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Sentenza

Sentenza del 21/06/2021 n. 96 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento ICI 2009 n. 3141251/2015 relativo a più immobili del Punto Franco Nuovo Molo VII, censiti dal Comune nella categoria catastale D/8. La contribuente ha dedotto che l'avviso si fondava su un provvedimento presupposto (attribuzione della rendita/categoria catastale da parte dell'Agenzia delle Entrate) che era già stato oggetto di contenzioso (con sentenze di primo e secondo grado favorevoli alla contribuente e con ricorso per Cassazione pendente), chiedendo l'annullamento dell'accertamento per vizio della qualificazione catastale degli immobili; in sede d'appello ha inoltre sollecitato un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE per profili di libertà di mercato/servizi.

La decisione

Appello rigettato. La CTR ha ritenuto infondato il gravame: la sentenza della Corte di Cassazione n. 34664/2019 ha riguardato solo un singolo fabbricato del comprensorio (particelle specificate) e ha confermato per quel bene la categoria D/8; le rendite catastali relative agli altri fabbricati oggetto dell'avviso non erano state impugnate e sono quindi definitive. La memoria con richiesta di rinvio pregiudiziale all'UE è stata dichiarata inammissibile per violazione dei termini di cui all'art. 32 D.lgs. n. 546/92. Domande nuove presentate solo in udienza (es. disapplicazione sanzioni) sono state dichiarate inammissibili. Confermato l'avviso di accertamento ICI e condanna della contribuente al pagamento delle spese di lite per euro 3.000 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 267 TFUE

    La società aveva chiesto un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia per questioni di libertà di accesso al mercato/servizi, ma la richiesta è stata respinta come inammissibile per tardività/profili procedurali

  • art. 32 D.lgs. n. 546/92

    Invocato quale parametro di termine per il deposito di memorie: la CTR ha ritenuto la memoria dell'appellante inammissibile per violazione dei termini previsti dall'art. 32, con conseguente esclusione della richiesta di rinvio pregiudiziale

  • Sentenza Cassazione n. 34664/2019

    La Corte di legittimità ha chiarito i criteri per l'attribuzione della categoria catastale agli immobili portuali: la categoria 'E' (aree portuali arie demaniali) può applicarsi solo se gli immobili presentano una marcata caratterizzazione tipologico‑funzionale e risultano sostanzialmente incommerciabili; invece, immobili dati in concessione e oggetto di sfruttamento economico reddituale dai concessionari si qualificano per la categoria D/8. Tale principio è risultante vincolante solo con riferimento agli immobili oggetto specifico della decisione di legittimità

Massime di principio

  • Per contestare un avviso di accertamento ICI fondato su una rendita catastale, il contribuente deve aver tempestivamente impugnato l'atto presupposto (attribuzione della rendita/categoria catastale); se la rendita non è mai stata impugnata ed è divenuta definitiva, l'accertamento basato su di essa è legittimo.
  • Una pronuncia favorevole della Corte di Cassazione su specifiche particelle vincola solo quegli immobili espressamente decisi; non estende automaticamente la rettifica alle altre particelle non impugnate o non oggetto del giudizio.
  • Le questioni nuove o richieste introdotte tardivamente (es. in udienza) sono spesso inammissibili; il deposito di memorie e le richieste di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia devono rispettare i termini processuali (es. art. 32 D.lgs. 546/92).
  • Il criterio per qualificare come 'E' gli immobili portuali richiede una marcata caratterizzazione tipologico‑funzionale e la totale estraneità al libero scambio; immobili concessi e sfruttati economicamente tendono a rientrare nelle categorie commerciali/industriali (es. D/8).
  • Chi intende basare la propria difesa su diritto dell'Unione (es. libertà di stabilimento/prestazione di servizi) deve sollevare il profilo in modo tempestivo e nella forma processuale idonea, altrimenti la domanda può essere dichiarata inammissibile per ragioni processuali.

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