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Ordinanza

Ordinanza n. 22/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determinazione dirigenziale del Comune di Milano 26 settembre 2025 n. DD 8268 avente ad oggetto l’approvazione della graduatoria e l’aggiudicazione a Movea Servizi s.r.l. della concessione d’uso del parcheggio pubblico a rotazione oraria e in abbonamento, sito in Milano via San Barnaba, via Della Commenda; - degli atti presupposti e conseguenti e, in particolare, del verbale della Commissione di gara 9 luglio 2025 recante la graduatoria provvisoria. B) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da APCOA ITALIA S.P.A. il 15 dicembre 2025: - della determinazione dirigenziale del Comune di Milano 26.9.2025 n. DD 8268 per ragioni ulteriori rispetto a quelle esposte con il ricorso introduttivo e, segnatamente, per la ipotesi in cui l’Amministrazione comunale, pur senza farvi cenno nel provvedimento, dovesse avere considerato e valutato positivamente la nota di Movea Servizi s.r.l. 29.7.2025 a giustificazione della sostenibilità economica della propria offerta, nonché della nota medesima; - della nota, priva di data, dell’Area Strategie Innovative per i Trasporti del Comune di Milano, con oggetto “valutazioni offerta Movea Servizi s.r.l.”, indirizzata alla Avvocatura comunale a supporto della difesa in giudizio.

Giustizia amministrativa202504024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione della concessione d’uso di un parcheggio pubblico a rotazione oraria e in abbonamento, nonché atti presupposti e conseguenti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione della concessione disposta in favore dell’aggiudicataria, deducendo l’illegittimità della valutazione comunale relativa all’affidabilità e sostenibilità economica del canone offerto. In particolare, ha evidenziato la contraddittorietà dell’azione amministrativa: il Comune aveva determinato il canone annuo posto a base di gara sulla base della remuneratività reale riscontrata nella gestione del parcheggio, ma, nel valutare la sostenibilità dell’offerta dell’aggiudicataria, aveva utilizzato esclusivamente la redditività della locazione di box privati presenti nella zona. Secondo la ricorrente, tale parametro non era ragionevole, poiché la gara imponeva il mantenimento delle tariffe e delle modalità di gestione operativa in corso e la gestione di un parcheggio pubblico comportava costi, quali quelli di vigilanza, non presenti nella mera locazione di box privati. La ricorrente ha inoltre dedotto che anche ipotizzando l’occupazione di tutti i 750 posti auto mediante abbonamenti annuali, la redditività sarebbe stata comunque inferiore a quella prospettata dall’aggiudicataria. Con motivi aggiunti sono stati impugnati, oltre all’aggiudicazione per ulteriori ragioni, una nota dell’aggiudicataria e una nota interna dell’amministrazione, nell’ipotesi in cui fossero state valutate positivamente ai fini della sostenibilità dell’offerta.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare sulla base di una valutazione sommaria, ritenendo il ricorso assistito da sufficienti elementi di fondatezza. Ha rilevato che il Comune si era autonomamente attivato per chiedere chiarimenti all’aggiudicataria sull’entità del canone offerto e aveva poi valutato l’offerta come affidabile e sostenibile, sicché la seconda classificata poteva contestare tale valutazione. Il giudice ha ravvisato, in via cautelare, una possibile contraddittorietà dell’azione amministrativa: il parametro della remuneratività reale era stato utilizzato per fissare la base di gara, ma non era stato considerato nella verifica della sostenibilità dell’offerta, sostituito dal riferimento alla redditività dei box privati. Tale criterio appariva non ragionevole perché non teneva conto né del vincolo di mantenimento delle tariffe e delle modalità di gestione esistenti né dei maggiori costi propri della gestione di un parcheggio pubblico. Il TAR ha invece ritenuto che gli atti impugnati con i motivi aggiunti non avessero carattere provvedimentale e, non essendo richiamati negli atti impugnati, non risultassero effettivamente confluiti nell’istruttoria comunale. Ha quindi sospeso l’efficacia dell’aggiudicazione e vietato la stipula del contratto fino alla definizione nel merito, fissata per il 13 aprile 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; sulla base di una delibazione sommaria, il TAR ha ritenuto sussistenti sufficienti elementi di fondatezza e ha sospeso l’efficacia dell’aggiudicazione, vietando la stipula del contratto.

Massime di principio

  • Nella verifica della sostenibilità economica dell’offerta presentata in una procedura per l’affidamento della gestione di un parcheggio pubblico, l’amministrazione deve utilizzare parametri coerenti con le concrete condizioni della concessione, comprese le tariffe da mantenere e i costi specifici della gestione pubblica; non è sufficiente riferirsi alla redditività della mera locazione di box privati se tale parametro non è comparabile.
  • È sintomaticamente contraddittoria la condotta dell’amministrazione che determini il valore economico posto a base della procedura sulla base della remuneratività reale della gestione del bene e valuti poi la sostenibilità dell’offerta aggiudicataria mediante un parametro diverso e meno aderente alle effettive condizioni di esercizio, senza adeguata giustificazione.
  • La seconda classificata è legittimata a contestare la valutazione con cui l’amministrazione abbia ritenuto affidabile e sostenibile l’offerta dell’aggiudicataria, quando tale valutazione incida sull’aggiudicazione e sia stata preceduta da una specifica attività istruttoria dell’amministrazione, anche mediante richiesta di chiarimenti all’aggiudicataria.
  • Note interne o comunicazioni prive di carattere provvedimentale non sono autonomamente impugnabili; se, inoltre, non risultano richiamate negli atti impugnati, non può presumersi che siano confluite nell’istruttoria posta a fondamento del provvedimento finale.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni e partenariato pubblico-privatoAggiudicazione, revoca e annullamento della garaTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaTutela cautelare

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