Cassazione Civile, Sentenza n. 36053/2021 del 22/11/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento IRPEF 2008 notificato al socio per utili attribuiti dalla Europe E-Commerce S.r.l. (società a base ristretta di cui il ricorrente era socio all'80%). L'accertamento della società era stato emesso dopo l'estinzione e cancellazione della società dal registro delle imprese (14/07/2010) e successivamente annullato in primo grado. Questioni principali: se il giudizio sul socio dovesse essere sospeso in attesa del definitivo passaggio in giudicato della pronuncia sull'accertamento riguardante la società; se la notifica dell'atto presupposto al socio-successore ex lege sia valida anche se emessa dopo l'estinzione; se la CTR abbia correttamente ritenuto che l'Amministrazione non avesse provato le cosiddette "operazioni inesistenti" alla base dell'accertamento societario; e se la motivazione della sentenza d'appello fosse sufficiente.
La decisione
La Corte di cassazione ha: rigettato il primo motivo (relativo alla mancata indicazione puntuale di un "fatto storico" omesso nel senso dell'art. 360 n.5 c.p.c.); accolto il secondo motivo ritenendo che il giudice d'appello ha errato nel non sospendere il giudizio sul socio fino al passaggio in giudicato dell'accertamento pregiudicante nei confronti della società (data la funzione di antecedente logico-giuridico dell'accertamento societario); accolto il terzo motivo affermando la legittimità della notifica dell'atto impositivo al socio-successore ex lege dopo la cancellazione della società (richiamando la giurisprudenza che riconosce la responsabilità dei soci e la legittimazione a ricevere gli atti per debiti sociali); accolto il quarto motivo constatando la motivazione apparente della CTR circa la mancata prova delle "operazioni inesistenti" e dichiarando quella parte di sentenza nulla. In conseguenza la Corte ha cassato la sentenza impugnata nei punti accolta e ha rinviato al giudice d'appello per nuovo esame, anche per le spese di cassazione.
Norme richiamate
art. 295 c.p.c.
Disciplina la sospensione del giudizio per pregiudizialità: la Cassazione ricorda che la sospensione non è sempre obbligatoria quando la causa pregiudicante non è definita con sentenza passata in giudicato; tuttavia, nel processo tributario, se l'accertamento nei confronti della società è l'indispensabile antecedente logico-giuridico di quello nei confronti del socio (es. società a base ristretta), il giudice può e doveva sospendere il giudizio fino al passaggio in giudicato della pronuncia sulla società.
art. 360 c.p.c. (nn. 4 e 5)
Regime dei motivi di cassazione: il ricorso per omesso esame di un fatto decisivo (n.5) richiede individuazione puntuale del fatto storico omesso; il ricorso per violazione di legge o motivazione insufficiente (n.4) è stato accolto in relazione alla motivazione apparente della CTR.
art. 110 c.p.c.
Richiamato come principio generale che consente la legittimazione a ricevere atti processuali dei successori a titolo universale o particolare: la Corte ha ritenuto che il socio-successore ex lege della società estinta poteva essere destinatario valido dell'atto impositivo.
art. 2495 c.c.
Norma che regola la responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali dopo la cancellazione della società: la Corte l'ha interpretata nel senso che i rapporti obbligatori non si estinguono all'atto della cancellazione ma si trasferiscono ai soci, giustificando la notifica dell'atto al socio-successore.
art. 36 d.P.R. n. 602/1973
Norma fiscale richiamata in tema di responsabilità e obblighi di amministratori, liquidatori e soci: utilizzata per confermare la possibilità di indirizzare atti impositivi ai soci per debiti fiscali della società estinta.
Cass. Sez. Un., 29/07/2021, n. 21763 (giurisprudenza)
«In tema di sospensione del giudizio per pregiudizialità necessaria, salvi i casi in cui essa sia imposta da una disposizione normativa specifica ... la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell’art. 295 c.p.c. ... ma può essere adottata, in via facoltativa...»
Principio della Corte a sezioni unite richiamato per stabilire che la sospensione non è sempre obbligatoria quando la causa pregiudicante non è definitiva; tuttavia la sua applicazione dipende dalla natura del rapporto fra i giudizi — nel caso di accertamento societario antecedente e necessario per l'accertamento sui soci, la sospensione andava adottata.
Cass. 17/12/2020, n. 28955 e Cass. 27/07/2021, n. 21433 (giurisprudenza)
Giurisprudenza citata che conferma la consolidata interpretazione secondo cui, dopo la cancellazione della società, i creditori possono agire nei confronti dei soci e che, in caso di redditi occultati in società a base ristretta, si presume la distribuzione agli soci, giustificando la legittimazione passiva dei soci per imposte non riscosse dalla società.
Massime di principio
- Se l'accertamento nei confronti di una società a base ristretta rappresenta l'antecedente logico-giuridico per l'accertamento nei confronti dei soci, il giudice del socio dovrebbe valutare la sospensione del procedimento fino al definitivo passaggio in giudicato della pronuncia sulla società; la sospensione non è sempre obbligatoria, ma è raccomandata quando evita conflitti di giudicato e decisioni manifestamente inconferenti.
- La notifica di un atto impositivo al socio-successore ex lege è valida anche se la società è stata cancellata dal registro: i rapporti obbligatori non si estinguono con la cancellazione ma si trasferiscono ai soci nei limiti e secondo i criteri previsti dall'ordinamento (art. 2495 c.c., art. 36 DPR 602/1973).
- Il giudice d'appello deve motivare chiaramente le ragioni per le quali ritiene che l'Amministrazione non abbia provato le operazioni prese a fondamento dell'accertamento; una motivazione che non renda percepibile il fondamento della decisione può essere dichiarata nulla per motivazione apparente.
- Per avere successo con un motivo di cassazione basato su omesso esame di fatto decisivo (art. 360 n.5 c.p.c.), è necessario indicare puntualmente il fatto storico omesso, dallo stesso evincibile, con indicazione del testo da cui risulta, come e quando è stato discusso e perché sarebbe decisivo.
- Nei casi di redditi occultati e nelle società a base ristretta, la giurisprudenza tende a presumerne la distribuzione ai soci; l'Amministrazione può quindi ridirezionare l'accertamento verso i soci quando la prova documentale degli utili nella società è carente.
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