche il principio di buona amministrazione di cui all’articolo 41 della Carta.
Il Tribunale ha respinto questo motivo osservando, in primo luogo, che le eventuali aspettative del ricorrente su una compensazione economica diversa dal premio individuale erano estranee all’oggetto del processo, limitato al recupero delle somme indebitamente versate. In secondo luogo, ha affermato che il dovere di sollecitudine e la buona amministrazione non possono imporre all’istituzione di derogare alle regole chiare e precise applicabili. La BEI non poteva, quindi, essere obbligata a mantenere un beneficio non consentito dalle norme per ragioni di equità o di tutela del dipendente.
Quanto alla trasparenza, il Tribunale ha osservato che era il ricorrente a dover chiedere chiarimenti sulla concreta configurazione della soluzione finanziaria prospettata. Inoltre, già dal 2020 egli era in grado di comprendere che la soluzione era stata attuata, ma non aveva interpellato formalmente l’amministrazione.
Domande risarcitorie e restitutorie
La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale è stata respinta perché strettamente connessa alla domanda di annullamento, già respinta nel merito. Quanto alla richiesta di restituzione delle somme trattenute e di interessi, il Tribunale ha ricordato che, nelle controversie di carattere finanziario, può fornire una soluzione completa, ma solo nei limiti del diritto sostanziale applicabile. Poiché la BEI aveva correttamente applicato l’articolo 16.3 delle Staff Rules, non vi era base per ordinare il rimborso delle somme recuperate.
Dispositivo e regolazione delle spese
Il Tribunale ha quindi respinto integralmente il ricorso. Tuttavia, ai fini delle spese, ha applicato un criterio equitativo: ha riconosciuto che la BEI stessa aveva ammesso che l’irregolarità era, o avrebbe dovuto essere, nota ai soggetti coinvolti e che il management aveva adottato una soluzione “pragmatica” in palese violazione delle regole. Di conseguenza, ha posto le spese a carico della BEI per metà, disponendo che ciascuna parte sopportasse metà delle proprie spese e che la BEI pagasse metà delle spese del ricorrente.
Principi affermati
La pronuncia ribadisce che, nel sistema del personale della BEI, la recovery clause dell’articolo 16.3 opera quando il pagamento era indebito e il destinatario poteva riconoscerne l’irregolarità con l’ordinaria diligenza. Inoltre, riafferma che buona amministrazione, trasparenza e dovere di sollecitudine non consentono di mantenere un vantaggio economico in contrasto con le regole applicabili, neppure se l’irregolarità deriva in parte dalla condotta dell’amministrazione.
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