Cassazione Penale, Sentenza n. 25151/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione fondato su tre motivi: (1) vizio cumulativo di motivazione per avere la Corte d'appello attribuito all'imputazione l'onere di provare l'omologazione e le verifiche periodiche dell'etilometro solo se l'imputato avesse allegato elementi concreti a contestarne il funzionamento; (2) error in procedendo per aver rigettato un concordato ex art. 599-bis c.p.p. in udienza partecipata dell'8.7.2024 e non avere concesso un termine alle parti per depositare un eventuale nuovo concordato, nonché per avere pronunciato la sentenza senza disporre un rinvio; dedotta nullità di ordine generale a regime intermedio; (3) erronea esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) in ragione dell'elevato tasso alcolemico riscontrato (2 g/l e 1,97 g/l), che avrebbe reso incompatibile l'esclusione della punibilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e ha confermato la sentenza di condanna della Corte d'appello di Venezia. Sul secondo motivo la Corte ha rilevato che la normativa di cui all'art. 599-bis c.p.p. (nella formulazione ratione temporis applicabile) non imponeva un rinvio per consentire il deposito di un nuovo concordato: la Corte territoriale ha correttamente convertito l'udienza camerale in udienza partecipata, rigettato il concordato e invitato le parti a discutere, assicurando così il contraddittorio e il diritto di difesa; non sussiste pertanto la nullità dedotta. Sul primo motivo la Cassazione ha confermato il principio secondo cui l'onere della prova, in ordine all'omologazione e alle verifiche periodiche dell'etilometro, grava sull'accusa solo se l'imputato ha allegato elementi idonei a mettere in dubbio tali adempimenti; la mera richiesta di conoscere la documentazione non è sufficiente e nel caso di specie la difesa non ha prodotto fatti concreti che mettessero in dubbio il funzionamento dello strumento. Sul terzo motivo la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di merito: la non applicabilità dell'art. 131-bis è stata motivata con riferimento a tutti gli elementi del caso concreto (alto tasso alcolemico, sintomi di evidente difficoltà a governare la vettura e collisione contro il cancello di un'abitazione), sicché la particolare tenuità del fatto non poteva essere riconosciuta.
Norme richiamate
art. 599-bis cod. proc. pen.
«Quando procede nelle forme di cui all'articolo 598-bis, la corte, se ritiene di non poter accogliere la richiesta concordata tra le parti, dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione di queste e indica se l'appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall'articolo 127. Il provvedimento è comunicato al procuratore generale e notificato alle altre parti. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte in udienza [comma 3]. Quando procede con udienza pubblica o in camera di consiglio con la partecipazione delle parti, la corte, se ritiene di non poter accogliere la richiesta concordata tra le parti, dispone la prosecuzione del giudizio [comma 3-bis]».
La Corte interpreta la norma nel senso che, dopo il rigetto del concordato, la procedura può prevedere la conversione dell'udienza e la prosecuzione del dibattimento con la partecipazione delle parti; non è invece imposta la concessione di un termine per il deposito di un nuovo concordato se non richiesto; fondamentale è che sia garantita la prosecuzione con discussione e il contraddittorio.
art. 186 cod. strada (d.lgs. n. 285/1992)
Il reato di guida in stato di ebbrezza è reato di pericolo presunto; ai fini dell'applicabilità dell'art. 131-bis la valutazione della tenuità richiede verifica concreta delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del pericolo; un tasso alcolemico molto elevato e mancanza di controllo del veicolo che ha causato incidente ostano al riconoscimento della particolare tenuità.
art. 131-bis cod. pen.
La causa di non punibilità per particolare tenuità richiede valutazione complessiva e congiunta di tutte le peculiarità del caso (modalità della condotta, esiguità del danno o del pericolo, grado di colpevolezza). La sua applicabilità non è esclusa in astratto per i reati di pericolo presunto, ma è valutata restrittivamente e caso per caso.
art. 379 reg. esec. cod. strada
Prevede l'omologazione e le verifiche periodiche dell'etilometro; tuttavia tali adempimenti sono attività propedeutiche e non hanno di per sé rilievo probatorio sullo stato di ebbrezza se l'imputato non introduce elementi concreti che ne contestino l'esecuzione o la validità.
artt. 178 e 180 cod. proc. pen.
Norme sulle nullità: la giurisprudenza richiede che, in caso di rigetto del concordato, sia assicurata la prosecuzione del dibattimento e il contraddittorio; la mancata prosecuzione può costituire motivo di nullità quando impedisca il diritto di difesa.
art. 602 cod. proc. pen. (richiamato dalla giurisprudenza)
In passato la normativa richiedeva che al rigetto del concordato seguisse la prosecuzione del dibattimento; la giurisprudenza interpreta le modifiche normative tenendo conto dell'obiettivo di favorire la definizione negoziata ma salvaguardando il diritto di difesa.
Massime di principio
- Se in appello viene proposto e poi rigettato un concordato ai sensi dell'art. 599-bis, la Corte non è automaticamente obbligata a concedere un termine per il deposito di un nuovo concordato: è sufficiente che venga assicurata la prosecuzione del giudizio con la partecipazione delle parti e la possibilità di discutere nel merito.
- La mera richiesta dell'imputato di prendere visione dei documenti relativi all'omologazione e alle verifiche periodiche dell'etilometro non sposta sull'accusa l'onere immediato di fornire tali documenti: l'onere probatorio dell'accusa circa omologazione e revisioni sorge solo se l'imputato allega elementi concreti che possano far dubitare del corretto funzionamento dello strumento.
- Per contestare la validità di un accertamento etilometrico è necessario che la difesa produca o indichi fatti specifici (es. dati sulla mancata revisione, anomalie nella taratura, fatti di esercizio) non la sola assenza di documentazione negli atti.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede una valutazione composita: un elevato tasso alcolemico, sintomi evidenti di incapacità di governo del veicolo e la produzione di un effettivo pericolo (es. incidente) sono elementi che ostano al riconoscimento della tenuità.
- La giurisprudenza consolidata tutela il diritto di difesa anche nell'ambito delle procedure concordate di appello: l'illegittimità sussiste se il rigetto del concordato impedisce alle parti di discutere e formulare conclusioni, ma non ogni rigetto determina automaticamente nullità se il giudice provvede a integrare il contraddittorio e a permettere la discussione.
- In vicende analoghe, la difesa dovrebbe specificare e documentare eventuali vizi relativi all'etilometro (tarature, certificazioni mancanti, anomalie) per trasferire all'accusa l'onere di prova sulle verifiche e sull'omologazione.
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