Sentenza del 21/06/2021 n. 577 - Comm. Trib. Prov. Torino
Magazzino - Sottrazione - Prova - Valore - Risultanze assicurative e peritali - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha ritenuto provato il valore reale della merce rubata alla luce della polizza, della perizia della compagnia e della dichiarazione del perito che confermava quanto sostenuto dai ricorrenti. Pertanto è stata accolta la prova del valore eccedente il massimale assicurativo e riconosciuta la fondatezza della pretesa dei ricorrenti nella parte relativa alla quantificazione del danno.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
i ricorrenti contestavano che l'indennizzo corrisposto era limitato al massimale della polizza mentre il valore reale della merce sottratta era superiore. A sostegno hanno prodotto la polizza assicurativa che dimostrava il pagamento pari al massimale e la perizia della compagnia che attestava un valore della merce superiore; inoltre hanno allegato una dichiarazione del perito che confermava tale valutazione. Si discuteva dunque della prova del valore reale della merce sottratta e della rilevanza delle risultanze assicurative e peritali ai fini della quantificazione del danno.
Norme richiamate
Art. 39 DPR 600/73
La norma viene richiamata in relazione alla disciplina fiscale delle perdite di magazzino per furto; implica che le risultanze probatorie rilevanti (documentazione assicurativa e perizie) possono essere utilizzate per la determinazione del valore deducibile o riconoscibile fiscalmente.
Art. 2697 c.c.
Principio del disposto sul gravame della prova: chi afferma un fatto deve provarlo. Nel caso concreto i ricorrenti hanno assolto al proprio onere probatorio mediante la polizza, la perizia e la dichiarazione del perito, rendendo così provato il valore reale della merce sottratta.
Massime di principio
- Quando l'indennizzo assicurativo è limitato al massimale ma si sostiene un valore della perdita superiore, è essenziale produrre la polizza e le risultanze peritali (anche quelle della compagnia) per dimostrare il maggior danno.
- La perizia della compagnia assicurativa, se indica un valore superiore al massimale, è prova rilevante a favore dell'assicurato; una dichiarazione del perito che confermi la valutazione rafforza ulteriormente la prova.
- L'onere della prova (art. 2697 c.c.) grava su chi afferma il maggior valore, ma può essere assolto con documenti contraddittori e dichiarazioni tecniche: la valutazione del perito della controparte ha efficacia probatoria se confermata o non adeguatamente confutata.
- In situazioni analoghe conviene acquisire e conservare inventari, documentazione di magazzino, fatture e perizie, nonché ogni comunicazione e rapporto con la compagnia assicurativa per ricostruire e dimostrare il valore effettivo della merce.
- Se la controversia riguarda effetti fiscali (deducibilità o riconoscimento di perdite), è utile richiamare e collegare la documentazione probatoria alle norme fiscali applicabili (es. DPR 600/73) per rendere la prova idonea anche in sede amministrativa/tributaria.
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