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Ordinanza

Ordinanza n. 769/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l’ottemperanza al giudicato nascente dal decreto del Tribunale -OMISSIS-, Sez. -OMISSIS-, del 15 febbraio / 26 marzo 2024, emesso nel proc. n. -OMISSIS-, divenuto irrevocabile il 5 aprile 2024.

Giustizia amministrativa202501197

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del decreto del Tribunale penale del 15 febbraio/26 marzo 2024, irrevocabile dal 5 aprile 2024, recante l’ordine di restituzione di somme per complessivi € 960.051,30

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Le società ricorrenti, dopo la riassunzione del giudizio dal TAR Lazio per incompetenza territoriale, hanno proposto azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del decreto penale emesso all’esito di un incidente di esecuzione ai sensi dell’art. 46, comma 3, d.lgs. 159/2011. Il decreto ha ordinato all’Agenzia resistente la restituzione di € 921.608,52, € 2.392,78, € 6.240,00 ed € 28.600,00, relative a spese sostenute nell’ambito di un’amministrazione giudiziaria inizialmente disposta e poi revocata. L’Agenzia ha eccepito l’inammissibilità dell’ottemperanza, sostenendo che il decreto penale non sarebbe una sentenza né un provvedimento equiparato dalla legge e che non potrebbe essersi formato il giudicato nei suoi confronti, non avendo partecipato al procedimento penale.

La decisione

Il TAR non ha definito l’azione di ottemperanza né deciso l’eccezione di inammissibilità. Ha ritenuto necessario integrare il contraddittorio nei confronti del Ministero dell’Interno, quale titolare delle funzioni di vigilanza sull’Agenzia, e ha disposto un incombente istruttorio. Le ricorrenti dovranno integrare il contraddittorio entro 15 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza; il Ministero dell’Interno dovrà depositare entro 45 giorni una sintetica relazione sulle modalità concrete del procedimento finalizzato alla restituzione delle somme indicate nel decreto penale. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 30 settembre 2026 per il prosieguo. È stato inoltre disposto l’oscuramento dei dati identificativi delle società ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 46, comma 3, d.lgs. 159/2011

    Il decreto penale posto a fondamento dell’azione è stato emesso all’esito di un incidente di esecuzione in sede penale ai sensi di tale disposizione.

  • art. 42, comma 3, d.lgs. 159/2011

    Nel caso sia disposta la confisca dei beni, le somme per il pagamento dei compensi spettanti all'amministratore giudiziario, per il rimborso delle spese sostenute per i coadiutori e quelle di cui all'articolo 35, comma 9, sono inserite nel conto della gestione; qualora la confisca non venga disposta, ovvero le disponibilità del predetto conto non siano sufficienti per provvedere al pagamento delle anzidette spese, le somme occorrenti sono anticipate, in tutto o in parte, dallo Stato, senza diritto al recupero. Se il sequestro o la confisca sono revocati, le somme suddette sono poste a carico dello Stato

    La disposizione disciplina il regime delle spese dell’amministrazione giudiziaria e pone a carico dello Stato le somme dovute quando il sequestro o la confisca siano revocati.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti ricorrenti.

  • art. 10 Regolamento UE 2016/679

    Richiamato, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità delle parti interessate mediante oscuramento dei dati.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando la parte resistente contesta l’idoneità del provvedimento posto a fondamento dell’azione e la formazione del giudicato nei propri confronti, il giudice può rinviare la decisione e disporre integrazione del contraddittorio e istruttoria sulle modalità concrete di esecuzione del comando giudiziale.
  • Quando un procedimento di ottemperanza riguarda obblighi restitutori posti a carico di un’agenzia sottoposta alla vigilanza ministeriale, il giudice può disporre la partecipazione al giudizio del ministero titolare della vigilanza e richiedere a quest’ultimo chiarimenti sulle modalità amministrative di esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processualeRiordino e organizzazione della PA
RamiProcesso amministrativoEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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