Cassazione Civile, Sentenza n. 16528/2024 del 13/06/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento relativo al 2008 per maggiori IRES, IRAP e IVA e contestazione di ricavi "in nero" derivanti da fatture per operazioni soggettivamente inesistenti emesse da una "cartiera". L'Agenzia aveva determinato il reddito con accertamento analitico-induttivo ex art. 39 comma 1 lett. d) D.P.R. 600/1973 utilizzando anche dati contabili della società; le Commissioni tributarie di primo e secondo grado (CTP accogliente, CTR rigettante l'appello dell'Agenzia) avevano ritenuto la contabilità totalmente inattendibile e avevano escluso l'utilizzo di certe poste contabili per la determinazione del reddito, rigettando l'accertamento analitico dell'Ufficio e non decidendo, secondo la Cassazione, compiutamente sul profilo IVA.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ritenendo fondati due motivi: (1) omessa pronuncia della CTR sul recupero IVA, violazione dell'art. 112 c.p.c.; (2) errata interpretazione da parte della CTR delle regole sull'accertamento analitico-induttivo e sull'utilizzo dei dati contabili: la completa inattendibilità della contabilità non impedisce in astratto l'utilizzazione, anche parziale, di dati aziendali nell'accertamento induttivo purché la ricostruzione sia basata su criteri di ragionevolezza e, se si procede con metodo analitico-induttivo, su presunzioni gravi, precise e concordanti ex art. 39; la sentenza è stata cassata e la causa rinviata alla CTR della Campania in diversa composizione, che dovrà decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c. comma 1 nn. 3 e 4
denuncia di violazione e/o falsa applicazione ex art. 360 comma 1 n. 4 e n. 3 c.p.c.
Strumento di censura in cassazione utilizzato per contestare omessa pronuncia e errata interpretazione della normativa fiscale da parte della CTR.
art. 112 c.p.c.
omessa pronuncia ex art.112 c.p.c.
La Corte rileva che la CTR ha omesso di decidere su una domanda autonoma (recupero IVA): l'omessa pronuncia su questione rilevante vizia la sentenza.
art. 39 comma 1 lett. d) D.P.R. n. 600/1973
accertamento analitico – induttivo ex art. 39 comma 1 lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973
L'art. 39 comma 1 lett. d) consente l'accertamento induttivo basato su presunzioni gravi, precise e concordanti quando la contabilità è inattendibile: l'Amministrazione può procedere con il metodo analitico-induttivo purché ricostruzione fondata su presunzioni adeguate.
art. 39 comma 2 D.P.R. n. 600/1973
Le condizioni tassative dell'art. 39 comma 2 consentono l'accertamento induttivo "puro" con presunzioni più semplici; la scelta di questo metodo resta una facoltà dell'Amministrazione.
art. 41-bis D.P.R. n. 600/1973
Norma richiamata nell'ambito delle regole sul controllo e sulla valutazione degli elementi contabili nella determinazione del reddito; la Corte richiama la corretta applicazione delle norme che regolano le modalità di accertamento.
art. 25 d.lgs. n. 446/1997
Norma citata come riferimento normativo collegato alla determinazione e alla quantificazione di tributi: la CTR non avrebbe dovuto escludere meccanicamente l'utilizzo di dati contabili senza adeguata motivazione.
art. 54 D.P.R. n. 633/1972
Riferimento normativo in materia di IVA; la mancata decisione della CTR sul recupero IVA (ex artt. 54 e seguenti) è stata ritenuta omessa pronuncia.
art. 109 TUIR
Richiamato in relazione ai criteri di determinazione del reddito d'impresa e al rispetto del principio di capacità contributiva nella ricostruzione fiscale.
Massime di principio
- L'inattendibilità complessiva della contabilità non esclude di per sé la possibilità per l'Amministrazione di utilizzare, anche parzialmente, dati contabili forniti dal contribuente nella ricostruzione del reddito, purché la ricostruzione sia razionale e rispetti la capacità contributiva.
- Per procedere con l'accertamento analitico-induttivo ai sensi dell'art. 39 comma 1 lett. d) è necessario fondarsi su presunzioni gravi, precise e concordanti; in assenza delle stesse l'Amministrazione può però optare per un accertamento induttivo "puro" ove ricorra una delle condizioni tassative dell'art. 39 comma 2.
- L'utilizzo di percentuali o dati contabili forniti dallo stesso contribuente non richiede una specifica motivazione quando la ricostruzione complessiva risulti congrua e ragionevole, ma l'Ufficio deve comunque motivare la scelta metodologica e i criteri applicati (es. ricarico, coefficiente di incidenza dei costi).
- La presenza di elementi fattuali idonei a dimostrare l'esistenza di un sistema di fatture inesistenti (p.es. flussi bancari anomali, prelevamenti in contanti coincidenti con bonifici) rafforza la legittimità dell'uso di metodi induttivi per la determinazione del reddito.
- I giudici di merito sono tenuti a decidere su tutte le questioni autonome proposte dalle parti (IVA distinta dalle imposte sul reddito); l'omessa pronuncia su un capo autonomo di domanda costituisce vizio che legittima la cassazione.
- In sede di accertamento e in giudizio l'Amministrazione dovrebbe documentare e motivare chiaramente: a) perché ha ritenuto inattendibile la contabilità; b) quali dati contabili ha comunque utilizzato e perché; c) le presunzioni adottate e la loro concretezza rispetto ai requisiti di legge.
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