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Risoluzione

Risoluzione n. 101 del 20/12/2013

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce come considerare, ai fini del test di operatività ex art. 30 L. 724/1994, gli immobili rivalutati nel 2008 ai sensi del D.L. 185/2008: per il triennio rilevano i valori fiscali effettivamente vigenti in ciascun periodo, cioè valore non rivalutato fino al 2012 e valore rivalutato dal 2013. Precisa inoltre che l’aliquota del 4% si applica solo agli immobili abitativi acquisiti o rivalutati nell’esercizio e nei due precedenti.

Società non operative: valore fiscale degli immobili rivalutati e aliquota 4%

Società non operative e immobili rivalutati: criteri di calcolo del valore fiscale

La risoluzione affronta due quesiti relativi alla disciplina delle società non operative di cui all’articolo 30 della L. n. 724 del 1994, con specifico riferimento agli immobili rivalutati ai sensi dell’articolo 15 del D.L. n. 185 del 2008. In particolare, viene chiarito come determinare le risultanze medie del triennio per il test di operatività e se l’aliquota del 4% prevista per taluni immobili trovi applicazione anche agli immobili rivalutati non abitativi.

Quesiti interpretativi posti all’Amministrazione

L’istanza chiedeva chiarimenti su due profili:

  • quali valori fiscali debbano essere assunti per gli immobili rivalutati nel 2008 ai fini del comma 2 dell’articolo 30 della L. n. 724 del 1994, con riferimento al periodo d’imposta 2013 e ai due precedenti (2012 e 2011);
  • se l’aliquota del 4% prevista dall’articolo 30, comma 1, lettera b), della L. n. 724 del 1994 sia applicabile anche agli immobili rivalutati ex D.L. n. 185 del 2008 che non siano destinati ad uso abitativo.

Orientamento richiamato e coordinamento con la precedente prassi

La risoluzione richiama la Circolare n. 11/E del 19 marzo 2009, che aveva già fornito chiarimenti in materia di immobili rivalutati ai sensi del D.L. n. 185 del 2008, recependo l’orientamento della Circolare n. 25/E del 4 maggio 2007, resa per la rivalutazione prevista dalla L. n. 266 del 2005.

La Circolare n. 11/E è ritenuta coerente con il regime di efficacia fiscale della rivalutazione introdotto dall’articolo 15, comma 20, del D.L. n. 185 del 2008, secondo cui i maggiori valori fiscali rilevano solo a partire dal quinto esercizio successivo a quello di effettuazione della rivalutazione.

Criterio di determinazione delle risultanze medie nel triennio

Per gli immobili rivalutati con riconoscimento fiscale, la risoluzione chiarisce che, ai fini della determinazione delle risultanze medie dell’esercizio e dei due precedenti di cui all’articolo 30, comma 2, primo periodo, della L. n. 724 del 1994, occorre distinguere tra:

  • il “valore non rivalutato”, da applicare fino al 2012;
  • il “valore fiscalmente rilevante”, da applicare a decorrere dal 2013.

Con “valore non rivalutato” si intende il valore fiscale degli immobili determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del Tuir, senza considerare gli effetti della rivalutazione.

Con “valore fiscalmente rilevante” si intende invece il valore fiscalmente riconosciuto nei singoli periodi d’imposta considerati nel triennio, tenendo conto del momento in cui la rivalutazione diviene efficace ai fini fiscali.

Applicazione concreta per il periodo d’imposta 2013

Per la verifica della disciplina sulle società non operative relativa al 2013, devono essere considerati:

  • per il 2013, il valore rivalutato, in quanto divenuto fiscalmente rilevante per tale esercizio;
  • per il 2012 e il 2011, il valore non rivalutato, poiché in tali anni la rivalutazione non era ancora efficace ai fini fiscali.

La risoluzione precisa che il medesimo criterio vale anche per gli anni successivi: ad esempio, per il 2014 rilevano il valore rivalutato del 2014 e del 2013, mentre per il 2012 continua a rilevare il valore non rivalutato.

Aliquota del 4% sugli immobili abitativi

Quanto all’aliquota del 4% prevista dall’articolo 30, comma 1, lettera b), della L. n. 724 del 1994, la risoluzione afferma che essa si riferisce esclusivamente agli immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell’esercizio e nei due precedenti, come espressamente previsto dalla norma.

Ne consegue che tale aliquota non si applica agli immobili rivalutati ai sensi del D.L. n. 185 del 2008 se non destinati ad uso abitativo.

Indicazioni finali

La risoluzione conclude disponendo che le Direzioni regionali vigilino affinché i principi espressi e le istruzioni fornite siano correttamente osservati dagli uffici dipendenti.

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