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Sentenza

Sentenza del 28/10/2019 n. 6150 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Avviso di accertamento- IVA, Ires e Irap

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza stabilisce che le dichiarazioni scritte di terzi sono utilizzabili dal giudice tributario esclusivamente come elementi indiziari. Il loro contenuto può concorrere a fondare la decisione solo se risulta corroborato da ulteriori e necessari elementi di prova. Pertanto, una decisione basata unicamente su tali dichiarazioni sarebbe insufficiente.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato l'avviso di accertamento e ha prodotto in giudizio dichiarazioni scritte di terzi a sostegno delle proprie ragioni. La questione riguarda la rilevanza di tali dichiarazioni nel processo tributario, nel quale la prova testimoniale non è normalmente ammessa. Il principio affermato è che l'esclusione della prova testimoniale non rende inutilizzabili le dichiarazioni di terzi contenute in documenti depositati dalla parte: esse possono essere valutate come meri indizi, ma non possono fondare da sole la decisione senza ulteriori elementi probatori di conferma.

Norme richiamate

  • Disciplina del processo tributario in materia di prova testimoniale

    L'esclusione della prova testimoniale nel processo tributario non comporta l'inutilizzabilità delle dichiarazioni di terzi riprodotte in documenti scritti.

    Le dichiarazioni scritte di terzi non equivalgono a una testimonianza formalmente assunta, ma possono essere acquisite e valutate dal giudice come meri indizi.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, dichiarazioni scritte di terzi possono essere utilizzate anche se la prova testimoniale non è ammessa, ma hanno valore indiziario e non costituiscono prova piena.
  • Le dichiarazioni di terzi, da sole, non sono sufficienti a dimostrare i fatti contestati: devono essere confermate da documenti, registrazioni contabili, pagamenti, corrispondenza o altri elementi oggettivi.
  • Il giudice deve motivare adeguatamente il collegamento tra le dichiarazioni e gli ulteriori elementi di prova; non può fondare la decisione esclusivamente su dichiarazioni unilaterali o non verificate.
  • Chi intende contestare un avviso di accertamento dovrebbe produrre le dichiarazioni di terzi insieme a una ricostruzione documentale coerente e indipendente.

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