Cassazione Civile, Ordinanza n. 08844/2026 del 08/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un lavoratore di una compagnia aerea posta in amministrazione straordinaria dopo la dichiarazione di insolvenza del gruppo deduceva di essere rimasto in c.i.g.s. e poi licenziato nel 2011, ma sosteneva che già dal 13 gennaio 2009 si fosse verificato un trasferimento d'azienda verso la società acquirente, con conseguente applicazione dell'art. 2112 c.c. e diritto alla prosecuzione del rapporto alle dipendenze del cessionario, oltre che al pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate. Nei gradi di merito le domande venivano respinte sul rilievo che l'operazione avesse riguardato la cessione di singoli beni aziendali in funzione liquidatoria e non un trasferimento d'azienda o di ramo. In cassazione il ricorrente deduceva, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione di varie norme interne e comunitarie per avere la corte territoriale escluso il trasferimento d'azienda; con il secondo motivo censurava il mancato rilievo della questione di legittimità costituzionale prospettata nei precedenti gradi, nonché, in sostanza, la mancata rimessione alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché l'accertamento circa la sussistenza di un trasferimento d'azienda è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, adeguatamente motivato nel caso concreto nel senso della cessione di singoli beni con finalità liquidatoria e della insussistenza di continuità aziendale; inoltre la censura non si confrontava con la norma effettivamente applicata dalla corte d'appello ed era priva di specificità. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, osservando che la questione di legittimità costituzionale non costituisce di per sé autonomo motivo di ricorso e che il ricorrente si era limitato a riproporla senza censurare le ragioni di non manifesta infondatezza svolte dai giudici di merito. Quanto al rinvio pregiudiziale UE, la Corte ha escluso la necessità di investire la Corte di giustizia, richiamando i criteri dell'acte éclairé e dell'acte clair, poiché la direttiva 2001/23/CE risultava già interpretata in modo sufficiente dalla giurisprudenza unionale richiamata. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2112 c.c.
invocato dal ricorrente come norma che imporrebbe la continuità del rapporto in caso di trasferimento d'azienda; la Corte ne ha escluso l'applicabilità perché ha ritenuto insussistente un trasferimento d'azienda o di ramo, essendo intervenuta una cessione di singoli beni in funzione liquidatoria.
art. 4 L. n. 223/1991
richiamato nella ricostruzione dei fatti quale base del licenziamento intimato al lavoratore.
art. 47, co. 4 bis, L. n. 428/1990
dedotto dal ricorrente come norma violata; la Corte rileva che la censura non è pertinente perché il giudice di merito ha escluso la sua applicazione e ha invece applicato il comma 5.
art. 47, co. 5, L. n. 428/1990
ritenuto applicabile dalla corte territoriale alle operazioni con finalità liquidatoria, con conseguente esclusione della disciplina del trasferimento d'azienda e dell'art. 2112 c.c.
art. 5 d.l. n. 347/2003 conv. in L. n. 39/2004
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, nel quadro della disciplina speciale dell'amministrazione straordinaria e della c.d. legge Marzano.
d.l. n. 134/2008 conv. in L. n. 166/2008
richiamato nel testo come fonte della disciplina speciale oggetto di contestazione e della dedotta deroga all'art. 2112 c.c.
art. 27, co. 2, lett. b-bis) d.lgs. n. 270/1999
richiamato per descrivere il programma di liquidazione adottato dal commissario straordinario, valorizzato come indice della finalità liquidatoria dell'operazione.
art. 56, co. 3 bis, d.lgs. n. 270/1999
ritenuto dalla corte territoriale norma che, ricorrendo cessione di singoli beni e finalità liquidatoria, esclude la configurabilità di un trasferimento d'azienda o di ramo e quindi l'applicazione dell'art. 2112 c.c.
direttiva 2001/23/CE
richiamata per la disciplina unionale dei trasferimenti d'impresa; la Corte di cassazione ha ritenuto che la relativa interpretazione fosse già chiarita dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, escludendo la necessità del rinvio pregiudiziale.
art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.
base formale del primo motivo di ricorso per cassazione, articolato come violazione o falsa applicazione di legge.
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato nel dispositivo per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, co. 1 bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato nel dispositivo quale parametro per la determinazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- L'accertamento della sussistenza di un trasferimento d'azienda, o della continuità economico-organizzativa tra cedente e cessionario, è tipicamente un giudizio di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata.
- Quando l'operazione abbia riguardato la cessione di singoli beni con finalità esclusivamente liquidatoria e non la conservazione dell'identità dell'attività economica organizzata, non ricorre un trasferimento d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c., con conseguente inapplicabilità delle tutele del lavoratore connesse alla successione nel rapporto.
- La censura di violazione di legge deve confrontarsi con la ratio decidendi effettivamente posta a base della sentenza impugnata; se il giudice di merito ha applicato una norma diversa da quella indicata dal ricorrente, il motivo difetta di specificità.
- La questione di legittimità costituzionale non può costituire di per sé un autonomo motivo di ricorso per cassazione, ma soltanto un profilo a sostegno di un motivo che investa una regula iuris rilevante per la decisione.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è un rimedio azionabile dalla parte come pretesa autonoma; il giudice di ultima istanza ne è esonerato quando la questione sia irrilevante, già risolta da giurisprudenza consolidata dell'Unione o l'interpretazione corretta sia evidente senza ragionevoli dubbi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 8 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 08704/2026 del 08/04/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 8 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 08711/2026 del 08/04/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 8 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 08712/2026 del 08/04/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 8 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 08713/2026 del 08/04/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 8 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 08736/2026 del 08/04/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 8 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 08740/2026 del 08/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →