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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28761/2024 del 07/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (erede)

La controversia

La controversia nasce da una polizza assicurativa sulla vita stipulata da un soggetto poi deceduto con un istituto di credito-assicuratore, nella quale il contraente aveva rinunciato alla facoltà di revocare i beneficiari. L'originario attore aveva chiesto l'annullamento di tale dichiarazione per dolo dei beneficiari, sostenendo di essere stato indotto in errore e di voler poi modificare la designazione in favore degli eredi testamentari; aveva inoltre chiesto la revoca per ingratitudine di una donazione immobiliare fatta ai medesimi familiari, assumendo che essi avessero arrecato grave pregiudizio al suo patrimonio. Dopo la morte dell'originario attore, il giudizio era proseguito dall'erede ricorrente. La Corte d'appello aveva però dichiarato insussistente l'interesse dell'erede a coltivare la domanda sull'annullamento della rinuncia alla revoca dei beneficiari e aveva limitato l'esame della revoca della donazione a due bonifici, escludendo che integrassero grave ingratitudine. Con il ricorso per cassazione si denunciavano: 1) violazione dell'art. 100 c.p.c., sostenendo che l'erede avesse interesse a far accertare il dolo sia perché il de cuius aveva già manifestato la volontà di revocare i beneficiari, sia perché il dolo costituirebbe illecito civile e fonte di responsabilità trasmissibile, sia perché lo stesso dolo rileverebbe come fatto integrativo dell'ingratitudine nella domanda di revoca della donazione; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sul dolo contrattuale quale fatto costitutivo della revocazione della donazione per ingratitudine.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso, ma ha rilevato d'ufficio la mancata partecipazione al giudizio della società assicuratrice/banca con cui era stata conclusa la polizza ex art. 1920 c.c. Poiché il rapporto riguardava l'identificazione del soggetto legittimato a ricevere o a eseguire la prestazione assicurativa, la compagnia è stata ritenuta litisconsorte necessaria ex art. 102 c.p.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c., con rinvio al Tribunale di Lecco in diversa composizione per l'integrazione del contraddittorio e per la decisione di merito, oltre che per le spese.

Norme richiamate

  • art. 1920 c.c.

    La polizza vita è ricondotta al contratto a favore di terzo; la prestazione promana dal patrimonio dell'assicuratore e non dall'asse ereditario dell'assicurato, con conseguente necessità di coinvolgere l'assicuratore nel giudizio che incide sull'identificazione del beneficiario o sulla modifica soggettiva del contratto.

  • art. 100 c.p.c.

    È la norma invocata per censurare il difetto di interesse ad agire ritenuto dalla Corte d'appello in capo all'erede, ma la Cassazione non decide sul punto per la previa questione del litisconsorzio necessario.

  • art. 102 c.p.c.

    La compagnia assicuratrice è qualificata come parte necessaria del giudizio perché la controversia incide direttamente sul rapporto contrattuale e sull'individuazione della giusta controparte o del soggetto avente diritto alla prestazione.

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato come parametro del motivo di ricorso per omessa pronuncia, ma la Cassazione non affronta il merito della doglianza per la rilevata carenza di contraddittorio.

  • art. 302 c.p.c.

    È menzionato nel riepilogo dei fatti per la prosecuzione del processo dopo la morte dell'originario attore.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indica la forma della trattazione camerale del ricorso.

  • art. 383, comma 3, c.p.c.

    È la norma applicata per cassare la sentenza con rinvio al giudice di merito affinché integri il contraddittorio e decida la causa.

  • art. 801 c.c.

    È richiamato quale base normativa della domanda di revocazione della donazione per ingratitudine dei donatari.

Massime di principio

  • Nelle controversie che incidono sulla validità, sull'efficacia o sulla modificazione soggettiva di una polizza vita ex art. 1920 c.c., l'assicuratore è litisconsorte necessario, perché la decisione tocca direttamente il rapporto contrattuale e la legittimazione alla prestazione.
  • La qualificazione della polizza vita come contratto a favore di terzo implica che la prestazione non provenga dall'asse ereditario dell'assicurato, sicché le questioni sull'individuazione del beneficiario non possono essere decise senza la partecipazione del soggetto obbligato al pagamento.
  • Quando manca un litisconsorte necessario, la Corte di cassazione può rilevare d'ufficio il vizio e cassare la sentenza con rinvio per l'integrazione del contraddittorio, senza esaminare i motivi di ricorso sul merito.
  • Il difetto di interesse ad agire e le doglianze di omessa pronuncia restano assorbiti se il giudizio è viziato dall'omessa partecipazione di un soggetto processualmente necessario.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPolizze vitaTestamentoMandato
RamiProcesso civileAssicurazioniSuccessioniContratti
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicato

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