Sentenza del 23/03/2016 n. 5735 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva notificato il 3 ottobre 2006 un avviso di accertamento per IVA, IRPEG e IRAP relative all'anno 2000. La società era stata cancellata dal Registro delle Imprese il 27 ottobre 2005, quindi era già estinta prima della notifica dell'avviso e dell'introduzione del giudizio. Il motivo principale del ricorso riguardava pertanto il difetto di legittimazione e capacità processuale della società estinta e dell'ex liquidatore. In subordine erano stati contestati la durata e le modalità della verifica fiscale, la violazione dello Statuto del contribuente e l'omessa pronuncia su alcune questioni di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la cancellazione della società dal Registro delle Imprese avesse determinato la sua immediata estinzione e la perdita della capacità processuale prima dell'inizio del giudizio. L'azione era quindi originariamente insanabile e il processo non avrebbe potuto essere instaurato dalla società estinta. La sentenza della Commissione tributaria regionale è stata cassata senza rinvio, poiché la causa non poteva essere proposta in primo grado. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. Le spese del giudizio di cassazione sono state dichiarate irripetibili, mentre quelle dei gradi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 2495 c.c.
La cancellazione dal registro delle imprese determina l'estinzione della società.
Dopo la modifica normativa applicabile alle cancellazioni successive al 1° gennaio 2004, la cancellazione delle società di capitali ha efficacia costitutiva: la società si estingue immediatamente, anche se residuano rapporti giuridici o debiti.
D.Lgs. n. 6 del 2003, art. 4
La disposizione ha modificato l'art. 2495 c.c., attribuendo efficacia costitutiva alla cancellazione dal Registro delle Imprese.
Art. 110 c.p.c.
L'estinzione della società è assimilata, sul piano processuale, alla morte della persona fisica; i soci subentrano nella legittimazione processuale quale fenomeno successorio.
Art. 382, comma 3, c.p.c.
Quando la causa non poteva essere proposta fin dall'origine per un vizio insanabile, la Corte di cassazione deve cassare la sentenza senza rinvio.
D.Lgs. n. 175 del 2014, art. 28, comma 4
La norma, che disciplina la prosecuzione degli effetti della società ai fini fiscali dopo la cancellazione, non è stata applicata perché ritenuta non retroattiva.
Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5
Sono state richiamate le disposizioni sui motivi di ricorso per cassazione relativi a violazione di legge, nullità processuali e vizi della motivazione; i motivi diversi da quello preliminare sono stati assorbiti.
Legge n. 212 del 2000, art. 12, comma 5
La violazione dei limiti temporali e delle modalità della verifica fiscale era stata dedotta dalla società, ma la Corte non l'ha esaminata perché il ricorso è stato definito sulla questione preliminare della sua estinzione.
Massime di principio
- La cancellazione di una società di capitali dal Registro delle Imprese, quando avvenuta dopo il 1° gennaio 2004, determina normalmente la sua immediata estinzione, anche se esistono ancora accertamenti, debiti o contenziosi fiscali.
- Un atto fiscale notificato a una società già estinta non consente alla società o all'ex liquidatore di instaurare validamente un giudizio in nome dell'ente; occorre verificare la legittimazione dei soci, quali successori della società, secondo le regole applicabili.
- Se il difetto di legittimazione esiste già prima dell'inizio del processo, il vizio è originario e insanabile: il giudice deve arrestare il procedimento senza esaminare il merito e, in cassazione, la sentenza può essere annullata senza rinvio.
- L'estinzione della società non elimina automaticamente i rapporti obbligatori: essi possono trasferirsi ai soci, che rispondono nei limiti di quanto riscosso in liquidazione, salvo i casi di responsabilità illimitata previsti dalla legge.
- Le contestazioni sulla motivazione dell'accertamento, sulla durata della verifica o sulle violazioni procedurali diventano irrilevanti se il processo è stato promosso da un soggetto privo di capacità e legittimazione processuale.
- La disciplina applicabile deve essere individuata in base alla data di cancellazione della società e all'eventuale retroattività delle norme fiscali sopravvenute; nel caso esaminato l'art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 175 del 2014 non è stato applicato retroattivamente.
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