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Ordinanza

Ordinanza n. 2164/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma ​dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna (Sezione Seconda) n. 104/2026, resa tra le parti;​

Giustizia amministrativa202604015

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Emilia-Romagna, Sez. II, che aveva respinto la domanda cautelare proposta nell’ambito di una procedura di gara

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa concorrente ha proposto appello cautelare contro l’ordinanza del TAR Emilia-Romagna che aveva respinto la domanda di sospensione, chiedendo la riforma della decisione di primo grado. Dal testo non emergono specificamente i motivi di illegittimità dedotti rispetto agli atti della procedura di gara; risultano tuttavia contestate le valutazioni del primo giudice in ordine alla sussistenza del pregiudizio grave e irreparabile necessario per la tutela cautelare.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto la domanda cautelare. In via prima facie ha ritenuto che le argomentazioni dell’appellante non fossero idonee a dimostrare il periculum in mora, poiché l’udienza pubblica di merito davanti al TAR era già fissata per il 22 ottobre 2026. Ha inoltre rilevato che il pregiudizio non appariva comunque sussistente in considerazione della natura stessa della procedura. L’ordinanza cautelare di primo grado è stata quindi confermata quanto al rigetto della tutela richiesta. L’appellante è stata condannata alle spese della fase cautelare, liquidate in € 1.500 oltre accessori e spese di legge in favore del Comune di Modena e in € 1.500 oltre accessori e spese di legge in favore di Edison Next Government S.r.l.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale dell’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.

Massime di principio

  • La tutela cautelare può essere negata quando, alla luce della prossimità dell’udienza pubblica di merito, non risulti dimostrato un pregiudizio grave e irreparabile nelle more della decisione definitiva.
  • La sussistenza del periculum in mora deve essere valutata anche in relazione alla natura concreta della procedura amministrativa oggetto di controversia; la mera pendenza del procedimento non dimostra di per sé un pregiudizio cautelabile.
  • Nel giudizio cautelare d’appello, l’assenza del pregiudizio grave e irreparabile è sufficiente a giustificare il rigetto della domanda cautelare, anche senza una definizione anticipata delle questioni di merito.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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