Cassazione Civile, Ordinanza n. 18727/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente della riscossione)
La controversia
La contribuente ha impugnato davanti al giudice tributario un atto di pignoramento, deducendo l’omessa notificazione degli atti presupposti, in particolare della cartella di pagamento e della successiva intimazione di pagamento. L’ente della riscossione si è costituito producendo documentazione a sostegno della rituale notifica degli atti e ha eccepito la definitività degli stessi e l’inammissibilità del ricorso. Dopo che la CTP aveva dichiarato inammissibile il ricorso, la CTR ha ritenuto ammissibile l’opposizione agli atti esecutivi ma ha rigettato l’appello, reputando valida la notifica della cartella eseguita presso il domicilio del padre della contribuente, che si era qualificato come convivente della figlia. In Cassazione la contribuente ha proposto un unico motivo, censurando la sentenza d’appello per nullità da motivazione apparente, sostenendo che la CTR si fosse limitata a un richiamo generico alla decisione di primo grado e alla documentazione in atti, senza spiegare le ragioni del rigetto della censura sulla notifica, asseritamente eseguita in violazione dell’art. 139 c.p.c. Ha inoltre eccepito in memoria il giudicato esterno derivante da una precedente sentenza della CTR Sardegna, ma tale eccezione è stata ritenuta infondata perché riferita a un diverso atto e, comunque, non incidente sulla ratio della decisione impugnata.
La decisione
La Corte ha rigettato l’eccezione di giudicato esterno e ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che la motivazione della CTR, pur sintetica e per relationem, non era meramente apparente, perché dava conto della ragione decisiva del rigetto: la notifica della cartella era stata eseguita mediante consegna al padre della contribuente, che si era qualificato come "padre convivente" e quindi come soggetto legittimato a ricevere l’atto; inoltre, la CTR aveva spiegato che l’ufficiale notificatore non era tenuto a verificare la veridicità della dichiarazione resa dal consegnatario e che da essa derivava la presunzione di pronta consegna al destinatario. La Corte ha quindi rigettato il ricorso, condannando la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e dando atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il vizio dedotto per censurare la nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Richiamato per ribadire che, dopo la riforma del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale.
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato insieme alle norme processuali civili per sostenere la nullità della sentenza tributaria per difetto di motivazione.
art. 62 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato dalla ricorrente come parametro della denuncia di nullità della sentenza tributaria.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Norma invocata per affermare l’obbligo della sentenza di contenere una motivazione idonea a rendere percepibile il fondamento della decisione.
art. 111 Cost.
La motivazione è nulla solo se manca del tutto o è meramente apparente, contrastante o incomprensibile, cioè quando non raggiunge il minimo costituzionale.
art. 139 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente come parametro della asserita invalidità della notifica della cartella.
artt. 19 e 21 d.lgs. n. 546/1992
Richiamati dall’agente della riscossione per eccepire la definitività degli atti e l’inammissibilità del ricorso.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma processuale richiamata per la memoria depositata in vista dell’adunanza camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ribadisce l’obbligo di dare atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.
Massime di principio
- La motivazione per relationem della sentenza di appello è valida se il giudice mostra di aver autonomamente valutato le ragioni della conferma e rende chiaro il percorso argomentativo, senza limitarsi a un rinvio apodittico alla decisione di primo grado.
- Dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo di legittimità sulla motivazione è circoscritto al rispetto del minimo costituzionale: sono denunciabili solo mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile o incomprensibilità obiettiva.
- In tema di notifica degli atti della riscossione, la dichiarazione resa dal consegnatario circa la propria qualità di convivente del destinatario consente di ritenere valida la consegna, senza che l’ufficiale notificatore debba verificare la veridicità sostanziale di tale dichiarazione.
- L’eccezione di giudicato esterno è irrilevante quando il precedente richiamato riguarda un atto diverso e, comunque, quando non incide sulla specifica ratio decidendi della sentenza impugnata.
- In caso di rigetto integrale del ricorso per cassazione, la Corte deve dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato anche se la parte è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, restando distinta la verifica del presupposto processuale da quella sull’effettiva debenza del tributo.
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