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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/1157

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1157 della Commissione del 4 luglio 2022 recante modalità di applicazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e le norme di prova per l'equipaggiamento marittimo, che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1158 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R1157

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l'elenco dell'equipaggiamento marittimo soggetto a requisiti UE armonizzati, allineandolo alle più recenti modifiche degli strumenti IMO, SOLAS, MARPOL e COLREG, nonché a norme tecniche EN/IEC/ETSI richiamate in allegato. Per molte categorie stabilisce requisiti di omologazione, prove e moduli di valutazione della conformità, distinguendo tra unità standard e unità veloci, e fissando date di prima immissione sul mercato e ultima installazione a bordo per le versioni aggiornate. Il testo contiene inoltre disposizioni transitorie per i prodotti già omologati secondo norme nazionali anteriori e abroga il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2021/1158.

Stabilisce, per l'equipaggiamento marittimo, i requisiti armonizzati UE di progettazione, costruzione, efficienza e prova applicabili ai prodotti elencati in allegato, aggiornando l'elenco degli strumenti internazionali e abrogando il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1158.

Ambito di applicazione

Si applica all'equipaggiamento marittimo elencato nell'allegato, destinato a essere omologato e immesso sul mercato per l'installazione a bordo di navi UE, in relazione agli strumenti internazionali richiamati dalla direttiva 2014/90/UE. Copre in particolare mezzi di salvataggio, prevenzione dell'inquinamento marino, protezione antincendio, apparecchiature di navigazione, radiocomunicazione, equipaggiamento previsto dalla convenzione COLREG 72, altre apparecchiature di sicurezza e alcune apparecchiature di cui al capitolo II-1 SOLAS. Il regolamento prevede esclusioni e/o voci lasciate vuote o trasferite ad altri punti dell'allegato; inoltre, per diverse nuove voci è previsto un periodo transitorio durante il quale prodotti conformi a requisiti nazionali di omologazione preesistenti possono continuare a essere immessi sul mercato e installati a bordo entro le date indicate. È applicabile direttamente in tutti gli Stati membri ed è testo rilevante ai fini del SEE.

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1157 sull'equipaggiamento marittimo

Il regolamento attua la direttiva 2014/90/UE in materia di equipaggiamento marittimo, aggiornando l'elenco armonizzato dei prodotti soggetti a requisiti UE di progettazione, costruzione, efficienza e prova. L'intervento risponde alla necessità di recepire le più recenti modifiche degli strumenti internazionali IMO, nonché di dare certezza agli operatori con un elenco aggiornato delle voci soggette a omologazione.

Finalità e contesto normativo

Il testo si fonda sull'articolo 35, paragrafo 2, della direttiva 2014/90/UE e richiama i considerando secondo cui i requisiti tecnici derivano dagli strumenti internazionali definiti dalla direttiva stessa. La Commissione evidenzia che l'elenco delle applicazioni armonizzate deve essere aggiornato per riflettere le modifiche intervenute nei requisiti internazionali e che il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2021/1158 deve essere abrogato.

Ambito di applicazione generale

L'articolo 1 stabilisce che i requisiti internazionali di progettazione, costruzione, efficienza e prova si applicano a ciascun elemento di equipaggiamento marittimo elencato nell'allegato. Il perimetro comprende prodotti destinati all'installazione a bordo di navi UE, con riferimento alle categorie previste dalla direttiva 2014/90/UE e con applicazione diretta in tutti gli Stati membri. L'allegato è articolato per grandi famiglie: mezzi di salvataggio, prevenzione dell'inquinamento marino, protezione antincendio, apparecchiature di navigazione, radiocomunicazione, equipaggiamento COLREG 72, altre apparecchiature di sicurezza e talune dotazioni previste dal capitolo II-1 SOLAS.

Struttura dell'allegato e logica di aggiornamento

L'allegato elenca per ciascuna voce: numero e denominazione del prodotto, regole SOLAS/MARPOL/COLREG applicabili, risoluzioni e circolari IMO pertinenti, norme di prova e moduli di valutazione della conformità. In molte voci compaiono più righe: la riga più recente sostituisce o integra quella precedente e, ove sia presente una nuova riga, essa segnala l'aggiornamento tecnico e la relativa data di applicazione. Le note generali chiariscono, tra l'altro, come interpretare i riferimenti alle regole SOLAS, il significato dei separatori tra norme di prova e il contenuto della nozione di "installazione a bordo" ai fini delle scadenze transitorie.

Mezzi di salvataggio

La sezione 1 copre, tra gli altri, salvagenti anulari, luci di localizzazione per mezzi di salvataggio, segnali fumogeni, giubbotti di salvataggio, tute per immersione e antiesposizione, dispositivi di protezione termica, segnali pirotecnici, boette fumogene, dispositivi lanciasagole, zattere di salvataggio, dispositivi di libero galleggiamento, imbarcazioni di salvataggio e di soccorso, dispositivi di ammaino e sgancio, sistemi di evacuazione, scale per pilota e materiali catarifrangenti.

Per molte di queste voci l'allegato distingue tra versioni tecniche antecedenti e aggiornate, introducendo date di prima immissione sul mercato e ultima installazione a bordo. Ad esempio, per alcune luci di localizzazione, segnali fumogeni, razzi, fuochi a mano e boette fumogene sono previste nuove righe tecniche con riferimento a ISO 15736:2006 e successive date limite. Analogamente, per le imbarcazioni di salvataggio, di soccorso e i relativi dispositivi di ammaino e sgancio compaiono riferimenti a circolari IMO specifiche, tra cui MSC.1 1630, MSC.1 1631, MSC.1 1632 e altre.

Prevenzione dell'inquinamento marino

La sezione 2 riguarda apparecchiature per il trattamento e il monitoraggio delle emissioni e degli effluenti: apparecchiature di filtraggio, rilevatori di interfaccia olio/acqua, misuratori del tenore di olio, sistemi di monitoraggio e controllo degli scarichi delle petroliere, sistemi di trattamento dei reflui, inceneritori di bordo, analizzatori di NOx e sistemi di depurazione dei gas di scarico. Sono richiamate le pertinenti disposizioni MARPOL, in particolare gli allegati I, IV e VI, insieme a risoluzioni MEPC e circolari IMO tecniche.

Per i sistemi di trattamento dei reflui la disciplina distingue tra uso su navi passeggeri in tutte le zone, compresa la zona speciale dell'allegato IV MARPOL, e uso su navi diverse dalle passeggeri o su navi passeggeri fuori dalla zona speciale. Per gli scrubber a bordo, l'allegato richiama differenti schemi di omologazione e, per una nuova riga, la risoluzione MEPC.340(77).

Protezione antincendio

La sezione 3 è particolarmente ampia e comprende materiali e componenti per sistemi antincendio, tra cui sottofondi di rivestimento del ponte, estintori portatili e carrellati, indumenti e accessori da vigile del fuoco, autorespiratori, respiratori per ambienti di evacuazione, porte e paratie tagliafuoco, serrande, finestre e portellini, passaggi attraverso paratie, sistemi sprinkler, tubazioni e manichette antincendio, apparecchiature di rilevazione e segnalazione incendio, sistemi a gas inerte, impianti a schiuma, sistemi ad acqua per ro-ro e categorie speciali, sistemi guida di evacuazione, impianti per elicotteri, impianti per condotte di estrazione delle cucine e monitor acqua mobili per portacontenitori.

L'allegato aggiorna frequentemente le norme tecniche richiamate, ad esempio EN 469, EN 3-8, EN 54-2, EN 54-4, EN 54-5, EN 54-7, EN 54-10, EN 54-11, EN 54-17, EN 54-18, EN 61174, EN 61996-1, EN 61996-2, ISO 15370, ISO 15371, ISO 23269, ISO 799, ISO 6182, ISO 11601, ISO 15538 e diverse norme IEC/EN per cavi e dispositivi elettrici in ambiente navale. In molte voci vengono specificati anche i requisiti di transizione e la possibilità di mantenere, per i pezzi di ricambio di impianti esistenti, le norme vigenti al momento dell'installazione a bordo.

Apparati di navigazione

La sezione 4 copre bussola magnetica, sistemi di controllo della rotta, ecometri, indicatori di velocità e distanza, dispositivi di orientamento, GPS, GLONASS, DGPS, Galileo, AIS, radar, ARPA, VDR, S-VDR, ECDIS con backup e RCDS, BNWAS, sistemi di navigazione integrata, radar per unità veloci e apparecchiature di visione notturna. Diverse voci sono state trasferite o sostituite, in particolare con l'introduzione delle voci MED/4.63, MED/4.64 e MED/4.65, dedicate rispettivamente alle apparecchiature GNSS, agli impianti radar e alla bussola giroscopica.

Per queste apparecchiature l'allegato combina requisiti SOLAS V/18, V/19, V/20, V/23 e, per le unità veloci, SOLAS X/3, con richiami a risoluzioni IMO come A.694(17), MSC.191(79), MSC.302(87), MSC.333(90), MSC.252(83), MSC.232(82), MSC.233(82), MSC.379(93), nonché specifiche ITU-R per le apparecchiature radio o di identificazione automatica. Le nuove versioni delle norme tecniche EN/IEC aggiornano spesso i requisiti di interfaccia, visualizzazione e compatibilità dei dispositivi.

Radiocomunicazione e GMDSS

La sezione 5 disciplina l'equipaggiamento radio per la sicurezza marittima: apparati VHF DSC, ricevitori per vigilanza permanente DSC, ricevitori NAVTEX, ricevitori EGC, impianti HF per MSI, trasmettitori EPIRB a 406 MHz, impianti MF/HF DSC, ricevitori per scansione, radiotelefoni VHF portatili e fissi per imbarcazioni di salvataggio, radio ricetrasmittenti aeronautiche in VHF, sistemi integrati di comunicazione (ICS) e stazioni nave-terra per il GMDSS, inclusi Inmarsat C, FBB e Iridium.

L'allegato richiama soprattutto SOLAS IV/7, IV/10 e IV/14, oltre a un ampio corpus di risoluzioni e circolari COMSAR e MSC, nonché alle norme ITU-R pertinenti. Più voci contengono note tecniche secondo cui taluni requisiti di prova, ad esempio relativi ai generatori di allarme bitonale o alla trasmissione H3E/A3H, sono decaduti a seguito delle deliberazioni IMO/ITU. Per alcune apparecchiature, come gli EPIRB e le stazioni nave-terra, la disciplina distingue tra diverse tecnologie e versioni normative ETSI/IEC, con scadenze temporali per l'ultimo impiego delle versioni precedenti.

Equipaggiamento COLREG 72

La sezione 6, più breve, riguarda le luci di navigazione prescritte dalla convenzione COLREG 72, con riferimento all'allegato I/14 e alla risoluzione MSC.253(83). La prova si fonda sulla norma EN 14744:2005 con relativo aggiornamento o, in alternativa, sulla corrispondente IEC 60945.

Altre apparecchiature di sicurezza e capitolo II-1 SOLAS

La sezione 7 include, tra l'altro, l'autorespiratore per entrare e lavorare in spazi pieni di gas, con nota sul cavo di sicurezza resistente al fuoco MED 3.44 come componente obbligatorio associato. La sezione 8 disciplina invece i dispositivi di rilevazione dei livelli idrometrici, richiamando SOLAS II-1/22-1, II-1/25 e XII/12, insieme a norme IEC e alla risoluzione MSC.188(79).

Voci incomplete o trasferite

La sezione 9 elenca l'equipaggiamento per cui la serie di norme per la certificazione MED non è completa. Tra questi figurano, ad esempio, riflettori radar per zattere, materiali per tute da immersione, dispositivi di ammaino a libero galleggiamento, apparecchiature e dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, vari componenti antincendio, apparecchiature di navigazione, dispositivi COLREG, sistemi di movimentazione e mezzi di avviamento in condizioni di bassa temperatura. L'allegato segnala inoltre numerose voci trasferite alle sezioni precedenti o lasciate deliberatamente vuote, a testimonianza dell'aggiornamento e della ristrutturazione della tassonomia dell'equipaggiamento marittimo.

Disposizioni transitorie e date di applicazione

Il regolamento introduce più finestre temporali per l'adeguamento del mercato. L'articolo 3 consente, per alcune nuove voci, la permanenza sul mercato fino a date specifiche di prodotti conformi a requisiti nazionali precedenti: 1° settembre 2023, 25 agosto 2024 e 15 agosto 2025, a seconda della voce interessata. Nell'allegato compaiono inoltre date puntuali di prima immissione sul mercato o ultima installazione a bordo, che servono a delimitare l'applicabilità delle versioni precedenti delle norme tecniche.

Effetti pratici per gli operatori

Per produttori, importatori, organismi notificati e armatori, il regolamento impone una costante verifica della voce MED pertinente, della versione della norma armonizzata applicabile e delle eventuali note transitorie o deroghe per pezzi di ricambio. In pratica, la conformità deve essere letta in combinazione con la direttiva 2014/90/UE, con le norme tecniche richiamate in allegato e con le date di transizione, al fine di evitare errori nella marcatura, certificazione e installazione a bordo.

Disposizioni principali

Oggetto e campo di applicazione

L'articolo 1 dispone che i requisiti di progettazione, costruzione, efficienza e le norme di prova previsti negli strumenti internazionali definiti dall'articolo 2, punto 5, della direttiva 2014/90/UE si applicano a ciascun elemento dell'equipaggiamento marittimo elencato nell'allegato.

Abrogazione del precedente regolamento

L'articolo 2 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1158.

Regime transitorio per nuove voci

L'articolo 3 consente, per alcune voci introdotte o aggiornate, la continuazione dell'immissione sul mercato e dell'installazione a bordo di prodotti conformi ai requisiti nazionali di omologazione in vigore prima di determinate date. In particolare: per le voci inserite dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1170, fino al 1° settembre 2023; per le voci inserite dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1158, fino al 25 agosto 2024; per le voci inserite dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1157, fino al 15 agosto 2025.

Entrata in vigore

L'articolo 4 prevede che il regolamento entri in vigore il quarantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Aggiornamento dell'allegato tecnico

L'allegato elenca per categoria di prodotto i riferimenti SOLAS, MARPOL e COLREG, le risoluzioni e circolari IMO pertinenti, le norme tecniche di prova (EN, IEC, ETSI, ISO) e i moduli di valutazione della conformità applicabili (tipicamente B+D, B+E, B+F e, per alcune voci, G).

Periodi di transizione e date di applicazione

Per numerose voci l'allegato contiene righe aggiornate con date di prima immissione sul mercato e ultima installazione a bordo, oltre a disposizioni che disciplinano l'uso di vecchie norme fino alle scadenze indicate. Sono previsti anche casi in cui il certificato Modulo B deve indicare se determinate funzionalità opzionali sono state testate.

Come è indicizzato

Materieequipaggiamento marittimosicurezza marittimaprevenzione dell'inquinamento marinoprotezione antincendioradiocomunicazioni e navigazione

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