Corte di giustizia, Sentenza C-524/22
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) dell' 11 gennaio 2024. — Amer Foz contro Consiglio dell'Unione europea. — Impugnazione – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Siria – Misure dirette contro persone legate a persone ed entità oggetto di misure restrittive – Elenchi delle persone alle quali si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche – Prova della fondatezza dell’inserimento del nome del ricorrente in tali elenchi. — Causa C-524/22 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia ha respinto l’impugnazione di Amer Foz contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato il suo inserimento negli elenchi sanzionatori relativi alla Siria. Ha dichiarato irricevibile il sesto motivo e ha respinto gli altri motivi, escludendo snaturamento delle prove e violazioni delle regole probatorie. Resta quindi fermo il congelamento dei fondi e delle risorse economiche nei suoi confronti, con condanna alle spese.
Impugnazione respinta: il Consiglio ha legittimamente mantenuto Amer Foz negli elenchi delle misure restrittive contro la Siria sulla base della prova del suo legame con Samer Foz e di attività commerciali ritenute idonee a suffragare l’inserimento.
La questione giuridica
Se il Tribunale abbia errato nel confermare il mantenimento del nome di Amer Foz negli elenchi delle misure restrittive siriane, in particolare per asserito snaturamento delle prove, errata applicazione della giurisprudenza sui criteri probatori (sentenze Anbouba), errata applicazione degli articoli 27 e 28 della decisione 2013/255/PESC e dell’articolo 15 del regolamento n. 36/2012, nonché violazione delle regole sull’onere della prova; in via preliminare, se alcuni motivi di impugnazione fossero ricevibili.
Principio di diritto
In sede di impugnazione la Corte non rivaluta i fatti né le prove, salvo snaturamento manifesto; per contestare utilmente una sentenza occorre individuare con precisione i punti censurati e gli errori di diritto. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che il Tribunale non avesse snaturato le prove né violato le regole sull’onere della prova e che il Consiglio avesse prodotto un complesso di indizi sufficientemente concreti, precisi e concordanti per dimostrare il legame tra Amer Foz e Samer Foz, così da giustificare il mantenimento del suo nominativo negli elenchi delle misure restrittive contro la Siria. L’impugnazione è stata quindi integralmente respinta.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 256, paragrafo 1, TFUE
- Articolo 58 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
- Decisione 2013/255/PESC
- Decisione 2015/1836/PESC
- Regolamento (UE) n. 36/2012
- Regolamento (UE) 2015/1828
- Decisione di esecuzione (PESC) 2020/212
- Regolamento di esecuzione (UE) 2020/211
- Decisione (PESC) 2020/719
- Regolamento di esecuzione (UE) 2020/716
- Decisione (PESC) 2021/855
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/848
Impugnazione relativa al mantenimento di Amer Foz negli elenchi sanzionatori contro la Siria
La Corte di giustizia, Sesta Sezione, decide su un’impugnazione proposta da Amer Foz contro la sentenza del Tribunale nella causa T-296/20. La controversia riguarda il mantenimento del suo nome negli elenchi delle persone soggette a congelamento di fondi e risorse economiche nell’ambito delle misure restrittive dell’Unione nei confronti della Siria.
Fatti e percorso del procedimento
Amer Foz, imprenditore siriano residente a Dubai, era stato inserito negli elenchi dell’Unione con gli atti iniziali del febbraio 2020 e poi mantenuto con atti successivi del 2020 e del 2021. Il Consiglio lo descriveva come imprenditore di spicco, beneficiario di opportunità commerciali e sostenitore del regime siriano, anche attraverso legami con il fratello Samer Foz e mediante attività commerciali citate nelle motivazioni degli atti.
Dinanzi al Tribunale, Foz aveva chiesto l’annullamento degli atti iniziali, degli atti di mantenimento del 2020 e degli atti controversi del 2021, deducendo sei motivi, tra cui errore di valutazione, violazione della proporzionalità, del diritto di proprietà, sviamento di potere, difetto di motivazione e violazione dei diritti di difesa. Il Tribunale aveva respinto il ricorso nel suo complesso.
Quadro normativo rilevante
La pronuncia si inserisce nel sistema delle misure restrittive contro la Siria fondato in particolare sulla decisione 2013/255/PESC, come modificata dalla decisione 2015/1836, e sul regolamento (UE) n. 36/2012, come modificato dal regolamento 2015/1828. Sono centrali gli articoli 27 e 28 della decisione 2013/255 e l’articolo 15 del regolamento n. 36/2012, che prevedono l’inserimento e il mantenimento negli elenchi di determinate categorie di persone, tra cui gli imprenditori di spicco che operano in Siria, salvo prova sufficiente che non siano più associati al regime, non esercitino influenza su di esso o non presentino un rischio concreto di elusione.
Motivi dell’impugnazione
Dinanzi alla Corte, Amer Foz ha articolato otto motivi. I primi quattro e il settimo denunciavano uno snaturamento degli elementi di prova e delle circostanze di fatto; il quinto lamentava l’errata applicazione della giurisprudenza Anbouba; il sesto contestava l’applicazione degli articoli 27 e 28 della decisione 2013/255 e dell’articolo 15 del regolamento n. 36/2012; l’ottavo verteva sull’errata applicazione delle regole sull’onere della prova.
Ricevibilità dei motivi
La Corte ha ricordato che un’impugnazione deve indicare con precisione gli elementi contestati della sentenza e gli argomenti di diritto a sostegno, pena l’irricevibilità. Ha quindi dichiarato irricevibile il sesto motivo, poiché non individuava specificamente le parti della motivazione impugnate. Ha invece ritenuto ricevibili i motivi dal primo al quinto, il settimo e l’ottavo, in quanto sufficientemente circostanziati.
Valutazione delle prove e snaturamento
Sul merito, la Corte ha ribadito che non le compete riesaminare i fatti o rivalutare le prove, salvo snaturamento manifesto. Ha quindi esaminato le doglianze relative ai siti Internet e agli articoli richiamati dal Tribunale, tra cui Pro-justice, The Syria Report, Reuters, Arab News e Al Arabiya.
La Corte ha ritenuto che il Tribunale non avesse snaturato il contenuto della relazione Pro-justice, pur avendo formulato la sintesi in modo più affermativo rispetto al testo originario, poiché il nucleo informativo era comunque coerente con il rilievo attribuito: un leader dell’ISIL avrebbe confermato il coinvolgimento di Amer Foz e di Samer Foz in attività commerciali per conto del regime siriano. Quanto agli altri elementi di prova, la Corte ha osservato che il ricorrente si limitava in sostanza a chiedere una nuova valutazione dei fatti, operazione preclusa in sede di impugnazione.
Complesso di indizi sufficiente
La Corte ha approvato la conclusione del Tribunale secondo cui il Consiglio aveva prodotto un complesso di indizi sufficientemente concreti, precisi e concordanti per dimostrare il legame tra Amer Foz e Samer Foz in relazione alle attività commerciali e ai rapporti con l’ISIL per conto del regime siriano. Ha inoltre respinto la tesi secondo cui vi sarebbe contraddizione tra i punti della sentenza relativi alla cessione delle quote in Aman Holding o alla liquidazione di ASM International General Trading e quelli che valorizzano le attività precedenti con tali società: secondo la Corte, le conclusioni del Tribunale sui legami con Samer Foz si fondavano anche su elementi ulteriori e non contestati.
Onere della prova
L’ottavo motivo è stato respinto perché, sotto l’apparenza di una censura sull’onere della prova, mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio. La Corte ha sottolineato che il Tribunale aveva esaminato la pertinenza e l’affidabilità degli elementi forniti dal Consiglio e che il ricorrente non aveva indicato prove trascurate dal giudice di primo grado. Nessuna violazione delle regole probatorie è stata quindi ravvisata.
Motivo relativo al presunto snaturamento delle memorie di parte
Il settimo motivo, diretto contro l’affermazione del Tribunale secondo cui il ricorrente non aveva sostenuto di aver interrotto i rapporti con Samer Foz o di averne preso le distanze, è stato respinto perché inconferente. Anche a voler supporre un errore su quel punto, la motivazione del Tribunale restava sorretta da altre considerazioni, sufficienti a fondare la conclusione sull’esistenza di legami con una persona oggetto di misure restrittive.
Decisione e spese
La Corte ha quindi respinto integralmente l’impugnazione. In applicazione delle regole sulle spese del procedimento di impugnazione, ha condannato Amer Foz, rimasto soccombente, a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dal Consiglio.
Principi affermati
La sentenza ribadisce che, in materia di misure restrittive, il controllo in impugnazione resta limitato: la Corte non sostituisce la propria valutazione a quella del Tribunale, salvo snaturamento manifesto delle prove. Conferma inoltre che il Consiglio può fondare l’inserimento in elenco su un insieme coerente di indizi, anche derivanti da fonti aperte, purché il Tribunale ne accerti pertinenza e affidabilità e la motivazione sia sufficientemente circostanziata.
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