Circolare numero 109 del 11-10-2006
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica che, dal 11 ottobre 2006, il tasso ufficiale di riferimento fissato dalla BCE sale al 3,25%. Di conseguenza, l’interesse di differimento e di dilazione applicabile ai debiti contributivi diventa pari al 9,25% annuo. La modifica incide anche sulle sanzioni civili per omissioni o ritardi nei versamenti, con distinzione tra diverse fattispecie previste dalla normativa e con richiamo alle regole già vigenti per le procedure concorsuali.
Variazione del tasso di differimento, dilazione e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi
Variazione del tasso di differimento, dilazione e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi
La circolare recepisce il provvedimento della Banca Centrale Europea del 5 ottobre 2006 e aggiorna, con decorrenza dall’11 ottobre 2006, i parametri da utilizzare per il calcolo degli interessi e delle sanzioni civili sui debiti contributivi. Il nuovo tasso ufficiale di riferimento è fissato al 3,25% e comporta la revisione del tasso di differimento, di dilazione e delle somme aggiuntive previste per i ritardi e le omissioni contributive.
Aggiornamento del tasso ufficiale di riferimento
La BCE ha stabilito il tasso ufficiale di riferimento nella misura del 3,25% a decorrere dall’11 ottobre 2006. Tale valore costituisce la base per la determinazione degli interessi applicabili ai debiti contributivi dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria.
Interesse di differimento e di dilazione
L’interesse di differimento, maggiorato di 6 punti percentuali ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.L. n. 318 del 14 giugno 1996, convertito dalla legge n. 402 del 29 luglio 1996, raggiunge quindi il 9,25% annuo. Lo stesso tasso del 9,25% si applica agli interessi di dilazione per le rateazioni concesse dall’11 ottobre 2006, mentre i piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso precedente non subiscono alcuna modifica.
Decorrenza per i differimenti autorizzati
Nei casi in cui sia autorizzato il differimento del termine di versamento dei contributi, la nuova aliquota del 9,25% si applica con riferimento alla contribuzione relativa al mese di ottobre 2006.
Sanzioni civili per omissioni e ritardi nei versamenti
La circolare precisa che la variazione del tasso produce effetti anche sulle sanzioni civili per omesso o ritardato versamento dei contributi. In particolare:
- per il ritardato pagamento delle inadempienze contributive spontaneamente denunciate nei termini, oppure spontaneamente denunciate entro l’anno e pagate entro i 30 giorni successivi, sorte dal 1° ottobre 2000, la sanzione civile è pari al TUR del 3,25% maggiorato di 5,5 punti, cioè all’8,75% annuo, ai sensi dell’art. 116, comma 8, lettere a) e b), secondo periodo, della legge n. 388/2000;
- per il mancato pagamento dei contributi accertati dall’Istituto dal 1° ottobre 2000, denunciati dagli interessati oltre un anno dalla scadenza oppure denunciati entro l’anno e non pagati nei 30 giorni, il tasso è pari al 30% annuo, ai sensi dell’art. 116, comma 8, lettera b), della legge n. 388/2000;
- per le inadempienze previste dal comma 10 del medesimo art. 116, la sanzione civile è pari al TUR maggiorato di 5,5 punti, quindi all’8,75% annuo.
Procedure concorsuali e limite della sanzione ridotta
Per le procedure concorsuali, il richiamo al "prime-rate" contenuto nella circolare n. 88/2002 deve essere sostituito dal tasso ufficiale di riferimento, cioè dal 3,25%. La circolare ricorda inoltre che l’importo della sanzione ridotta non può mai essere inferiore al limite fissato dalla legge, vale a dire agli interessi legali.
Punti principali
Aggiornamento del tasso ufficiale di riferimento
La Banca Centrale Europea, con provvedimento del 5 ottobre 2006, ha innalzato al 3,25% il tasso ufficiale di riferimento con decorrenza dall’11 ottobre 2006. Questo valore costituisce la base per il calcolo del tasso di differimento e di dilazione sui debiti contributivi verso gli enti previdenziali e assistenziali obbligatori.
Interesse di differimento e di dilazione
L’interesse di differimento, aumentato di 6 punti ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.L. n. 318 del 14 giugno 1996, convertito nella legge n. 402 del 29 luglio 1996, è pari al 9,25% dal 11 ottobre 2006. Lo stesso tasso si applica agli interessi di dilazione per le rateazioni concesse da tale data; i piani di ammortamento già emessi e notificati con il precedente tasso restano invariati.
Decorrenza del nuovo tasso per i differimenti
Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, la nuova aliquota del 9,25% si applica alla contribuzione relativa al mese di ottobre 2006.
Sanzioni civili per ritardato o omesso versamento
La circolare riepiloga le misure delle sanzioni civili decorrenti dall’11 ottobre 2006 in relazione alle diverse ipotesi previste dall’art. 116 della legge n. 388/2000. Per le inadempienze spontaneamente denunciate nei termini o entro l’anno e pagate nei 30 giorni successivi, la sanzione è pari all’8,75% annuo. Per il mancato pagamento dei contributi accertati dall’Istituto in specifiche ipotesi, la sanzione è pari al 30% annuo. Per le inadempienze del comma 10 del medesimo articolo, la sanzione è ancora pari all’8,75% annuo.
Procedure concorsuali e richiamo al tasso ufficiale di riferimento
Per le procedure concorsuali, il riferimento al "prime-rate" indicato nella circolare n. 88/2002 deve intendersi sostituito dal tasso ufficiale di riferimento, cioè il 3,25%. Viene inoltre ricordato che l’importo della sanzione ridotta non può mai scendere sotto il limite legale degli interessi legali.
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