Sentenza del 13/04/2015 n. 2142 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Giurisdizione - Contributi previdenziali - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza. Atti impugnabili - Ruolo - Autonoma impugnabilità rispetto alla cartella di pagamento - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava, da un lato, la debenza di contributi previdenziali e, dall’altro, la possibilità di impugnare autonomamente l’estratto di ruolo senza contestare una cartella di pagamento notificata. Il contribuente pretendeva di instaurare il giudizio tributario sulla base del solo estratto di ruolo, che costituisce un atto interno dell’Amministrazione.
La decisione
La controversia sulla debenza dei contributi previdenziali appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella del giudice tributario. Inoltre, l’estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile, poiché non costituisce un atto impositivo notificato al contribuente. Esso può essere contestato soltanto insieme alla cartella di pagamento notificata. In assenza di una cartella notificata, manca un interesse concreto e attuale, ai sensi dell’art. 100 c.p.c., a promuovere autonomamente una lite tributaria.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, art. 2
La giurisdizione tributaria riguarda le controversie aventi a oggetto tributi e non quelle relative alla debenza di contributi previdenziali, che spettano al giudice ordinario.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 19
Sono impugnabili gli atti tributari previsti dalla legge, tra cui la cartella di pagamento; l’estratto di ruolo, in quanto atto interno e non autonomamente notificato, non è di regola impugnabile separatamente.
Codice di procedura civile, art. 100
Per proporre una domanda giudiziale è necessario un interesse concreto e attuale. Tale interesse normalmente manca quando si impugna il solo estratto di ruolo senza una cartella di pagamento notificata.
Massime di principio
- Le controversie sulla debenza, sull’esistenza o sull’ammontare dei contributi previdenziali devono essere proposte davanti al giudice ordinario, non davanti alle commissioni tributarie.
- L’estratto di ruolo è normalmente un documento conoscitivo interno e non sostituisce la cartella di pagamento: non può essere impugnato autonomamente.
- Per contestare validamente una pretesa tributaria occorre, di regola, impugnare l’atto impositivo o la cartella di pagamento notificata, rispettando i termini di legge.
- La possibilità di contestare il ruolo insieme alla cartella presuppone che la cartella sia stata effettivamente notificata; il solo accesso all’estratto di ruolo non crea necessariamente un interesse attuale al ricorso.
- La qualificazione della pretesa è decisiva: se l’importo riguarda contributi previdenziali, la controversia segue le regole del processo ordinario anche quando la riscossione avviene tramite ruolo o cartella.
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