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Sentenza

Sentenza n. 16265/2026 - Roma, Sezione 5B

Giustizia amministrativa202606393

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza del 23 aprile 2025 per il riconoscimento del titolo di formazione professionale estero ai fini dell’esercizio della professione docente nella scuola secondaria

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero sulla domanda di riconoscimento, presentata il 23 aprile 2025, del titolo abilitante per il sostegno conseguito in Spagna, Stato membro dell’Unione europea. Ha dedotto che, alla data del ricorso, era decorso il termine procedimentale, indicato come pari a 120 giorni in base al combinato disposto dell’art. 2 l. 241/1990 e dell’art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. 206/2007, senza l’adozione di un provvedimento espresso; ha quindi chiesto di ordinare all’Amministrazione di provvedere.

La decisione

Il ricorso è accolto. Il TAR ritiene integrati i presupposti dell’obbligo di provvedere: presentazione di un’istanza formale e scadenza del termine senza pronuncia dell’Amministrazione. Il Ministero è l’autorità competente per il riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in un altro Stato membro dell’UE. In base all’art. 16 d.lgs. 206/2007, l’autorità verifica entro trenta giorni la completezza della documentazione e adotta il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; il termine complessivo può arrivare al massimo a quattro mesi se sono richieste integrazioni. Poiché, alla data di proposizione del ricorso, tale termine era scaduto e non risultava adottato il provvedimento finale, il silenzio è qualificato come inadempimento. Il Ministero è ordinato a provvedere con atto espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, provvederà il commissario ad acta individuato nella persona del responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, entro i successivi 90 giorni e con facoltà di delega. Il Ministero è condannato alle spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Con il ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. parte ricorrente ha chiesto l’accertamento del silenzio inadempimento serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda di riconoscimento del titolo abilitante per il sostegno conseguito in Spagna, Paese membro dell’Unione Europea, ai fini dell’esercizio della professione di docente, con conseguente ordine all’Amministrazione di provvedere in tal senso.

    Il rito sul silenzio consente di accertare l’inadempimento dell’Amministrazione e di ordinarle di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.

  • art. 2 l. 241/1990

    Osserva il Collegio che nel caso di specie entrambi i suddetti presupposti appaiono integrati, atteso che a fronte della domanda di riconoscimento in data 23 aprile 2025, l’Amministrazione non risulta essersi ancora pronunciata, con conseguente violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241 del 1990, sia di quello specifico fissato in materia dal d.lgs. n. 206/2007

    Il dovere di concludere il procedimento entro il termine applicabile è violato quando, presentata l’istanza, l’Amministrazione non adotta una pronuncia entro il termine generale o quello speciale previsto per la materia.

  • art. 5 d.lgs. 206/2007

    Va preliminarmente rilevato che, quanto al procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti della scuola di ogni ordine e grado, conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea, l’art. 5 del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206 individua l’autorità competente nel soppresso Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che ha assunto la denominazione di Ministero dell’Istruzione e del Merito, ai sensi dell’art. 6 del decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito in legge 16 dicembre 2022, n. 604.

    Per il riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in un altro Stato membro dell’Unione europea, l’autorità competente è il Ministero dell’Istruzione e del Merito, succeduto nella denominazione al ministero indicato dalla disposizione.

  • art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. 206/2007

    Ne consegue che il termine complessivo entro il quale l’Amministrazione avrebbe dovuto emettere il provvedimento conclusivo del procedimento approda al massimo a quattro mesi, in caso di richiesta, contemplata dal suddetto comma 2, delle eventuali necessarie integrazioni.

    Nel procedimento di riconoscimento, il termine complessivo per provvedere è al massimo di quattro mesi se l’autorità richiede le integrazioni documentali; in mancanza di pronuncia entro il termine applicabile, sussiste il silenzio-inadempimento.

  • art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 604/2022

    Va preliminarmente rilevato che, quanto al procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti della scuola di ogni ordine e grado, conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea, l’art. 5 del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206 individua l’autorità competente nel soppresso Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che ha assunto la denominazione di Ministero dell’Istruzione e del Merito, ai sensi dell’art. 6 del decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito in legge 16 dicembre 2022, n. 604.

    La disposizione è richiamata per individuare la nuova denominazione del Ministero che ha assunto le competenze già attribuite al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Massime di principio

  • Per l’azione avverso il silenzio, l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sussiste quando è stata presentata un’istanza formale e il termine per la conclusione del relativo procedimento è scaduto senza l’adozione di un provvedimento.
  • Nel procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in un altro Stato membro dell’Unione europea, il termine per adottare il provvedimento è di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; il termine complessivo può arrivare al massimo a quattro mesi se sono richieste le necessarie integrazioni documentali.
  • Accertato il silenzio-inadempimento, il giudice può ordinare all’Amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine assegnato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad acta

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