Sentenza del 21/06/2021 n. 96 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento ICI 2009 n. 3141251/2015 relativo a più immobili del Punto Franco Nuovo Molo VII, censiti dal Comune nella categoria catastale D/8. La contribuente ha dedotto che l'avviso si fondava su un provvedimento presupposto (attribuzione della rendita/categoria catastale da parte dell'Agenzia delle Entrate) che era già stato oggetto di contenzioso (con sentenze di primo e secondo grado favorevoli alla contribuente e con ricorso per Cassazione pendente), chiedendo l'annullamento dell'accertamento per vizio della qualificazione catastale degli immobili; in sede d'appello ha inoltre sollecitato un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE per profili di libertà di mercato/servizi.
La decisione
Appello rigettato. La CTR ha ritenuto infondato il gravame: la sentenza della Corte di Cassazione n. 34664/2019 ha riguardato solo un singolo fabbricato del comprensorio (particelle specificate) e ha confermato per quel bene la categoria D/8; le rendite catastali relative agli altri fabbricati oggetto dell'avviso non erano state impugnate e sono quindi definitive. La memoria con richiesta di rinvio pregiudiziale all'UE è stata dichiarata inammissibile per violazione dei termini di cui all'art. 32 D.lgs. n. 546/92. Domande nuove presentate solo in udienza (es. disapplicazione sanzioni) sono state dichiarate inammissibili. Confermato l'avviso di accertamento ICI e condanna della contribuente al pagamento delle spese di lite per euro 3.000 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 267 TFUE
La società aveva chiesto un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia per questioni di libertà di accesso al mercato/servizi, ma la richiesta è stata respinta come inammissibile per tardività/profili procedurali
art. 32 D.lgs. n. 546/92
Invocato quale parametro di termine per il deposito di memorie: la CTR ha ritenuto la memoria dell'appellante inammissibile per violazione dei termini previsti dall'art. 32, con conseguente esclusione della richiesta di rinvio pregiudiziale
Sentenza Cassazione n. 34664/2019
La Corte di legittimità ha chiarito i criteri per l'attribuzione della categoria catastale agli immobili portuali: la categoria 'E' (aree portuali arie demaniali) può applicarsi solo se gli immobili presentano una marcata caratterizzazione tipologico‑funzionale e risultano sostanzialmente incommerciabili; invece, immobili dati in concessione e oggetto di sfruttamento economico reddituale dai concessionari si qualificano per la categoria D/8. Tale principio è risultante vincolante solo con riferimento agli immobili oggetto specifico della decisione di legittimità
Massime di principio
- Per contestare un avviso di accertamento ICI fondato su una rendita catastale, il contribuente deve aver tempestivamente impugnato l'atto presupposto (attribuzione della rendita/categoria catastale); se la rendita non è mai stata impugnata ed è divenuta definitiva, l'accertamento basato su di essa è legittimo.
- Una pronuncia favorevole della Corte di Cassazione su specifiche particelle vincola solo quegli immobili espressamente decisi; non estende automaticamente la rettifica alle altre particelle non impugnate o non oggetto del giudizio.
- Le questioni nuove o richieste introdotte tardivamente (es. in udienza) sono spesso inammissibili; il deposito di memorie e le richieste di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia devono rispettare i termini processuali (es. art. 32 D.lgs. 546/92).
- Il criterio per qualificare come 'E' gli immobili portuali richiede una marcata caratterizzazione tipologico‑funzionale e la totale estraneità al libero scambio; immobili concessi e sfruttati economicamente tendono a rientrare nelle categorie commerciali/industriali (es. D/8).
- Chi intende basare la propria difesa su diritto dell'Unione (es. libertà di stabilimento/prestazione di servizi) deve sollevare il profilo in modo tempestivo e nella forma processuale idonea, altrimenti la domanda può essere dichiarata inammissibile per ragioni processuali.
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