L.R. Veneto 27/2009
Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge del Veneto disciplina tutela, informazione e rappresentanza dei consumatori e utenti, istituendo comitato regionale, registro delle associazioni e osservatorio prezzi. Prevede programmi annuali di intervento, contributi alle associazioni e intese per contenere i prezzi. Molte norme operative iniziali erano a termine (60/120/180 giorni) e riferite ai primi esercizi 2009-2011.
Tutela dei consumatori e contenimento dei prezzi nel Veneto
Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo
La legge disciplina in modo organico, per la Regione del Veneto, gli strumenti di tutela dei consumatori e degli utenti, il sostegno alle loro associazioni e le iniziative regionali per il monitoraggio e il contenimento dei prezzi. La disciplina si inserisce nel quadro della normativa europea e nazionale e opera esclusivamente nel territorio veneto.
Finalità e ambito della tutela
La Regione riconosce il ruolo sociale ed economico dei cittadini come consumatori e utenti e ne promuove i diritti e gli interessi, individuali e collettivi. Gli obiettivi principali riguardano:
- tutela della salute, anche tramite salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente;
- sicurezza e qualità di prodotti e servizi, inclusa la fruibilità per persone con disabilità;
- tutela degli interessi economici e giuridici, con attenzione alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali e alla conciliazione delle controversie;
- informazione, educazione e formazione del consumatore per scelte consapevoli, anche etiche e solidali;
- promozione dell’associazionismo dei consumatori e degli utenti;
- collaborazione tra associazioni, pubbliche amministrazioni e gestori di servizi di pubblica utilità per standard di qualità ed efficienza.
Comitato regionale dei consumatori e degli utenti
È istituito presso la struttura regionale competente il comitato regionale dei consumatori e degli utenti, organo di raccordo tra Regione, enti locali, camere di commercio e associazioni dei consumatori. Ne fanno parte:
- l’assessore regionale competente, che lo presiede, o in sua assenza il segretario regionale di settore;
- un rappresentante per ciascuna associazione iscritta nel registro regionale;
- il dirigente della struttura regionale competente, o un suo delegato;
- un rappresentante dei comuni;
- un rappresentante delle province;
- un rappresentante delle camere di commercio.
Il vicepresidente è scelto dal comitato tra i rappresentanti delle associazioni dei consumatori. Il comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura per tutta la legislatura. Le designazioni devono arrivare entro 30 giorni dalla richiesta; il comitato può funzionare con almeno metà dei componenti nominati. Entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge doveva essere costituito; fino ad allora ha continuato a operare la precedente consulta regionale prezzi e consumi.
Funzionamento e oneri del comitato
Il comitato si riunisce su convocazione del presidente almeno due volte l’anno e comunque quando necessario; deve essere convocato anche su richiesta di un terzo dei componenti in carica. Predispone una proposta di regolamento sul proprio funzionamento, approvata dalla Giunta regionale sentita la commissione consiliare competente. La partecipazione è gratuita e non comporta oneri per il bilancio regionale.
Compiti del comitato
Il comitato esprime pareri e formula proposte su:
- atti di programmazione regionale e progetti di legge o regolamento che incidono sui diritti dei consumatori e degli utenti;
- interventi regionali di tutela, informazione ed educazione;
- criteri di concessione dei contributi regionali alle associazioni;
- progetti di ricerca e studio sul consumo;
- iniziative informative ed educative e misure per potenziare l’accesso alle procedure di conciliazione.
Registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti
È istituito il registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti. L’iscrizione, per le associazioni regionali o per le sezioni regionali di associazioni nazionali, richiede requisiti stringenti di serietà, rappresentatività e continuità, tra cui:
- costituzione da almeno tre anni con atto pubblico o scrittura privata autenticata e statuto democratico senza fini di lucro, con scopo esclusivo di tutela dei consumatori e utenti;
- elenco aggiornato annualmente degli iscritti e delle quote versate;
- almeno lo 0,5 per mille della popolazione regionale come numero di iscritti e presenza di sportelli in almeno quattro province, in sedi autonome;
- attività continuativa nel Veneto nei tre anni precedenti;
- bilancio annuale e libri contabili regolari;
- assenza di condanne passate in giudicato dei legali rappresentanti e assenza, per essi, della qualifica di imprenditori o amministratori di imprese operanti negli stessi settori dell’associazione.
La Giunta regionale doveva disciplinare la procedura di iscrizione e aggiornamento entro 60 giorni dall’entrata in vigore. L’iscrizione è condizione necessaria per accedere ai finanziamenti regionali e per realizzare iniziative in materia di tutela dei consumatori e utenti.
Programmazione annuale degli interventi regionali
La Giunta regionale approva ogni anno, entro il 30 aprile, il programma delle iniziative a tutela dei consumatori e degli utenti, sentiti il comitato e la commissione consiliare competente. Il programma comprende:
- iniziative dirette della Regione, anche in collaborazione con enti locali, altre regioni, associazioni, camere di commercio e altri soggetti pubblici o privati;
- iniziative delle associazioni iscritte al registro finanziabili con contributi regionali;
- contributi a sostegno della funzionalità e dell’organizzazione delle associazioni;
- ripartizione delle risorse tra le varie iniziative.
I progetti delle associazioni per l’anno successivo devono essere presentati entro il 30 settembre di ogni anno, corredati da relazione illustrativa e preventivo di spesa. I contributi per funzionalità e organizzazione non possono superare il 30% dei fondi disponibili.
Criteri di finanziamento e regime transitorio
Entro 180 giorni dall’entrata in vigore, la Giunta regionale doveva stabilire criteri e modalità per l’assegnazione dei finanziamenti alle iniziative delle associazioni, le regole di rendicontazione e i casi di revoca, sentito il comitato. Fino a tale intervento continuavano ad applicarsi i criteri della precedente legge regionale del 1985, nei limiti espressamente richiamati dalla nuova disciplina.
Informazione, educazione e fasce vulnerabili
Il programma annuale comprende anche iniziative di informazione ed educazione dei consumatori e degli utenti, anche attraverso mezzi di comunicazione e strumenti telematici. La Giunta regionale, in collaborazione con autorità sanitarie, scolastiche e associazioni dei consumatori, promuove programmi di educazione al consumo per studenti, docenti e genitori. Sono previsti programmi analoghi anche per anziani e altre categorie di consumatori più vulnerabili.
Osservatorio regionale dei prezzi
Presso la struttura regionale competente è istituito l’osservatorio regionale dei prezzi, con funzioni di monitoraggio permanente dei prezzi di beni e servizi di particolare interesse per consumatori e utenti, anche con attenzione ai prodotti tipici veneti. L’attività può essere svolta anche tramite convenzioni con ISTAT, università, enti di ricerca, autonomie locali, associazioni iscritte al registro e altri soggetti pubblici o privati.
La Giunta regionale può disporre studi, ricerche e indagini quando i dati evidenzino fenomeni distorsivi per i consumatori. Entro 120 giorni dall’entrata in vigore, dovevano essere determinate le modalità e i criteri procedurali di costituzione e funzionamento dell’osservatorio.
Contenimento dei prezzi al consumo
La Giunta regionale promuove intese tra associazioni dei consumatori e associazioni dei produttori, commercianti e pubblici esercenti per difendere il potere d’acquisto delle famiglie, anche tramite panieri di beni di largo consumo a prezzi contenuti e giustificati. L’adesione a tali iniziative può costituire titolo di priorità per l’assegnazione di contributi e finanziamenti regionali.
Entro 120 giorni dall’entrata in vigore, la Giunta doveva disciplinare modalità attuative delle intese e forme di comunicazione al pubblico delle imprese aderenti, anche mediante collaborazione con enti locali e camere di commercio.
Aspetti finanziari
Per l’attuazione della legge sono stati quantificati oneri pari a 1.250.000 euro per ciascuno degli esercizi 2009, 2010 e 2011. La copertura è stata prevista mediante prelievo dal fondo speciale per le spese correnti e mediante utilizzo di risorse già allocate in un’unità previsionale di base relativa al sostegno dell’associazionismo per il commercio.
Abrogazioni e regime residuale
Sono abrogate o comunque cessano di avere applicazione, con salve specifiche eccezioni, la legge regionale 15 gennaio 1985, n. 3, la legge regionale 5 marzo 1987, n. 19, l’articolo 19 della legge regionale n. 6/1996 e il comma 1 dell’articolo 36 della legge regionale n. 11/2001. Restano tuttavia efficaci, nei limiti richiamati dalla nuova legge, alcune previsioni della legge del 1985 fino all’adozione delle nuove regole attuative.
Valutazione di attualità
La legge contiene una disciplina strutturale ancora comprensibile come quadro ordinamentale regionale in materia di consumatori, ma molte disposizioni operative si riferiscono a termini iniziali del 2009-2011 e a programmi annuali. Per l’uso pratico odierno, risulta in larga parte superata nelle sue parti finanziarie e transitorie, pur restando rilevante come fonte di base del sistema regionale veneto su comitato, registro, programmazione e osservatorio.
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