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Circolare

Circolare numero 108 del 10-10-2006

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che l’indennità ordinaria di disoccupazione, sia con requisiti normali sia con requisiti ridotti, può essere riconosciuta anche quando la cessazione del rapporto avvenga per risoluzione consensuale, se questa è determinata da notevoli variazioni delle condizioni di lavoro. Il caso tipico è il trasferimento del lavoratore a un’altra sede aziendale molto distante dalla residenza o comunque difficilmente raggiungibile. Il documento richiama il criterio dei 50 km e/o degli 80 minuti con i mezzi pubblici e precisa che il riconoscimento vale anche nelle ipotesi di variazioni conseguenti a cessione d’azienda.

Indennità ordinaria di disoccupazione in caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro

Indennità ordinaria di disoccupazione e risoluzione consensuale

La circolare n. 108 del 10 ottobre 2006 fornisce un chiarimento interpretativo in materia di indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali e con requisiti ridotti. L’INPS affronta il caso, segnalato dalle strutture territoriali, della cessazione del rapporto di lavoro che avvenga per risoluzione consensuale e non per dimissioni formali, quando tale cessazione sia connessa a significative variazioni delle condizioni di lavoro.

Ambito del chiarimento

Il documento richiama la circolare n. 163 del 20 ottobre 2003, lettera e), relativa alle dimissioni conseguenti a "notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell’azienda". L’intervento chiarisce che la tutela può operare anche nel caso in cui il rapporto si risolva consensualmente, purché la cessazione sia sostanzialmente indotta dalle medesime ragioni riconducibili alle variazioni delle condizioni di lavoro.

Trasferimento a un’altra sede della stessa azienda

Un’ipotesi espressamente considerata è quella del trasferimento del lavoratore presso una diversa sede aziendale. Anche in questo caso, se la nuova sede risulta molto distante dalla residenza del dipendente o dall’ultima sede in cui egli prestava attività, possono sussistere i presupposti per il riconoscimento dell’indennità ordinaria di disoccupazione. La circolare sottolinea che la volontà del lavoratore di interrompere il rapporto può essere determinata proprio dalle nuove condizioni di lavoro imposte dal trasferimento.

Parametri di distanza e tempi di percorrenza

Per valutare la rilevanza della variazione viene richiamato il criterio già indicato dalla normativa citata:

  • la sede di destinazione dista più di 50 km dalla residenza del lavoratore; e/o
  • la sede è collocata in un luogo mediamente raggiungibile in 80 minuti con i mezzi pubblici.

Tali parametri sono richiamati come riferimento operativo ai fini dell’applicazione della disciplina sulla disoccupazione ordinaria.

Cessione d’azienda e risoluzione consensuale

La circolare precisa infine che il riconoscimento dell’indennità è possibile anche quando la risoluzione consensuale sia conseguenza di notevoli variazioni delle condizioni di lavoro derivanti da cessione d’azienda. In questo modo viene estesa l’applicazione del principio già enunciato dalla circolare n. 163 del 2003, confermando che la forma consensuale della cessazione non esclude il diritto alla prestazione se la causa sostanziale è riconducibile alle modifiche organizzative e lavorative indicate.

Punti principali

Chiarimento sull’indennità in caso di risoluzione consensuale

L’INPS interviene per fornire istruzioni applicative in merito alla circolare n. 163 del 20 ottobre 2003, lettera e), relativamente alle dimissioni conseguenti a notevoli variazioni delle condizioni di lavoro. Il chiarimento riguarda i casi in cui la cessazione dell’attività lavorativa avvenga formalmente tramite risoluzione consensuale del rapporto, anziché mediante dimissioni unilaterali.

Trasferimento a diversa sede aziendale come causa della cessazione

La circolare riconosce che anche il trasferimento del dipendente a una diversa sede della stessa azienda può integrare i presupposti per la disoccupazione ordinaria, quando la nuova sede sia notevolmente lontana dalla residenza del lavoratore o dall’ultima sede di lavoro. In tali situazioni la volontà di cessare il rapporto può essere considerata indotta dalle variazioni delle condizioni di lavoro.

Criteri di distanza e raggiungibilità

Ai fini della valutazione, viene richiamato il criterio secondo cui la sede di destinazione deve distare più di 50 km dalla residenza del lavoratore e/o essere collocata in un luogo mediamente raggiungibile in 80 minuti con i mezzi pubblici, come previsto dal decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2004, n. 91.

Risoluzione consensuale e cessione d’azienda

La circolare precisa inoltre che l’indennità di disoccupazione può essere riconosciuta anche quando la risoluzione consensuale sia riconducibile a notevoli variazioni delle condizioni di lavoro derivanti da cessione d’azienda, in coerenza con quanto già previsto dalla richiamata lettera e) della circolare n. 163 del 2003.

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