Sentenza del 21/06/2021 n. 170 - Comm. Trib. Prov. Reggio Emilia
TARI - attività non ricomprese in una specifica categoria - analogia destinazione d'uso
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'inquadramento della sua attività in una determinata categoria tariffaria TARI (o la determinazione della quota dovuta) sostenendo che l'attività non rientrava nella categoria indicata dal Comune o che la classificazione comportava un'onere eccessivo. La questione verteva su come classificare attività non espressamente previste nelle categorie tariffarie comunali e su quale criterio dovesse essere adottato per individuare la categoria corrispondente.
La decisione
La sentenza afferma il principio secondo cui, in materia di TARI, le attività non comprese in una specifica categoria devono essere associate per analogia alla categoria che presenta la maggiore affinità sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità, sia quantitativa sia qualitativa, di produzione di rifiuti. Di conseguenza il giudice verifica se l'ente impositore abbia motivato e applicato correttamente tale criterio di analogia: se l'associazione del Comune rispetta il criterio (ossia è spiegata e supportata dalla comparazione della destinazione d'uso e del potenziale produttivo di rifiuti), il ricorso viene respinto; se invece l'ente non ha fornito adeguata motivazione o ha scelto una categoria non compatibile sotto il profilo della destinazione e della potenzialità di produzione di rifiuti, la classificazione viene annullata e si ordina la riformulazione/riadduzione della categoria e il ricalcolo della TARI.
Norme richiamate
Regolamento comunale TARI
Il regolamento comunale determina le categorie e i criteri di applicazione della TARI; la sentenza riconosce che, in assenza di una categoria specifica, il Comune deve operare una ricomposizione per analogia motivata sulla base della destinazione d'uso e della potenzialità produttiva di rifiuti
Normativa statale di riferimento sulla tassa/rifiuti (es. normativa di istituzione della TARI)
La disciplina statale attribuisce ai Comuni il potere di prevedere categorie tariffarie e criteri applicativi; il principio giurisprudenziale interpreta questo potere nel senso che l'assenza di una voce specifica non impedisce l'accertamento mediante analogia basata su elementi oggettivi (destinazione d'uso e potenzialità di produzione di rifiuti)
Massime di principio
- Quando un'attività non è espressamente prevista nelle categorie tariffarie, essa va ricondotta per analogia alla categoria più affine valutando la destinazione d'uso prevalente dell'unità produttiva o commerciale e la potenzialità, sia quantitativa sia qualitativa, di produzione di rifiuti.
- Il Comune deve motivare adeguatamente la scelta di associazione per analogia: la mera etichettatura non è sufficiente; occorre comparare caratteristiche operative e profilo di produzione rifiuti tra l'attività in esame e la categoria di riferimento.
- Il contribuente può contrastare l'associazione per analogia provando che la destinazione d'uso o la potenzialità di produzione rifiuti sono incompatibili con la categoria scelta (ad esempio con documentazione tecnica o dati di produzione rifiuti), conviene produrre elementi probatori specifici.
- In caso di dubbio la verifica può richiedere perizia tecnica o acquisizione di dati (consumi, tipologia rifiuti, frequenza di produzione) per stimare la potenzialità di produzione di rifiuti e confrontarla con le categorie esistenti.
- Se la classificazione comunale è fondata e motivata secondo il criterio di analogia indicato, il ricorso del contribuente sarà difficilmente accolto; se manca motivazione o la comparazione è errata, il contribuente otterrà l'annullamento e il ricalcolo della TARI.
- Per una strategia pratica: verificare il regolamento comunale, richiedere gli atti e la motivazione dell'ente, raccogliere prove sulla reale produzione di rifiuti e, se necessario, attivare il contenzioso amministrativo chiedendo una riconsiderazione o la verifica tecnica.
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