Sentenza del 14/12/2015 n. 146 - Comm. Trib. Prov. Vercelli
Avvisi di accertamento- Recupero di crediti IVA inesistenti per cessioni effettuate a seguito di dichiarazioni di intento non provate dalle risultanze documentali- Denuncia penale con raddoppio dei termini.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il recupero di crediti IVA ritenuti inesistenti, relativi a cessioni effettuate in esenzione d’imposta sulla base di dichiarazioni d’intento. L’Amministrazione aveva contestato l’effettiva sussistenza dei presupposti delle operazioni, valorizzando le risultanze documentali e le presunzioni raccolte. Il contribuente non aveva prodotto la documentazione richiesta dall’Ufficio mediante apposito invito e non aveva partecipato all’incontro previsto, senza dimostrare l’esistenza di un legittimo impedimento. La questione comprendeva anche l’applicazione del raddoppio dei termini di accertamento in presenza di una denuncia penale.
La decisione
È stato affermato che il contribuente che, senza giustificato motivo, non ottempera alla richiesta dell’Amministrazione finanziaria e non compare all’incontro fissato non può produrre per la prima volta in sede contenziosa la documentazione precedentemente richiesta. Di conseguenza, l’Ufficio può fondare l’avviso di accertamento sulle presunzioni disponibili, purché siano gravi, precise e concordanti o comunque rispettino i requisiti previsti dalla normativa applicabile. L’esito è quindi favorevole all’Amministrazione finanziaria, con conferma della rilevanza delle contestazioni relative ai crediti IVA inesistenti e degli effetti derivanti dalla denuncia penale sul termine di accertamento, nei limiti previsti dalla legge.
Norme richiamate
Norme in materia di dichiarazioni d’intento e operazioni non imponibili IVA
Le cessioni effettuate senza applicazione dell’IVA sulla base di dichiarazioni d’intento richiedono la prova documentale dei presupposti e della regolarità dell’operazione. In mancanza, l’Ufficio può recuperare l’imposta ritenuta dovuta.
Norme sull’inutilizzabilità della documentazione non esibita a seguito di invito dell’Amministrazione finanziaria
Il contribuente che non risponde all’invito dell’Ufficio e non dimostra un legittimo impedimento non può normalmente produrre successivamente, in giudizio, i documenti richiesti e non esibiti.
Norme sulle presunzioni tributarie
Le presunzioni utilizzate dall’Amministrazione sono idonee a sostenere l’accertamento solo se possiedono i requisiti richiesti dalla legge, in particolare gravità, precisione e concordanza ove richieste.
Norme sul raddoppio dei termini di accertamento in presenza di denuncia penale
La presentazione di una denuncia per un reato tributario può incidere sui termini entro cui l’Amministrazione può notificare l’accertamento, secondo la disciplina temporale applicabile al periodo d’imposta e alla fattispecie concreta.
Massime di principio
- Il contribuente deve rispondere tempestivamente agli inviti dell’Amministrazione finanziaria e presentare la documentazione richiesta; l’inerzia può comportare la preclusione della produzione documentale nella successiva fase giudiziale.
- L’assenza a un incontro con l’Ufficio non è irrilevante: se non viene provato un legittimo impedimento, può rafforzare la posizione dell’Amministrazione e indebolire la possibilità di contestare l’accertamento.
- Quando la documentazione diretta manca, l’Ufficio può ricorrere a presunzioni, ma queste devono rispettare i requisiti legali di attendibilità, gravità, precisione e concordanza, quando previsti.
- Per beneficiare del regime IVA collegato alle dichiarazioni d’intento è essenziale conservare e produrre la documentazione idonea a dimostrare la reale sussistenza dei presupposti dell’operazione.
- La denuncia penale può incidere sulla durata dei termini di accertamento, ma il raddoppio non opera automaticamente in ogni caso: devono essere verificati la concreta fattispecie di reato, la normativa applicabile e i relativi requisiti temporali.
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