Cassazione Penale, Sentenza n. 22552/2025 del 16/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Palermo (14/11/2024) per: (1) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al reato di uso indebito di carta (artt. 110 e 493-ter c.p.), sostenendo che le uniche fonti di accusa fossero le dichiarazioni delle parti offese e che vi fossero contrasti ed interessi (presunto mancato pagamento per lavori) che ne avrebbero compromesso l'attendibilità; (2) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al reato di furto aggravato (art. 624 e art. 61 n.11 c.p.), lamentando mancanza di riscontri alle dichiarazioni delle parti offese e contraddizioni con le deposizioni dei testi della difesa nonché una sovrastima del valore dei beni; (3) mancata e insufficiente motivazione circa la conferma del termine per il risarcimento del danno quale condizione della sospensione condizionale della pena per Salvatore Fede e la mancata valutazione della sua situazione economica. Inoltre, sono state depositate conclusioni scritte dalle parti civili tardive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che, salvo la questione del termine per il risarcimento ai fini della sospensione condizionale, le decisioni del Tribunale e della Corte d'Appello costituiscano una 'doppia conforme', rendendo precluso alla Cassazione un sindacato di fatto sulla valutazione della prova e della credibilità delle dichiarazioni, salvo manifesta illogicità o contraddizione che qui non sussisteva. I motivi relativi alla valutazione delle dichiarazioni delle parti offese e dei testi sono stati ritenuti incentrati su una nuova lettura del merito, non consentita in cassazione. Il terzo motivo è stato considerato manifestamente infondato e in parte inammissibile per essere nuovo in sede di legittimità. Conseguenze pratiche: i provvedimenti di condanna e le statuizioni civili rimangono confermati; i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese del procedimento di cassazione e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende per la colpa nella determinazione dell'inammissibilità; le richieste di liquidazione delle spese avanzate dalle parti civili sono respinte per tardività (deposito oltre il termine di cui all'art. 611 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 110 cod. pen. (concorso di persone nel reato) e art. 493-ter cod. pen. (uso indebito di carte)
Il Collegio ha ritenuto che, anche alla luce della 'doppia conforme', la valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni delle parti offese e la ricostruzione del concorso nel reato siano correttamente motivate dai giudici di merito e non sindacabili in Cassazione salvo manifesta illogicità.
art. 624 cod. pen. (furto) e art. 61 n. 11 cod. pen. (circostanza aggravante: recidiva infraquinquennale)
La Corte ha confermato la valutazione di merito che ha ritenuto provata la responsabilità per furto e l'operatività della recidiva, giustificando la condizione imposta per la sospensione condizionale della pena.
art. 606 cod. proc. pen. (motivi di ricorso per cassazione), comma 1 lett. b) ed e), e comma 3
Applicato per esaminare le doglianze su vizio di motivazione e motivi inammissibili; la Corte ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione e l'inammissibilità dei motivi nuovi non dedotti in sede di appello.
art. 192 cod. proc. pen. (valutazione della prova)
Richiamato implicitamente nella discussione sulla necessità di riscontri e sulla valutazione delle dichiarazioni; la Cassazione ha ribadito che la valutazione delle prove è materie di merito e non rivedibile salvo manifeste contraddizioni.
art. 616 cod. proc. pen. (conseguenze per le parti che hanno cagionato l'inammissibilità)
Utilizzato per motivare la condanna dei ricorrenti al versamento di una somma equa (euro 3.000) alla Cassa delle Ammende in ragione della colpa nella determinazione dell'inammissibilità dei ricorsi.
art. 611, comma 1 cod. proc. pen. (termini per le conclusioni delle parti civili)
Le conclusioni scritte delle parti civili pervenute oltre il termine sono state disattese e le relative richieste di liquidazione delle spese rigettate per tardività.
Legge 20 febbraio 2006, n. 46 (nuova disciplina del procedimento penale - contesto interpretativo)
Richiamata per inquadrare i limiti del ruolo della Corte di legittimità rispetto al giudice di merito; evidenzia che la Cassazione resta giudice della motivazione e non del merito.
Massime di principio
- Se la sentenza di primo grado e quella di appello sono conformi (c.d. "doppia conforme"), la Cassazione difficilmente ammette una rivalutazione dei fatti: il sindacato si limita a verificare la presenza di una motivazione logica e priva di manifeste contraddizioni.
- Le censure basate su una diversa lettura della attendibilità delle dichiarazioni testimoniali o delle parti offese sono in cassazione ammissibili solo se si dimostra una mancanza o una manifesta illogicità della motivazione di merito, non quando propongono semplicemente un'ipotesi alternativa.
- La valutazione del valore probatorio delle dichiarazioni e la confrontazione tra versioni contrapposte sono tipicamente materie di merito e non possono essere riaperte in cassazione salvo profili di palese contraddittorietà o illogicità.
- Quanto alla sospensione condizionale della pena, l'esistenza di precedenti e la recidiva possono giustificare l'imposizione di condizioni (es. risarcimento): in assenza di elementi concreti sulle disponibilità economiche dell'imputato, il giudice di merito può legittimamente confermare termini e condizioni.
- Documenti o conclusioni depositati fuori termine non vengono generalmente considerati dalla Corte e le istanze tardive possono essere rigettate per incompetenza procedurale.
- In sede di cassazione, non vanno introdotti motivi nuovi non dedotti in appello: l'attenzione si concentra sulla legittimità e sulla completezza della motivazione di merito già svolta.
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