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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-215/24

Judgment of the General Court (Eighth Chamber) of 16 July 2025. — Rigo Trading SA v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – International registration designating the European Union – Figurative mark representing a wavy rectangle – Absolute ground for refusal – No distinctive character – Article 7(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-215/24

Giurisprudenza europea62024TJ0215

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso di Rigo Trading SA contro il rigetto della registrazione di un marchio figurativo internazionale designante l’Unione. Ha ritenuto che il segno, molto semplice e assimilabile a una figura geometrica di base, fosse percepito soprattutto come elemento decorativo e non come indicazione di origine commerciale. Sono stati inoltre respinti i motivi relativi alla motivazione della decisione e al diritto di essere ascoltati.

Marchio UE internazionale designante l’Unione: un segno figurativo bidimensionale rappresentante un rettangolo ondulato è privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7(1)(b) del regolamento (UE) 2017/1001.

La questione giuridica

Se il segno figurativo richiesto, consistente in un contorno ondulato di forma rettangolare, sia idoneo a svolgere la funzione essenziale di indicare l’origine التجارية dei prodotti oppure sia privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7(1)(b) del regolamento (UE) 2017/1001; inoltre, se la commissione di ricorso abbia violato gli obblighi di motivazione, parità di trattamento e contraddittorio nel discostarsi da precedenti decisioni e nel non considerare talune argomentazioni della ricorrente.

Principio di diritto

Il Tribunale ha confermato che un segno figurativo bidimensionale semplice, costituito dal contorno ondulato di un rettangolo, privo di elementi capaci di essere facilmente e immediatamente memorizzati dal pubblico e di essere percepiti come indicazione dell’origine commerciale, è privo di carattere distintivo e quindi non registrabile ai sensi dell’articolo 7(1)(b) del regolamento (UE) 2017/1001. La valutazione deve compiersi in concreto, in relazione ai prodotti interessati e alla percezione del pubblico rilevante; la circostanza che il richiedente invochi altre registrazioni o usi commerciali non basta, se non dimostra la comparabilità dei segni o l’acquisto del carattere distintivo tramite l’uso ai sensi dell’articolo 7(3).

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 296 TFUE
  • Articolo 7(1)(b) del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 7(3) del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 182 del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 94 del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 41, paragrafi 1 e 2, lettere a) e c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 2, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2018/625
  • Articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/95/CE

Marchio UE internazionale designante l’Unione: rettangolo ondulato privo di carattere distintivo

La pronuncia è una sentenza del Tribunale dell’Unione europea in un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE contro una decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO. La controversia riguarda il rifiuto di registrazione, per difetto di carattere distintivo, di un marchio figurativo internazionale designante l’Unione.

Fatti e procedimento amministrativo

La ricorrente, Rigo Trading SA, aveva designato l’Unione europea per una registrazione internazionale relativa a un segno figurativo raffigurante un contorno ondulato di forma rettangolare. Il marchio, come limitato nel corso del procedimento dinanzi all’EUIPO, riguardava numerose classi di prodotti della classificazione di Nizza, tra cui le classi 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27 e 28.

L’esaminatore aveva rifiutato la registrazione sulla base dell’articolo 7(1)(b) e dell’articolo 182 del regolamento (UE) 2017/1001. La commissione di ricorso ha poi respinto l’impugnazione, confermando che il segno era privo di carattere distintivo, e ha rinviato la causa alla divisione di esame per la valutazione della domanda sussidiaria di cui all’articolo 7(3) del regolamento, relativa al carattere distintivo acquisito mediante l’uso.

Questioni sottoposte al Tribunale

La ricorrente contestava essenzialmente due profili:

  • la violazione dell’articolo 7(1)(b) del regolamento (UE) 2017/1001, in particolare per l’erronea definizione del pubblico di riferimento e per l’erronea valutazione del carattere distintivo del segno;
  • la violazione dell’articolo 20 e dell’articolo 41, paragrafi 1 e 2, lettere a) e c), della Carta, per difetto di motivazione, disparità di trattamento e mancato contraddittorio.

Normativa rilevante

Il Tribunale richiama soprattutto:

  • l’articolo 7(1)(b) del regolamento (UE) 2017/1001, che vieta la registrazione dei marchi privi di carattere distintivo;
  • l’articolo 7(3) del medesimo regolamento, relativo al carattere distintivo acquisito mediante l’uso;
  • l’articolo 94 del regolamento (UE) 2017/1001 e l’articolo 296 TFUE, in tema di motivazione;
  • l’articolo 41 della Carta, quale espressione del diritto di essere ascoltato;
  • l’articolo 20 della Carta, invocato dalla ricorrente in relazione alla parità di trattamento;
  • il regolamento delegato (UE) 2018/625, articolo 2(2), richiamato nella decisione impugnata;
  • la direttiva 2008/95/CE e la giurisprudenza della Corte in materia di corrispondenza tra disciplina delle direttive e dell’attuale regolamento sui marchi UE.

Ragionamento del Tribunale: pubblico di riferimento

Sul primo profilo, il Tribunale conferma che il carattere distintivo deve essere valutato in relazione sia ai prodotti o servizi interessati sia alla percezione del pubblico rilevante.

La commissione di ricorso aveva individuato come pubblico rilevante sia il pubblico generale sia il pubblico professionale, con un livello di attenzione variabile da medio ad elevato in funzione della natura, del prezzo e della sofisticazione dei prodotti. Il Tribunale rileva che, anche se una parte del pubblico è specialistica, ciò non altera i criteri giuridici applicabili alla valutazione del carattere distintivo. Inoltre osserva che alcuni prodotti coperti dalla domanda sono effettivamente destinati a professionisti, per esempio apparecchi e strumenti per la trasformazione dell’elettricità in classe 9.

Conclusione: non emerge alcun errore nella definizione del pubblico rilevante o nel livello di attenzione considerato.

Ragionamento del Tribunale: assenza di carattere distintivo del segno

Quanto al segno, il Tribunale segue la valutazione della commissione di ricorso secondo cui il marchio richiesto è un segno bidimensionale semplice, composto da una linea nera spessa che delinea una forma chiusa con lati curvi su sfondo bianco. Il segno presenta quattro lati ondulati e angoli arrotondati, con due lati verticali più lunghi dei due orizzontali.

Secondo il Tribunale, tale configurazione rappresenta il contorno ondulato di un rettangolo, con una semplicità paragonabile a quella di una figura geometrica di base. Per questo motivo il segno non contiene elementi memorabili o particolarmente incisivi capaci di imprimersi immediatamente nella memoria del pubblico e di essere percepiti come indicazione di origine commerciale.

Il Tribunale aggiunge che, proprio per la sua semplicità, il segno sarà percepito soprattutto come elemento decorativo o abbellimento estetico, e non come marchio. La ricorrente non ha inoltre fornito prova sufficiente che il pubblico riconoscerebbe nel segno le parti di un orso o la sagoma del celebre orsetto gommoso Haribo Goldbear.

Carattere distintivo acquisito mediante l’uso e irrilevanza nel presente giudizio

Il Tribunale sottolinea che la questione del carattere distintivo acquisito mediante l’uso rientra nell’ambito dell’articolo 7(3) del regolamento (UE) 2017/1001, non in quello dell’articolo 7(1)(b). Poiché la commissione di ricorso aveva rinviato tale esame alla fase successiva del procedimento amministrativo, dopo il passaggio in giudicato della decisione impugnata, le argomentazioni della ricorrente fondate sull’uso effettivo del segno sono state ritenute inoperative ai fini del giudizio.

Richiami a precedenti pronunce e confronto con altri marchi

Il Tribunale respinge anche il tentativo della ricorrente di avvalersi di precedenti giurisprudenziali e di altre registrazioni. Osserva che i segni evocati erano più complessi o diversi nella struttura, e quindi non comparabili con il segno in causa.

Inoltre ricorda che le commissioni di ricorso non sono vincolate dalle decisioni di livello inferiore dell’EUIPO, né dalle registrazioni nazionali o estere, poiché il sistema del marchio dell’Unione è autonomo e va valutato secondo le sole regole dell’Unione. Anche il richiamo alla sentenza Deutsches Patent- und Markenamt (#darferdas?) non è stato ritenuto pertinente, perché la ricorrente non ha indicato tipi di uso, rilevanti nella pratica del settore, idonei a dimostrare che il pubblico percepirebbe il segno come indicazione di origine.

Motivo relativo alla motivazione e al diritto di essere ascoltato

Sul secondo motivo, il Tribunale afferma che la decisione impugnata era sufficientemente motivata. La commissione di ricorso aveva spiegato perché riteneva non comparabili i marchi invocati dalla ricorrente e perché non poteva attribuire rilievo decisivo alle registrazioni anteriori nazionali o straniere. Tale motivazione consentiva sia alla ricorrente di comprendere le ragioni del rigetto, sia al giudice dell’Unione di esercitare il controllo di legittimità.

Quanto al diritto di essere ascoltato, il Tribunale osserva che la ricorrente aveva avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni nel corso del procedimento amministrativo, in particolare nell’atto di impugnazione dinanzi alla commissione di ricorso. Non vi è quindi violazione dell’articolo 41 della Carta.

Prove nuove prodotte per la prima volta in giudizio

Il Tribunale esclude dal fascicolo alcune allegazioni prodotte per la prima volta davanti a esso, consistenti in articoli e materiali di carattere scientifico e specialistico sulla psicologia delle icone e sulla percezione visiva. Ricorda che nel giudizio di legittimità sulle decisioni delle commissioni di ricorso l’esame si limita alla legalità dell’atto impugnato sulla base degli elementi già presenti nel procedimento amministrativo, senza che il Tribunale possa rivalutare i fatti mediante documenti nuovi.

Decisione finale

Il Tribunale respinge entrambi i motivi di ricorso e, di conseguenza, respinge integralmente il ricorso. La ricorrente è condannata alle spese.

Principio affermato

Un segno figurativo estremamente semplice, assimilabile a una figura geometrica di base, non è idoneo a essere percepito immediatamente come indicazione dell’origine commerciale dei prodotti e può quindi essere rifiutato per mancanza di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7(1)(b) del regolamento (UE) 2017/1001. La mera esistenza di precedenti registrazioni o di usi commerciali invocati dal richiedente non basta a superare tale ostacolo, se non si dimostra la concreta comparabilità dei segni o l’acquisizione della distintività mediante l’uso ai sensi dell’articolo 7(3).

Come è indicizzato

Materiemarchi dell’unione europeaproprietà intellettualedistintività del marchiomotivazione degli atti amministrativiparità di trattamento e diritto di essere ascoltati

Testo integrale

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