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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/1528

Regolamento delegato (UE) 2022/1528 della Commissione del 4 luglio 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/1077 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni relative all’istituzione di un quadro di sorveglianza e valutazione

Normativa europea32022R1528

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato integra il regolamento (UE) 2021/1077 definendo indicatori supplementari per misurare in modo più completo realizzazioni, risultati e impatti dello Strumento per le attrezzature per il controllo doganale. Stabilisce inoltre che i dati necessari siano forniti annualmente dai destinatari dei fondi unionali, con obblighi di comunicazione proporzionati e finalizzati a ridurre gli oneri amministrativi. Il regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Quadro di sorveglianza e valutazione e obblighi di rendicontazione per lo Strumento di sostegno finanziario per le attrezzature per il controllo doganale.

Ambito di applicazione

Si applica al quadro di sorveglianza e valutazione dello Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale istituito dal regolamento (UE) 2021/1077, con riferimento alle attività finanziate a favore dei destinatari dei fondi unionali e, in particolare, alle amministrazioni nazionali, ai valichi di frontiera e ai laboratori doganali. Opera nell’ambito della sorveglianza e della valutazione previste dagli articoli 11, 12 e 13 del regolamento (UE) 2021/1077. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Non introduce esclusioni espresse, ma prevede che i dati siano trasmessi annualmente quando disponibili e mediante canali informativi già esistenti o predisposti dalla Commissione.

Quadro di sorveglianza e valutazione per lo Strumento di sostegno finanziario per le attrezzature per il controllo doganale

Il regolamento delegato (UE) 2022/1528 integra il regolamento (UE) 2021/1077, che istituisce lo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale (CCEI) nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere. La finalità è rafforzare il quadro di sorveglianza e valutazione dello strumento mediante indicatori aggiuntivi e regole di raccolta dei dati, così da consentire una misurazione più completa di realizzazioni, risultati e impatti, nel rispetto degli obblighi di rendicontazione già previsti dagli articoli 11, 12 e 13 del regolamento base.

Finalità e logica del sistema di monitoraggio

La Commissione osserva che gli indicatori già contenuti nell’allegato II del regolamento (UE) 2021/1077 sono adeguati per la sorveglianza annuale della performance, ma non bastano per una valutazione esaustiva delle attività e dei risultati dello strumento. Per questo vengono introdotti indicatori supplementari, pensati per misurare non solo i risultati, ma anche le realizzazioni e gli impatti, con l’obiettivo di fornire una base informativa più solida per la sorveglianza e la valutazione.

Indicatori utilizzati per la sorveglianza e la valutazione

L’articolo 1 dispone che, nel quadro di sorveglianza e valutazione dello strumento, siano utilizzati:

  • gli indicatori di risultato già previsti dall’allegato II del regolamento (UE) 2021/1077, denominati indicatori di risultato "RES 1.3";
  • gli indicatori supplementari contenuti nell’allegato del presente regolamento.

Gli indicatori supplementari si articolano in tre categorie. Tra gli indicatori di realizzazione figurano il numero di attrezzature acquistate, mantenute o aggiornate per valichi di frontiera e laboratori doganali, il loro utilizzo e la proporzione di amministrazioni nazionali che formulano una valutazione positiva sul sostegno complessivo del CCEI e sull’efficienza dell’attuazione. Gli indicatori di risultato misurano, tra l’altro, i risultati specifici raggiunti dagli Stati membri, la percezione del contributo del CCEI a controlli doganali adeguati, la copertura dei rischi e delle minacce e il contributo al quadro di gestione del rischio doganale (CRMF). L’indicatore di impatto valuta invece il contributo del CCEI agli obiettivi dell’unione doganale, con focus su interessi economici e finanziari dell’Unione, sicurezza e contrasto agli scambi illegali.

Obblighi di trasmissione dei dati

I dati necessari per la misurazione degli indicatori sono forniti dai destinatari dei fondi unionali su base annuale, quando disponibili. Il regolamento prevede un flusso informativo che valorizza dati già prodotti nell’ambito dell’attuazione, in particolare relazioni annuali, dati relativi ai valichi di frontiera e ai laboratori doganali. Tali informazioni sono trasmesse alla Commissione, tra l’altro, mediante comunicazioni annuali delle amministrazioni nazionali, domande di finanziamento e indagini predefinite inviate dalla Commissione stessa.

Il testo sottolinea anche l’esigenza di imporre obblighi di rendicontazione proporzionati, così da garantire una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati e, al contempo, limitare gli oneri amministrativi per i destinatari dei fondi.

Allegato: contenuto degli indicatori supplementari

L’allegato dettaglia gli indicatori supplementari del quadro di sorveglianza e valutazione del CCEI.

Per gli indicatori di realizzazione:

  • OP 1.1: numero di attrezzature per valico di frontiera e laboratorio doganale acquistate, mantenute o aggiornate con fondi CCEI;
  • OP 1.2: utilizzo delle attrezzature finanziate;
  • OP 1.3: proporzione delle amministrazioni nazionali che presentano una relazione positiva sul sostegno complessivo del CCEI e sull’efficienza del processo di attuazione.

Per gli indicatori di risultato:

  • RES 1.1: risultati specifici conseguiti dagli Stati membri attraverso l’utilizzo delle attrezzature finanziate;
  • RES 1.2: proporzione delle amministrazioni nazionali che concordano sul fatto che il CCEI abbia contribuito a controlli doganali adeguati con risultati equivalenti;
  • RES 1.4: copertura dei rischi e delle minacce presenti ai valichi di frontiera e nei laboratori doganali, in funzione dell’applicazione armonizzata dei controlli doganali;
  • RES 2: proporzione delle amministrazioni nazionali che presentano una relazione positiva sul contributo del CCEI a una migliore attuazione del quadro di gestione del rischio doganale (CRMF).

Per l’indicatore di impatto:

  • IMP 1: contributo del CCEI agli obiettivi dell’unione doganale, declinato nella tutela degli interessi economici e finanziari dell’Unione, nella sicurezza dell’Unione e dei suoi cittadini, e nella protezione dell’Unione dagli scambi illegali, con contestuale agevolazione delle attività commerciali legittime.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento delegato, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Indicatori del quadro di sorveglianza e valutazione

Per la sorveglianza e la valutazione dello strumento, ai sensi degli articoli 12 e 13 del regolamento (UE) 2021/1077, sono utilizzati sia gli indicatori di risultato già previsti dall’allegato II di tale regolamento sia gli indicatori supplementari contenuti nell’allegato del presente regolamento. Questi ultimi misurano realizzazioni, risultati e impatti dello strumento.

Obblighi di rendicontazione e flusso dei dati

I dati pertinenti per il calcolo degli indicatori sono forniti annualmente dai destinatari dei fondi unionali, quando disponibili. Le informazioni provenienti da relazioni annuali, valichi di frontiera e laboratori doganali sono trasmesse alla Commissione, tra l’altro, mediante comunicazioni annuali delle amministrazioni nazionali, domande di finanziamento e indagini predefinite inviate dalla Commissione. La Commissione utilizza tali informazioni per misurare gli indicatori nel quadro di sorveglianza e valutazione.

Indicatori supplementari di realizzazione

L’allegato prevede tre indicatori di realizzazione: OP 1.1 sul numero di attrezzature per valico di frontiera e laboratorio doganale acquistate, mantenute o aggiornate con fondi CCEI; OP 1.2 sull’utilizzo di tali attrezzature; OP 1.3 sulla proporzione di amministrazioni nazionali che presentano una relazione positiva sul sostegno complessivo del CCEI e sull’efficienza del processo di attuazione.

Indicatori supplementari di risultato

L’allegato introduce quattro indicatori di risultato: RES 1.1 sui risultati specifici conseguiti dagli Stati membri grazie alle attrezzature finanziate; RES 1.2 sulla quota di amministrazioni nazionali che riconoscono il contributo del CCEI a controlli doganali adeguati con risultati equivalenti; RES 1.4 sulla copertura dei rischi e delle minacce ai valichi di frontiera e nei laboratori doganali e sul contributo all’applicazione armonizzata dei controlli doganali; RES 2 sulla proporzione di amministrazioni nazionali che segnalano un contributo del CCEI a una migliore attuazione del quadro di gestione del rischio doganale (CRMF).

Indicatore di impatto

L’allegato prevede l’indicatore IMP 1, relativo al contributo del CCEI agli obiettivi dell’unione doganale, articolato in tre sotto-indicatori: tutela degli interessi economici e finanziari dell’Unione, sicurezza dell’Unione e dei suoi cittadini, protezione dell’Unione dagli scambi illegali e agevolazione delle attività commerciali legittime.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiedoganegestione finanziaria dei fondi uesorveglianza e valutazionerendicontazionesicurezza delle frontiere

Testo integrale

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