Regolamento (UE) 2022/1107
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1107 della Commissione del 4 luglio 2022 che stabilisce specifiche comuni per alcuni dispositivi medico-diagnostici in vitro della classe D conformemente al regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento adotta specifiche comuni obbligatorie per una serie di dispositivi medico-diagnostici in vitro di classe D, fissando requisiti di prestazione, sensibilità, specificità, robustezza e controlli di lotto per test su marcatori infettivi e immunoematologici ad alto rischio. Le specifiche sono organizzate in un allegato generale e in allegati settoriali, con requisiti differenziati per test di prima linea, conferma, NAT, antigenici e autodiagnostici. È prevista una fase transitoria: dal 25 luglio 2022 al 25 luglio 2024 alcuni dispositivi già conformi alle specifiche tecniche comuni della decisione 2002/364/CE sono considerati conformi ai nuovi requisiti. Il regolamento si applica dal 25 luglio 2024, con applicazione anticipata dell’articolo 3 dal 25 luglio 2022.
Stabilisce specifiche comuni per determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro di classe D, ai sensi del regolamento (UE) 2017/746, per vari marcatori infettivologici e immunoematologici.
Ambito di applicazione
Si applica ai dispositivi medico-diagnostici in vitro di classe D rientranti nel regolamento (UE) 2017/746, limitatamente a quelli elencati negli allegati II-XIII: antigeni dei gruppi sanguigni ABO, Rh, Kell, Duffy e Kidd; marcatori di HIV, HTLV, HCV, HBV, HDV, vCJD, CMV, EBV, Treponema pallidum, Trypanosoma cruzi e SARS-CoV-2; nonché ai test di prima linea, di conferma, supplementari, antigenici, NAT e autodiagnostici specificamente indicati. Non disciplina i dispositivi non compresi negli allegati richiamati; prevede inoltre una disciplina transitoria per i dispositivi conformi alla decisione 2002/364/CE. Si applica nell’Unione europea ed è rilevante anche ai fini SEE.
Specifiche comuni per alcuni dispositivi medico-diagnostici in vitro di classe D
Il regolamento istituisce specifiche comuni vincolanti per una serie di dispositivi medico-diagnostici in vitro ad alto rischio, in attuazione dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/746. La finalità è colmare l’assenza di norme armonizzate per requisiti essenziali di prestazione e ridurre i rischi per la salute pubblica e la sicurezza dei pazienti, soprattutto per dispositivi impiegati in ambiti critici come screening trasfusionale, diagnosi di infezioni e autodiagnosi.
Contesto e logica regolatoria
Nei considerando si evidenzia che, per alcuni dispositivi di classe D, non esistono norme armonizzate sui requisiti dell’allegato I del regolamento (UE) 2017/746. Il regolamento tiene conto delle precedenti specifiche tecniche comuni della decisione 2002/364/CE, aggiornandole ove necessario allo stato dell’arte. Viene inoltre sottolineata l’esigenza di concedere ai fabbricanti, agli organismi notificati e agli altri operatori economici un tempo di adeguamento, senza pregiudicare l’obiettivo di tutela della salute pubblica.
Ambito materiale
L’intervento copre dispositivi destinati a rilevare o quantificare marcatori di numerosi agenti o condizioni ad alta rilevanza sanitaria: gruppi sanguigni ABO/Rh/Kell/Duffy/Kidd, HIV, HTLV, HCV, HBV, HDV, vCJD, CMV, EBV, Treponema pallidum, Trypanosoma cruzi e SARS-CoV-2. Per ciascuna area sono previste tabelle tecniche dedicate che distinguono tra test di prima linea, di conferma, supplementari, antigenici, NAT e test autodiagnostici.
Definizioni rilevanti
L’articolo 2 chiarisce concetti chiave per la valutazione delle prestazioni, tra cui vero positivo, falso negativo e falso positivo, limite di rilevazione, NAT, sistema NAT, test rapido, robustezza, reattività crociata, interferenza e tasso globale di errore del sistema. Sono inoltre definiti test di prima linea, di conferma e supplementari, nonché il dispositivo di tipizzazione virale e il valore soglia positivo del 95%, con richiamo al concetto di LOD utilizzato nelle validazioni analitiche.
Regime transitorio e applicazione differita
L’articolo 3 prevede un regime transitorio dal 25 luglio 2022 al 25 luglio 2024. In tale periodo:
- i dispositivi già conformi alle specifiche tecniche comuni della decisione 2002/364/CE sono considerati conformi ad alcuni requisiti di prestazione del regolamento (UE) 2017/746;
- i fabbricanti di dispositivi non conformi a quelle specifiche devono dimostrare di avere adottato soluzioni equivalenti in termini di sicurezza e prestazione;
- i dispositivi conformi alle nuove specifiche del presente regolamento sono anch’essi considerati conformi ai requisiti richiamati.
Requisiti generali di prestazione
L’allegato I stabilisce una cornice comune per tutti i dispositivi interessati. In particolare richiede che la determinazione delle caratteristiche di prestazione avvenga per confronto diretto con un dispositivo corrispondente allo stato dell’arte, preferibilmente marcato CE se disponibile sul mercato. I dispositivi usati per stabilire lo status dei campioni devono essere corrispondenti allo stato dell’arte e recare la marcatura CE.
Sono inoltre previste regole per gestire risultati discordanti, che vanno chiariti, ove possibile, mediante:
- ulteriori dispositivi di confronto;
- metodi o marcatori alternativi;
- riesame dello stato clinico e della diagnosi del paziente;
- test su campioni di follow-up.
La valutazione deve essere condotta su una popolazione equivalente a quella europea. Il fabbricante deve inoltre dimostrare il tasso globale di errore del sistema, in particolare per i falsi negativi su campioni a bassa positività, e valutare interferenze, reattività crociata, omogeneità dei lotti e, per alcuni dispositivi, la capacità degli utilizzatori profani di interpretare correttamente i risultati.
Struttura delle specifiche settoriali
Ogni allegato settoriale combina, in modo adattato al rischio del biomarcatore trattato, requisiti di sensibilità diagnostica e analitica, specificità, campioni positivi e negativi minimi, valutazione della sieroconversione, reattività crociata e, per i NAT, controlli interni, validazione di primer/sonde, standard internazionali e determinazione del LOD come valore soglia positivo del 95%. Per i dispositivi quantitativi sono richiesti limiti di quantificazione, precisione, accuratezza, intervallo lineare e riproducibilità a diversi livelli di concentrazione.
Dispositivi per gruppi sanguigni
Per ABO, Rh, Kell, Duffy e Kidd, l’allegato II impone numeri minimi di test e di campioni per la valutazione delle prestazioni e per il controllo dell’omogeneità dei lotti. La disciplina è particolarmente dettagliata per anti-ABO, anti-D, anti-C, anti-c, anti-E, anti-e, anti-K, anti-Jka, anti-Jkb, anti-Fya e anti-Fyb, con attenzione alla corretta identificazione di antigeni deboli o varianti e alla coerenza dei risultati dei lotti.
HIV
L’allegato III distingue in modo netto tra test non rapidi, test rapidi, test di conferma, test antigenici, NAT e autodiagnostici. Per i test anticorpali e combinati sono previsti ampi set di campioni positivi, inclusi sottotipi HIV-1 non-B, e requisiti rigorosi sulla sieroconversione. I test rapidi hanno soglie di specificità più stringenti rispetto alla diagnostica di laboratorio. I NAT devono dimostrare sensibilità analitica tramite diluizioni seriali, copertura dei genotipi/sottotipi, controllo del carry-over e, per i quantitativi, conformità a standard internazionali o materiali calibrati. Per l’autodiagnosi sono previste prove specifiche con utilizzatori profani, anche nella lettura di risultati non reattivi, debolmente reattivi e non validi.
HTLV e HCV
Per HTLV e HCV il regolamento adotta una struttura sostanzialmente analoga, ma calibrata sulle caratteristiche biologiche degli agenti. Per HCV si richiede la copertura dei genotipi 1-6, con attenzione particolare alla maggiore sensibilità degli HCV Ag/Ab rispetto ai test anticorpali nella fase precoce dell’infezione. Per HTLV, così come per altri allegati virali, i NAT devono essere progettati con controllo interno, validazione dei genotipi e verifica della reattività crociata con retrovirus umani affini.
HBV, HDV, CMV ed EBV
Gli allegati dedicati a HBV e HDV prevedono requisiti estesi per antigeni, anticorpi, marcatori di fase acuta/cronica e NAT. Per HBV sono disciplinati HBsAg, anti-HBc, anti-HBs, IgM anti-HBc, anti-HBe e HBeAg, con riferimenti specifici agli standard OMS e soglie quantitative. Per CMV ed EBV, oltre ai test sierologici di prima linea, sono previsti requisiti NAT con particolare attenzione a sensibilità al ceppo, specificità su campioni negativi e reattività crociata con altri herpesvirus.
Sifilide, Chagas e vCJD
Per Treponema pallidum e Trypanosoma cruzi il regolamento richiede ampia copertura delle casistiche cliniche e forte attenzione alla reattività crociata con altre infezioni o condizioni immunologiche. Per vCJD, invece, la regolazione è più focalizzata su materiali di riferimento specifici, replicati e criteri di sensibilità analitica e diagnostica particolarmente stringenti, in ragione della gravità del rischio e della rarità della condizione.
SARS-CoV-2 e autodiagnosi
L’allegato XIII è il più articolato. Regola test anticorpali, test antigenici, test NAT e test autodiagnostici per SARS-CoV-2, tenendo conto di campioni precoci, post-sieroconversione, soggetti asintomatici o lievemente sintomatici, soggetti vaccinati e varianti genetiche. Per gli antigenici sono fissate soglie di sensibilità diverse tra test rapidi e test di laboratorio; per i NAT sono richiesti standard OMS, progettazione a doppio bersaglio, analisi in silico delle sequenze e verifica periodica contro le banche dati. Gli autodiagnostici sono soggetti a studi specifici sull’interpretazione dei risultati da parte di utilizzatori profani e su sensibilità/specificità in relazione allo stato d’infezione confermato.
Entrata in vigore, applicazione e rilievo pratico
Il regolamento entra in vigore venti giorni dopo la pubblicazione, ma si applica dal 25 luglio 2024; l’articolo transitorio opera già dal 25 luglio 2022. Per i professionisti italiani del settore medico-diagnostico in vitro ciò implica la necessità di verificare la conformità tecnica dei prodotti interessati, aggiornare la documentazione di valutazione delle prestazioni e, per gli operatori economici, tenere conto della fase di coesistenza con le specifiche della decisione 2002/364/CE fino alla data di piena applicazione.
Disposizioni principali
Oggetto e base normativa
L’articolo 1 stabilisce specifiche comuni per alcuni dispositivi medico-diagnostici in vitro di classe D in relazione ai requisiti sulle caratteristiche delle prestazioni di cui all’allegato I, sezione 9.1, lettere a) e b), sezione 9.3 e sezione 9.4, lettera a), del regolamento (UE) 2017/746. Gli allegati II-XIII definiscono specifiche comuni per categorie di dispositivi destinate a specifici marcatori biologici o infettivi.
Definizioni operative
L’articolo 2 introduce definizioni rilevanti per l’interpretazione tecnica delle specifiche, tra cui vero positivo, falso negativo, falso positivo, limite di rilevazione (LOD), tecniche di amplificazione degli acidi nucleici (NAT), sistema NAT, test rapido, robustezza, reattività crociata, interferenza, tasso globale di errore del sistema, test di prima linea, test di conferma, test supplementare, dispositivo di tipizzazione virale e valore soglia positivo del 95%.
Regime transitorio
L’articolo 3 prevede che, dal 25 luglio 2022 al 25 luglio 2024, i dispositivi conformi alle specifiche tecniche comuni della decisione 2002/364/CE siano considerati conformi ai requisiti dell’allegato I del regolamento (UE) 2017/746. Nello stesso periodo, i dispositivi non conformi alla decisione 2002/364/CE devono essere supportati da soluzioni che garantiscano almeno un livello equivalente di sicurezza e prestazione. Dal 25 luglio 2022 al 25 luglio 2024 sono considerati conformi anche i dispositivi che rispettano le nuove specifiche comuni del presente regolamento.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 4 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 25 luglio 2024. L’articolo 3 si applica invece dal 25 luglio 2022. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Specifiche comuni generali
L’allegato I fissa requisiti orizzontali di prestazione per i dispositivi degli allegati II-XIII: confronto diretto con un dispositivo corrispondente allo stato dell’arte, preferibilmente marcato CE; uso di dispositivi di riferimento marcati CE per determinare lo status dei campioni; gestione dei risultati discordanti; popolazione di valutazione equivalente a quella europea; verifica del tasso globale di errore del sistema; valutazione di interferenze, reattività crociata, omogeneità dei lotti e, per taluni dispositivi, partecipazione di utilizzatori profani nella valutazione delle prestazioni.
Specifiche per i dispositivi di tipizzazione dei gruppi sanguigni
L’allegato II disciplina i dispositivi per gli antigeni ABO, Rh, Kell, Duffy e Kidd. Richiede numeri minimi di campioni per la valutazione delle prestazioni e per il controllo dell’omogeneità dei lotti, con criteri specifici per anti-ABO, anti-RH, anti-KEL1, anti-JK e anti-FY, inclusa l’attenzione a antigeni deboli o varianti e alla conferma del fenotipo dei globuli rossi di controllo.
Specifiche per HIV
L’allegato III distingue tra test di prima linea non rapidi, test rapidi, test di conferma, test antigenici, NAT qualitativi e quantitativi per RNA HIV e test autodiagnostici. Stabiliscono ampie batterie di campioni positivi e negativi, requisiti per la sieroconversione, soglie minime di specificità, criteri per reattività crociata, necessità di coprire sottotipi/genotipi e, per i NAT, controllo interno, doppio bersaglio quando richiesto, LOD espresso come valore soglia positivo del 95% e requisiti specifici per l’uso autodiagnostico da parte di utilizzatori profani.
Specifiche per HTLV
L’allegato IV disciplina test di prima linea, rapidi, di conferma e NAT per HTLV I/II, con requisiti numerici per campioni positivi, specificità e reattività crociata, nonché regole analoghe per i NAT relative a controllo interno, validazione di primer/sonde, standard internazionali, LOD, sensibilità ai genotipi e tasso di errore del sistema.
Specifiche per HCV
L’allegato V riguarda test anti-HCV, HCV Ag/Ab, test di conferma e supplementari, NAT per RNA HCV e autodiagnostici. Richiede copertura dei genotipi 1-6, valutazione della sieroconversione e della maggiore sensibilità dei test antigenici/combinati nelle fasi precoci, soglie di specificità per donatori e pazienti, criteri di reattività crociata e, per i NAT, standard OMS, controlli interni, valutazione di genotipo/sottotipo, carry-over e tasso globale di errore del sistema.
Specifiche per HBV
L’allegato VI disciplina HBsAg, anti-HBc, anti-HBs, IgM anti-HBc, anti-HBe, HBeAg, NAT per DNA HBV e autodiagnostici. Fissa soglie di sensibilità e specificità, requisiti per la sieroconversione, riferimento allo standard OMS per HBsAg, criteri per la conferma di HBsAg, e requisiti NAT analoghi agli altri allegati virali, inclusi controllo interno, LOD, sensibilità ai genotipi e validazione del tasso di errore del sistema.
Specifiche per HDV
L’allegato VII si applica ai marcatori anti-HDV, IgM anti-HDV, antigene Delta e ai NAT per RNA HDV. Prevede soglie minime di sensibilità e specificità, requisiti per la coinfezione con HBV, standard OMS per RNA HDV e regole tecniche per validazione, LOD, genotipi e robustezza del sistema NAT.
Specifiche per vCJD
L’allegato VIII disciplina i dispositivi per il rilevamento dei marcatori della variante della malattia di Creutzfeldt-Jakob. Richiede valutazioni di sensibilità analitica su porzioni di cervello affette e milza in plasma umano con replicati e criteri di accettazione stringenti, oltre a una sensibilità diagnostica del 90% su campioni animali e umani disponibili e una specificità diagnostica del 99,5% su plasma umano normale proveniente da aree a bassa esposizione BSE.
Specifiche per CMV
L’allegato IX copre anti-CMV totali e IgG anti-CMV, nonché NAT per DNA CMV. Richiede elevata sensibilità per infezioni pregresse e recenti, campioni di sieroconversione, specificità su donatori e pazienti ospedalizzati, standard internazionale OMS per IgG anti-CMV, nonché per i NAT criteri di LOD, sensibilità al ceppo, reattività crociata con altri herpesvirus e tasso globale di errore del sistema.
Specifiche per EBV
L’allegato X riguarda IgG anti-EBV VCA e NAT per DNA EBV. Prevede requisiti per sensibilità nelle infezioni pregresse e recenti, specificità su donatori e pazienti ospedalizzati, reattività crociata con altri herpesvirus e, per i NAT, LOD, sensibilità al ceppo, robustezza, carry-over e tasso globale di errore del sistema.
Specifiche per Treponema pallidum
L’allegato XI si applica ai test anti-T. pallidum di prima linea, conferma e supplementari. Definisce requisiti di sensibilità elevati su campioni positivi a diversi stadi della sifilide, uso di standard OMS, specificità su donatori e pazienti ospedalizzati e ampia valutazione della reattività crociata con altre infezioni e condizioni immunologiche (ad es. Borrelia, HIV, RF, LES, anticorpi antifosfolipidi, gravidanza).
Specifiche per Trypanosoma cruzi
L’allegato XII disciplina test anti-T. cruzi di prima linea, conferma e NAT per DNA T. cruzi. Richiede molti campioni positivi, inclusi casi confermati per rilevazione diretta, standard OMS, specificità elevata, reattività crociata con altri parassiti e, per i NAT, validazione su ceppi/isolati diversi, controllo di carry-over e tasso globale di errore del sistema.
Specifiche per SARS-CoV-2
L’allegato XIII regola test sierologici, antigenici, NAT e autodiagnostici per SARS-CoV-2. Distingue tra anticorpi totali/IgG, IgM e/o IgA, test di conferma/supplementari, antigenici rapidi e di laboratorio, NAT qualitativi e quantitativi, nonché test autodiagnostici. Prevede requisiti su fasi precoci e post-sieroconversione, soglie minime di sensibilità e specificità, considerazione di varianti genetiche, standard OMS per anticorpi e RNA, analisi in silico e progettazione a doppio bersaglio per i NAT, controllo di carry-over, inibizione e validazione dell’interpretazione da parte di utilizzatori profani.
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