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Sentenza

Sentenza n. 12/2026 - Pescara, Sezione 1

per la ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Pescara, in funzione di giudice del lavoro, n. 267/2025

Giustizia amministrativa202500443

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pescara, giudice del lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Pescara, in funzione di giudice del lavoro, con la quale le era stato riconosciuto il beneficio della carta elettronica per gli anni scolastici indicati nel titolo. Il Ministero non aveva dato esecuzione alla pronuncia, nonostante fosse decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. La controversia si inserisce in un contenzioso seriale relativo all’esecuzione di sentenze civili aventi a oggetto il bonus carta docente.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, richiamando il proprio consolidato orientamento in controversie analoghe. Ha ritenuto sussistente il titolo giudiziale e l’inadempimento dell’Amministrazione, osservando che il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 è applicabile, con i necessari adattamenti, anche al giudizio di ottemperanza relativo a condanne al pagamento di somme. Ai fini dell’ottemperanza non è necessaria l’apposizione della formula esecutiva, in applicazione dell’art. 115, comma 3, c.p.a. Il Ministero non può giustificare l’inerzia richiamando la competenza di un diverso organo centrale, poiché il responsabile del procedimento deve adottare il provvedimento finale ove competente oppure trasmettere gli atti all’organo competente. Il Ministero è stato quindi ordinato di accreditare sulla carta elettronica del docente le somme riconosciute dal giudice ordinario, con gli accessori di legge, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, il Prefetto di Pescara, o un funzionario da lui individuato, dovrà provvedere quale commissario ad acta entro il termine fissato dal dispositivo. È stata esclusa la penalità di mora ex art. 114, comma 4, c.p.a., in ragione dell’importo contenuto e della maturazione degli interessi. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 500 euro oltre accessori e contributo unificato ove versato. Gli atti sono stati trasmessi alla Procura regionale della Corte dei conti per le eventuali valutazioni di competenza.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 121 ss., l. 107/2015

    beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

    Le somme riconosciute dal giudice ordinario a titolo di bonus devono essere accreditate sulla carta elettronica del docente, secondo la destinazione prevista dalla norma.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito nella l. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

    Il termine di 120 giorni è applicabile, con i necessari adattamenti, anche al giudizio di ottemperanza relativo a sentenze di condanna al pagamento di somme; decorso tale termine, il creditore può promuovere l’ottemperanza.

  • art. 115, comma 3, c.p.a.

    ai fini del giudizio di ottemperanza, non è necessaria l’apposizione della formula esecutiva

    Nel giudizio di ottemperanza non occorre che il titolo giudiziale sia munito della formula esecutiva richiesta per l’esecuzione civile.

  • art. 6, comma 1, lett. e), l. 241/1990

    il responsabile del procedimento adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione

    L’amministrazione intimata non può giustificare l’inottemperanza invocando la competenza di altro organo del medesimo Ministero: il responsabile deve adottare l’atto finale o trasmettere gli atti all’organo competente.

  • art. 74 c.p.a.

    Nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata.

    La manifesta fondatezza della domanda consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.

  • art. 114, comma 4, c.p.a.

    La penalità di mora può essere esclusa quando, avuto riguardo all’importo da corrispondere e alla maturazione degli interessi già prevista dal titolo, non ricorrano i presupposti per la sua applicazione.

Massime di principio

  • Il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione dei titoli giudiziali di condanna al pagamento di somme da parte delle amministrazioni statali è applicabile, con i necessari adattamenti, anche al giudizio amministrativo di ottemperanza.
  • Ai fini del giudizio di ottemperanza non è necessaria l’apposizione della formula esecutiva sul titolo giudiziale, poiché l’art. 115, comma 3, c.p.a. esclude tale requisito.
  • L’amministrazione intimata non può sottrarsi all’obbligo di eseguire il giudicato invocando la competenza di un diverso organo interno: il responsabile del procedimento deve adottare il provvedimento finale, ove competente, oppure trasmettere gli atti all’organo competente.
  • Quando una sentenza del giudice ordinario riconosce il beneficio della carta elettronica per la formazione dei docenti, l’amministrazione deve eseguire il giudicato accreditando le somme riconosciute sulla carta elettronica, con gli accessori previsti dal titolo.
  • In caso di persistente inerzia dell’amministrazione dopo il termine assegnato per l’esecuzione, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta incaricato di provvedere in sostituzione dell’amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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