L.R. Veneto 24/2009
Istituzione del registro comunale per la cremazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale del Veneto istituisce presso ogni comune il registro per la cremazione, nel quale si annotano le modalità con cui la persona manifesta la volontà di essere cremato e, in caso di consegna dell’urna, i relativi dati. I comuni devono istituire il registro e adeguare i regolamenti entro 90 giorni dalla pubblicazione.
Istituzione del registro comunale per la cremazione
Istituzione del registro comunale per la cremazione
La legge disciplina, nel territorio della Regione del Veneto, l’istituzione del registro comunale per la cremazione, in attuazione della legge statale n. 130 del 2001 in materia di cremazione e dispersione delle ceneri. Il provvedimento mira a rendere più agevole la raccolta e la tracciabilità della volontà del defunto e delle operazioni connesse alla gestione delle ceneri.
Ambito di applicazione e quadro di rinvio
La legge si applica ai comuni veneti e si coordina con la normativa statale vigente sulla cremazione, sulla dispersione delle ceneri e sulla polizia mortuaria. Per tutto quanto non espressamente disciplinato, resta fermo il rinvio alla normativa vigente.
Manifestazione di volontà alla cremazione
La volontà della persona in ordine alla cremazione e alla dispersione delle ceneri deve essere espressa con le modalità previste dalla legge statale n. 130 del 2001. La legge regionale non introduce forme autonome di manifestazione della volontà, ma si raccorda alle modalità già previste dall’ordinamento statale.
Registro comunale per la cremazione
Presso ogni comune è istituito un registro per la cremazione. In tale registro sono annotate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la volontà di essere cremato.
Il richiedente può anche:
- consegnare al funzionario incaricato l’atto contenente la volontà di essere cremato, redatto nelle forme previste dall’art. 602 del codice civile;
- utilizzare il modello di dichiarazione predisposto dal comune.
L’iscritto può in qualsiasi momento chiedere:
- la cancellazione delle annotazioni contenute nel registro;
- il ritiro dell’atto depositato.
Annotazioni in caso di consegna dell’urna cineraria
Quando l’urna cineraria viene consegnata al coniuge o ad altro familiare avente diritto, all’esecutore testamentario o al rappresentante legale dell’associazione riconosciuta avente tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, nel registro devono essere riportati i dati necessari a ricostruire l’operazione e l’esecutore della volontà del defunto.
Le annotazioni comprendono:
- numero progressivo e data;
- cognome, nome e dati anagrafici del defunto;
- modalità di espressione della volontà;
- eventuale volontà di dispersione delle ceneri, con indicazione dei luoghi e delle modalità prescelte;
- cognome, nome, dati anagrafici e firma dell’esecutore delle volontà del defunto cui viene consegnata l’urna;
- cognome, nome, timbro e firma dell’addetto alla tenuta del registro o di altro incaricato, anche temporaneamente, dal sindaco o da persona da lui delegata;
- spazio per eventuali note aggiuntive collegate alla normativa cimiteriale e ai regolamenti di polizia mortuaria.
Obblighi dei comuni e tempistica
Entro 90 giorni dalla pubblicazione della legge nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto, i comuni devono:
- istituire il registro per la cremazione;
- adeguare i propri regolamenti alle disposizioni regionali.
Regime residuale
Per tutto quanto non disciplinato dalla legge regionale, continua ad applicarsi la normativa vigente, in particolare quella statale e regolamentare in materia di cremazione, ceneri e polizia mortuaria.
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