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Legge

L.R. Veneto 28/2009

Disciplina dell'attività di acconciatore.

Normativa regionaleL.R. Veneto 28/2009

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Veneto l’attività di acconciatore, richiedendo l’abilitazione professionale e la dichiarazione di inizio attività, vietando l’esercizio ambulante o su posteggio e regolando orari, controlli, sanzioni e requisiti dei locali. Prevede inoltre formazione, regolamento comunale e norme transitorie: la disciplina previgente resta solo per l’abilitazione fino alla delibera regionale attuativa.

Disciplina dell’attività di acconciatore in Veneto

Disciplina dell’attività di acconciatore in Veneto

La legge regionale definisce, per il territorio del Veneto, il quadro di esercizio dell’attività di acconciatore in attuazione della normativa statale di settore. Regola l’accesso all’attività, i profili formativi, le competenze dei comuni, i controlli e il sistema sanzionatorio.

Ambito di applicazione e titolo abilitativo

L’attività di acconciatore è svolta in forma di impresa da soggetti in possesso dell’abilitazione professionale prevista dalla legge statale n. 174/2005. L’avvio è subordinato alla dichiarazione di inizio attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive, ove istituito, oppure al comune competente per territorio.

Modalità di esercizio dell’attività

La disciplina consente l’esercizio dell’attività anche presso il domicilio dell’esercente, purché i locali siano separati dall’abitazione, rispettino i requisiti igienico-sanitari e consentano i controlli previsti. È ammesso anche lo svolgimento presso la sede designata dal cliente solo in casi specifici:

  • malattia o altra forma di impedimento;
  • manifestazioni legate a sport, moda e spettacolo;
  • ulteriori eventi individuati dal regolamento di attuazione.

È vietato in ogni caso l’esercizio in forma ambulante o di posteggio.

Orari di apertura e chiusura

Le imprese possono restare aperte al pubblico tutti i giorni della settimana dalle ore 7 alle ore 22. Entro tale fascia l’esercente determina liberamente gli orari del proprio esercizio, con il solo limite massimo di 13 ore giornaliere. Restano previsti la chiusura domenicale e festiva, salvo deroghe comunali, anche in relazione alla prevalente economia turistica del territorio, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Formazione professionale e abilitazione

La Regione demanda alla propria programmazione formativa le azioni riguardanti l’attività di acconciatore, in coerenza con l’accordo Stato-Regioni richiamato dalla legge. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione:

  • i percorsi di qualificazione di base, della durata di due anni;
  • i percorsi di specializzazione;
  • la formazione teorica;
  • i percorsi di riqualificazione professionale.

La stessa Giunta stabilisce i contenuti tecnico-culturali dei programmi e gli standard di preparazione per il rilascio dei titoli abilitanti, nonché la composizione della commissione d’esame e le modalità di svolgimento delle prove. Sono riconosciuti validi, ai fini dell’abilitazione, soltanto i corsi istituiti o riconosciuti dalle Regioni e Province autonome conformi allo standard professionale nazionale.

Regolamento comunale e requisiti dei locali

Ogni comune deve approvare, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, un regolamento attuativo, sulla base di uno schema tipo predisposto dalla Giunta regionale entro 60 giorni. Il regolamento comunale disciplina in particolare:

  • requisiti urbanistici, edilizi, dimensionali e igienico-sanitari dei locali e delle dotazioni tecniche;
  • norme sanitarie e di sicurezza;
  • orari di apertura e chiusura e relative modalità di esposizione;
  • esposizione delle tariffe professionali;
  • esposizione della dichiarazione di inizio attività e del nominativo del responsabile tecnico presente nei locali;
  • obbligo, per le prestazioni rese presso la sede del cliente, di portare con sé copia della dichiarazione e di esibirla agli organi di vigilanza.

Subentro, sospensione e cessazione dell’attività

In caso di trasferimento dell’azienda per atto tra vivi o mortis causa, il subentrante che sia già in possesso dell’abilitazione può iniziare l’attività senza nuova dichiarazione, purché comunichi il subentro allo sportello unico o al comune entro 30 giorni dal trasferimento. Il comune può sospendere l’attività, previa diffida, se accerta violazioni della legge statale, della legge regionale o del regolamento comunale. La prosecuzione dell’attività è vietata se vengono meno i requisiti originari o se l’interessato non ottempera alle prescrizioni entro 180 giorni dalla notifica della sospensione. È inoltre vietata la prosecuzione se l’attività rimane inattiva per oltre 180 giorni consecutivi, salvo sospensione consentita dal comune nei casi di:

  • gravi indisponibilità fisiche;
  • maternità;
  • demolizione o sinistro dello stabile;
  • lavori di ristrutturazione dei locali, anche su richiesta dell’ULSS.

Vigilanza, controlli e responsabilità amministrativa

La vigilanza sul rispetto dei requisiti di esercizio spetta al comune, ferme restando le competenze dell’azienda ULSS per gli accertamenti igienico-sanitari. Il comune verifica, durante l’orario di lavoro, la presenza del responsabile tecnico in possesso dell’abilitazione professionale.

Sanzioni amministrative

Sono previste sanzioni differenziate per le principali violazioni:

  • da 1.000 a 5.000 euro per esercizio senza abilitazione o senza dichiarazione di inizio attività;
  • da 500 a 1.000 euro per esercizio ambulante o di posteggio e per mancato rispetto degli orari;
  • da 100 a 500 euro per mancata esposizione della dichiarazione di inizio attività, delle tariffe professionali o del cartello degli orari;
  • da 250 a 1.000 euro per ogni altra violazione della legge o del regolamento comunale.

L’irrogazione delle sanzioni compete al comune nel cui territorio è accertata la violazione, che incamera anche i relativi proventi.

Norme finali e regime transitorio

Dalla data di entrata in vigore della legge, nella Regione del Veneto cessa l’applicazione diretta della previgente disciplina statale del 1963 su barbiere, parrucchiere ed affini, come modificata nel tempo. In via transitoria, tale normativa continua a valere solo per le modalità di acquisizione dell’abilitazione professionale fino all’adozione della deliberazione regionale prevista per la formazione. La legge previgente resta inoltre rilevante per il riconoscimento della qualifica di barbiere ai fini dell’accesso ai percorsi di riqualificazione e per il mantenimento del diritto a svolgere l’attività per chi già era in possesso della qualifica o l’aveva esercitata.

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