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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06255/2025 del 09/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2014, con cui l'Ufficio recuperava a tassazione maggiori tributi, interessi e sanzioni a seguito del disconoscimento di fatture ritenute riferite a operazioni oggettivamente inesistenti, in particolare per acquisti di carburante. La CTP aveva accolto il ricorso, ma in appello la decisione era stata riformata in senso favorevole all'Ufficio. In Cassazione il contribuente ha proposto due motivi: con il primo ha dedotto nullità della sentenza per motivazione apparente e per violazione delle norme processuali sulla motivazione, lamentando che la sentenza d'appello non spiegasse perché il ragionamento presuntivo dell'Ufficio fosse stato ritenuto fondato e perché gli indizi fossero stati qualificati come gravi, precisi e concordanti; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e delle norme tributarie sull'accertamento, sostenendo che gli elementi valorizzati non consentissero di inferire, con gravità, precisione e concordanza, l'inesistenza oggettiva delle operazioni di acquisto del carburante.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione della sentenza impugnata era comprensibile e non apparente: il giudice di merito aveva articolato un percorso argomentativo idoneo a far percepire le ragioni della decisione. Ha poi rigettato il secondo motivo, ritenendo corretta la valutazione della CTR sugli indizi addotti dall'Ufficio, consistenti nelle dichiarazioni dei dipendenti sui rifornimenti tramite cisterna fissa, nelle modalità di approvvigionamento del carburante, nella mancanza di prova della consuetudine dei rifornimenti diretti nei cantieri e nelle irregolarità dei registri di carico e scarico. Tali elementi sono stati considerati idonei, nel loro complesso, a integrare presunzioni gravi, precise e concordanti e a spostare sul contribuente l'onere della prova contraria, non assolto. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento di euro 1.000,00 ex art. 96, quarto comma, c.p.c., senza statuizione sulle spese per la mancata formale costituzione dell'Agenzia.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per censurare la dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione di norme processuali.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Invocato quale parametro costituzionale del dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato tra le norme asseritamente violate per omessa o insufficiente pronuncia motivazionale.

  • art. 132, comma 4, c.p.c.

    Richiamato per sostenere il vizio di motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 36, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione delle sentenze tributarie.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato in tema di contenuto della motivazione della sentenza.

  • art. 2729 c.c.

    La Corte ribadisce che le presunzioni semplici sono utilizzabili solo se gli indizi hanno gravità, precisione e concordanza, valutati globalmente e non in modo atomistico.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Richiamato per denunciare la violazione di legge in punto di presunzioni e accertamento tributario.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato insieme all'art. 2729 c.c. in tema di prova presuntiva.

  • art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato come base normativa dell'accertamento fondato su presunzioni nel reddito d'impresa/lavoro autonomo.

  • art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato per l'accertamento IVA fondato su elementi presuntivi.

  • art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato in relazione alla disciplina della prova nel processo tributario.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la proposta di definizione accelerata del ricorso.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    Esclusa la sua applicazione per la mancata formale costituzione dell'Agenzia.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    Applicato con condanna del ricorrente al pagamento di euro 1.000,00 a favore della cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La motivazione è solo apparente quando, pur esistendo graficamente, non consente di percepire il fondamento logico della decisione; non basta che la parte ne contesti la sinteticità o la non condivisibilità.
  • Nel giudizio tributario, la prova presuntiva è sufficiente a sorreggere la pretesa fiscale se gli indizi sono complessivamente gravi, precisi e concordanti; la valutazione va compiuta in modo globale e non atomistico.
  • La gravità degli indizi attiene alla loro attitudine a rendere probabile il fatto ignoto; la precisione richiede che il fatto noto sia specifico e non vago; la concordanza esige che gli indizi convergano verso la medesima conclusione.
  • Una volta che l'Amministrazione abbia offerto indizi dotati dei requisiti di legge, si sposta sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria.
  • La Cassazione può sindacare in diritto l'applicazione dell'art. 2729 c.c. quando il giudice di merito attribuisca o neghi erroneamente valore presuntivo a fatti concreti non corrispondenti ai requisiti normativi.
  • La decisione accelerata del ricorso, quando confermata nella decisione definitiva, può fondare la condanna aggravata ex art. 96 c.p.c. nei casi previsti dalla legge processuale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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