Cassazione Penale, Ordinanza n. 36281/2026 del 15/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Due imputati hanno proposto un unico ricorso contro la sentenza del 25 novembre 2025 della Corte di appello di L’Aquila, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Chieti per furto aggravato e, per una delle imputate, anche per il reato previsto dall’art. 4 della legge n. 110/1975. Hanno denunciato violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato accoglimento della richiesta di sostituire la pena detentiva con quella pecuniaria ai sensi dell’art. 20-bis c.p.; con memoria hanno insistito nella richiesta. La Corte d’appello aveva negato la sostituzione considerando la gravità del fatto e l’inefficacia deterrente delle precedenti condanne, e aveva formulato una prognosi negativa sia sull’adempimento delle prescrizioni sia sull’idoneità della pena sostitutiva a prevenire la reiterazione di condotte illecite.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, ritenendo manifestamente infondato il motivo comune relativo al diniego della pena pecuniaria sostitutiva. Ha giudicato adeguata la motivazione della Corte d’appello: la valutazione prognostica, condotta anche alla luce della gravità del fatto e delle precedenti condanne, è conforme ai criteri legali e, se adeguatamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., non ravvisata l’assenza di colpa nella causa d’inammissibilità, ciascun ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro. Il dispositivo riportato nel testo è incompleto dopo la formula «Dichiara».
Norme richiamate
La Corte territoriale ha respinto la richiesta di sostituzione della pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria valorizzando, oltre alla gravità del fatto, l'inefficacia deterrente delle precedenti condanne.
La decisione sulla sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria dipende da una valutazione prognostica individualizzata; nel caso concreto, gravità del fatto e inefficacia deterrente delle precedenti condanne hanno giustificato il diniego.
Questa Corte di legittimità - sempre in riferimento alle sanzioni sostitutive di cui all'art. 53 I.n. 689 del 1981 - ha precisato che poiché la valutazione della sussistenza dei presupposti per l'adozione di una sanzione sostitutiva è legata agli stessi criteri previsti dalla legge per la determinazione della pena, e quindi il giudizio prognostico positivo cui è subordinata la possibilità della sostituzione non può prescindere dal riferimento agli indici individuati dall'art. 133 c.p., la richiesta di sostituzione della pena detentiva impone al giudice di motivare sulle ragioni del diniego.
La valutazione dei presupposti per una sanzione sostitutiva deve seguire i criteri legali di determinazione della pena e fare riferimento agli indici dell’art. 133 c.p.; il giudice deve motivare le ragioni dell’eventuale diniego.
Questa Corte di legittimità - sempre in riferimento alle sanzioni sostitutive di cui all'art. 53 I.n. 689 del 1981 - ha precisato che poiché la valutazione della sussistenza dei presupposti per l'adozione di una sanzione sostitutiva è legata agli stessi criteri previsti dalla legge per la determinazione della pena, e quindi il giudizio prognostico positivo cui è subordinata la possibilità della sostituzione non può prescindere dal riferimento agli indici individuati dall'art. 133 c.p., la richiesta di sostituzione della pena detentiva impone al giudice di motivare sulle ragioni del diniego.
Gli indici dell’art. 133 c.p. orientano il giudizio prognostico sulla possibilità di sostituire la pena detentiva; una valutazione adeguatamente motivata resta fuori dal sindacato di legittimità.
Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell 'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria in misura pari a tremila euro ciascuno.
Dichiarata l’inammissibilità, in assenza di una causa di non colpevolezza nella sua determinazione, la Corte pone a carico di ciascun ricorrente le spese processuali e una sanzione pecuniaria; qui la sanzione è stata quantificata in 3.000 euro ciascuno.
Massime di principio
- La concessione di una pena sostitutiva richiede una prognosi positiva formulata secondo i criteri legali di determinazione della pena, con riferimento agli indici dell’art. 133 c.p.; il giudice deve motivare il diniego.
- La valutazione discrezionale sulla sostituzione della pena detentiva, se adeguatamente motivata mediante elementi concreti rilevanti per la prognosi, non è sindacabile in sede di legittimità.
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