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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 05785/2026 del 13/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso riguarda la qualificazione e gli effetti dell'assegno bancario versato da Edil P.R. S.r.l. a favore di Elio Coz nell'ambito di un contratto del 16-11-1999: la Corte d'appello aveva ritenuto che l'assegno fosse stato consegnato a titolo di garanzia del trasferimento dell'appartamento e, in accoglimento della domanda riconvenzionale della società, aveva condannato Coz alla restituzione di euro 77.468,50 ritenuti trattenuti senza titolo. Coz ha impugnato sostenendo (i) che la Corte non ha valutato una sentenza precedente (n.1332/2020) che avrebbe accertato a suo favore un credito per prestazioni professionali; (ii) che l'assegno non poteva essere utilizzato come garanzia perché l'emissione di assegno in bianco o postdatato come patto di garanzia è contraria alle norme imperative (artt. 1 e 2 r.d. 1736/1933) e all'ordine pubblico, quindi l'assegno deve valere come promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 cod. civ., con la conseguente inversione dell'onere della prova a carico dell'emittente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo del ricorso ritenendolo fondato e ha assorbito il primo motivo. Ha ritenuto che la sentenza impugnata abbia errato nel considerare l'assegno come strumento di garanzia: l'emissione di assegno in bianco o postdatato per garantire il trasferimento è contraria alle norme imperative (artt. 1 e 2 r.d. 1736/1933) e all'art. 1343 cod. civ. e, perciò, il patto di garanzia è nullo; l'assegno deve quindi essere qualificato, salvo prova contraria, come promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 cod. civ., con la presunzione iuris tantum del rapporto fondamentale e l'onere per l'emittente di dimostrare l'inesistenza del debito sottostante. Per questi motivi la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, perché applichi i principi indicati e si pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2932 cod. civ.

    Richiamato in relazione alla domanda iniziale di trasferimento ex art. 2932 (vendita con adempimento a termine o conseguente trascrizione); usato quale norma richiamata nel primo grado e nei precedenti giudizi per la tutela reale richiesta dal ricorrente

  • art. 1197 cod. civ.

    Richiamato dalla giurisprudenza territoriale nella valutazione della datio in solutum e delle modalità di estinzione dell'obbligazione; il principio è stato richiamato nella valutazione delle modalità di adempimento alternative

  • art. 1350 n. 1 cod. civ.

    Richiama la necessità della forma scritta ad substantiam per i negozi traslativi di diritti reali su beni immobili; la Corte di cassazione ha osservato che, in mancanza di tale forma, non poteva qualificarsi come valida datio in solutum la consegna dell'assegno in sostituzione del trasferimento

  • r.d. 1736/1933 artt. 1 e 2

    Norme imperative sul titolo di credito (assegno): la Corte ha ritenuto che l'uso dell'assegno come strumento di garanzia (assegno in bianco o postdatato consegnato a scopo di garanzia) contrasta con queste norme imperative e con l'ordine pubblico, determinando la nullità del patto di garanzia

  • art. 1343 cod. civ.

    Richiamato in relazione al criterio di conformità a norme imperative, ordine pubblico e buon costume: la Corte lo utilizza per valutare la meritevolezza degli interessi perseguiti e la validità del patto di garanzia mediante assegno

  • art. 1988 cod. civ.

    La Corte ha applicato il principio secondo cui l'assegno, se non può valere come titolo di garanzia, si presume (iuris tantum) essere una promessa di pagamento riconducibile a un rapporto fondamentale; tale presunzione comporta l'inversione dell'onere della prova: spetta all'emittente dell'assegno dimostrare l'inesistenza del rapporto fondamentale che giustifichi il pagamento

  • art. 360 co.1 nn. 3 e 5 cod. proc. civ.

    Norme processuali invocate come prospetti di vizio di motivazione e di violazione di norme: il ricorrente ha dedotto violazione di legge (n.3) e omesso esame di fatto decisivo (n.5); la Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo alla violazione di norme imperative e assorbito quello relativo all'omesso esame

Massime di principio

  • L'emissione di assegno in bianco o postdatato consegnato con la finalità di garanzia di un'obbligazione è contraria a norme imperative (r.d. 1736/1933) e può determinare la nullità del patto di garanzia; l'assegno non può legittimamente essere strumento di garanzia.
  • Se l'assegno non può essere qualificato come garanzia, esso va, in via di regola, considerato come promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 cod. civ.; ciò comporta una presunzione iuris tantum sull'esistenza del rapporto fondamentale e l'onere, per l'emittente, di provare l'inesistenza del debito sottostante.
  • La Corte d'appello non può condannare alla restituzione dell'importo solo sulla base dell'assenza di prova del percettore circa un proprio diritto (es. compenso professionale) se la qualificazione dell'assegno e l'onere probatorio non sono stati correttamente valutati; il giudice deve tener conto dell'inversione dell'onere della prova prevista dall'art. 1988 quando rilevante.
  • Negli scambi contrattuali che coinvolgono trasferimenti immobiliari, la forma scritta ad substantiam prevista dall'art. 1350 n.1 cod. civ. è determinante: operazioni sostitutive del trasferimento (datio in solutum) richiedono la forma prescritta per essere efficaci rispetto ai trasferimenti immobiliari.
  • In situazioni analoghe è importante documentare chiaramente la causale dei pagamenti (ricevute, parcelle, contabilità lavori) e non utilizzare assegni come sostituto formale di garanzie che richiedono strumenti o forme specifiche; chi emette un assegno e poi contesta l'esistenza del debito deve essere pronto a fornire la prova dell'inesistenza del rapporto fondamentale.
  • Se vi sono sentenze preesistenti tra le stesse parti che accertano crediti (e sono o diventano passate in giudicato), il giudice del rinvio dovrà tenerne conto nella nuova cognizione e valutare gli adempimenti e le compensazioni alla luce di quei titoli.

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