Sentenza del 28/12/2016 n. 27113 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente chiedeva il rimborso del credito d’imposta maturato nel 2002 sui dividendi ricevuti dalla controllata italiana E. S.p.A., in applicazione dell’art. 10, par. 4, lett. b), della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Francia. La Commissione tributaria regionale aveva negato il beneficio ritenendo che la società francese non fosse il beneficiario effettivo dei dividendi, ma una mera conduit company priva di sostanza economica, interposta a vantaggio della capogruppo statunitense. La società ha dedotto l’errata interpretazione delle nozioni convenzionali di beneficiario effettivo e sede di direzione effettiva, nonché l’insufficiente motivazione della sentenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e rinviato la causa ad altra sezione della medesima Commissione, anche per la liquidazione delle spese. La Corte ha stabilito che, nel caso di una holding o sub-holding pura, la qualifica di beneficiario effettivo e la presenza della sede di direzione effettiva non possono essere escluse soltanto perché mancano dipendenti, una struttura organizzativa significativa, rilevanti costi gestionali, crediti operativi o fatturazione di servizi alla controllata, né perché la società sia controllata da una capogruppo residente in uno Stato non convenzionato. Il giudice del rinvio dovrà verificare concretamente se la società francese disponesse dei dividendi e li impiegasse autonomamente, oppure li trasferisse alla capogruppo, e dove fossero effettivamente adottate le decisioni direttive e amministrative.
Norme richiamate
Art. 10, par. 4, lett. b), Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni del 5 ottobre 1989, ratificata dalla legge n. 20 del 1992
La società madre residente in Francia "che riceve da una società residente dell’Italia dividendi che darebbero diritto a un credito d’imposta se fossero ricevuti da un residente dell’Italia, ha diritto al pagamento da parte del Tesoro italiano di un ammontare pari alla metà di detto credito d’imposta diminuito della ritenuta alla fonte prevista al paragrafo 2".
Il beneficio convenzionale spetta solo se la società madre francese è il beneficiario effettivo dei dividendi e ha in Francia la propria sede di direzione effettiva.
Art. 4 della Convenzione Italia-Francia
La residenza convenzionale della società richiede che la sede di direzione effettiva sia situata nello Stato contraente. Per una holding, occorre individuare il luogo in cui vengono effettivamente adottate le decisioni direttive, amministrative e di coordinamento.
Artt. 14 e 92 T.U.I.R., vigenti ratione temporis
Prevedevano il credito d’imposta sui dividendi percepiti da società residenti, costituendo il parametro per verificare il diritto al beneficio riconosciuto dalla Convenzione Italia-Francia.
Art. 31 della Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati
Le convenzioni devono essere interpretate secondo buona fede e alla luce del loro oggetto e scopo; ciò impedisce l’uso abusivo delle norme convenzionali mediante società meramente interposte.
Art. 10 del Commentario al modello OCSE
La nozione di beneficiario effettivo richiede che il percettore abbia la disponibilità effettiva, giuridica ed economica, dei dividendi e non agisca come semplice agente, fiduciario o intermediario.
Direttiva 90/435/CEE madre-figlia e D.Lgs. n. 600 del 1973, art. 27-bis, comma 5
Dimostrino di non detenere la partecipazione allo scopo esclusivo o principale di beneficiare del regime in esame.
Il regime fiscale transnazionale è compatibile con misure antiabuso; tuttavia, l’abuso deve essere dimostrato concretamente e non può essere desunto automaticamente dalla struttura societaria o dalla localizzazione della capogruppo.
Art. 10-bis della legge n. 212 del 2000
Riconosce il principio generale dell’abuso del diritto o dell’elusione fiscale, applicabile quando un’operazione priva di sostanza economica produce vantaggi fiscali indebiti.
Art. 267 TFUE
La ricorrente aveva chiesto in subordine un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, ma la Corte di cassazione ha deciso la controversia sulla base dell’interpretazione delle norme convenzionali e della necessità di un nuovo accertamento di fatto.
Massime di principio
- Una holding pura o sub-holding non può essere considerata automaticamente una società fittizia solo perché priva di dipendenti, uffici operativi, costi significativi o attività commerciale propria.
- Per verificare il beneficiario effettivo occorre accertare chi dispone realmente dei dividendi: rilevano il potere di trattenerli, utilizzarli e decidere autonomamente sulla loro destinazione, non il semplice controllo societario a cascata.
- Il trasferimento dei dividendi alla capogruppo residente in un Paese terzo può escludere il beneficio convenzionale, ma deve essere provato in concreto; non basta dimostrare che la capogruppo possa beneficiare indirettamente della redditività del gruppo.
- La sede di direzione effettiva coincide con il luogo in cui vengono assunte le decisioni fondamentali di gestione, amministrazione e coordinamento, non necessariamente con il luogo in cui esiste una struttura operativa ampia.
- L’accertamento dell’abuso deve considerare la natura e la funzione della società: gli stessi indici possono avere significato diverso per una società operativa e per una holding di partecipazione.
- La presenza di ragioni organizzative, strategiche o di coordinamento internazionale può costituire una valida giustificazione extrafiscale per la localizzazione della holding in un determinato Stato.
- Il giudice deve motivare specificamente quali fatti dimostrino l’interposizione e la mancanza di sostanza economica; una motivazione fondata su indici non pertinenti o non rapportati alla funzione di holding può essere cassata.
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