Sentenza del 16/06/2017 n. 14996 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza che aveva confermato un avviso di accertamento relativo al mancato pagamento dell'IRAP per l'anno 2001. Con il primo motivo ha contestato la violazione delle regole sull'onere della prova, sostenendo che spettasse all'Amministrazione dimostrare l'esistenza dell'autonoma organizzazione necessaria per l'assoggettamento all'IRAP, in particolare sui redditi derivanti da incarichi di componente di collegi sindacali o consigli di amministrazione. Con il secondo motivo ha dedotto l'erronea applicazione della disciplina IRAP e un vizio di motivazione, affermando che tali incarichi erano svolti individualmente, senza dipendenti, collaboratori o autonoma organizzazione, separatamente dall'attività esercitata nello studio professionale associato.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso nei termini indicati, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano, anche per la liquidazione delle spese. Ha ritenuto che l'esercizio della professione in forma associata costituisca di per sé presupposto dell'IRAP, senza necessità di dimostrare in concreto un'ulteriore autonoma organizzazione per l'attività svolta nell'associazione. Tuttavia, ha chiarito che i compensi derivanti da incarichi individuali di sindaco o amministratore non sono automaticamente attratti nell'attività associata: occorre verificare se tali incarichi siano stati svolti separatamente e senza beneficiare dell'organizzazione dello studio associato. Il giudice del rinvio dovrà quindi accertare la provenienza dei compensi e l'eventuale fruizione dei benefici organizzativi dell'associazione. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1
L'esercizio di attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi costituisce presupposto dell'imposta.
La Corte richiama la norma nel senso che l'autonoma organizzazione è normalmente necessaria per l'applicazione dell'IRAP, salvo i casi in cui essa sia implicita nella forma associata o societaria di esercizio dell'attività.
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 3, comma 1, lett. c
Sono soggetti all'imposta coloro che esercitano arti e professioni.
L'esercizio associato di una professione liberale rientra tra le attività soggette a IRAP; secondo la giurisprudenza citata, la forma associata rende implicita l'organizzazione rilevante ai fini del tributo.
Cass. n. 25313 del 2014
L'esercizio in forma associata di una professione liberale costituisce presupposto dell'imposta, dovendosi prescindere completamente dal requisito dell'autonoma organizzazione.
La partecipazione a uno studio professionale associato comporta, per l'attività esercitata in tale forma, l'assoggettamento all'IRAP senza una distinta verifica dell'autonoma organizzazione.
Cass., Sezioni Unite, 14 aprile 2016, n. 7371
L'esercizio di professioni in forma societaria costituisce ex lege presupposto dell'imposta regionale sulle attività produttive, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza di un'autonoma organizzazione.
La forma societaria rende l'autonoma organizzazione implicita per legge.
Cass. n. 24088 del 2016
Il professionista inserito in un'associazione professionale, qualora eserciti anche una distinta e separata attività, deve dimostrare di non fruire dei benefici organizzativi recati dall'adesione all'associazione.
Il professionista associato che svolge anche incarichi individuali deve provare l'effettiva separazione di tali incarichi dall'organizzazione associativa, se intende escludere l'IRAP sui relativi compensi.
Cass. n. 19427 del 2016
Non realizza il presupposto impositivo dell'IRAP l'esercizio dell'attività di sindaco e di componente di organi di amministrazione e controllo svolta individualmente e separatamente rispetto ad ulteriori attività espletate all'interno di un'associazione professionale, senza ricorrere ad autonoma organizzazione.
I compensi derivanti da incarichi di sindaco o amministratore possono essere esclusi dall'IRAP quando l'attività è svolta personalmente, separatamente dall'associazione e senza utilizzarne risorse o benefici organizzativi.
Massime di principio
- L'attività professionale svolta all'interno di uno studio associato è normalmente soggetta a IRAP, perché l'organizzazione si considera implicita nella forma associata.
- La partecipazione a uno studio associato non determina automaticamente l'assoggettamento a IRAP di ogni reddito prodotto dal professionista: gli incarichi individuali di sindaco, amministratore o componente di organi di controllo devono essere valutati separatamente.
- Per escludere l'IRAP sui compensi derivanti da incarichi individuali, il contribuente deve dimostrare che tali attività non utilizzano personale, beni, strutture, clientela o altri benefici organizzativi dello studio associato.
- L'Amministrazione deve provare i fatti costitutivi della pretesa tributaria, inclusa la riconducibilità dei compensi all'attività esercitata in forma associata o l'effettiva fruizione dell'organizzazione associativa.
- Nel giudizio di rinvio occorre distinguere la fonte dei diversi compensi e verificare concretamente il collegamento tra ciascuna attività e l'organizzazione professionale utilizzata.
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