L.R. Veneto 26/2009
Modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale veneta adegua e coordina varie norme in materia urbanistica ed edilizia: semplifica la pubblicazione del piano degli interventi, disciplina l’approvazione dei PAT in fase transitoria, proroga termini su vari istituti e chiarisce regole su impianti solari/fotovoltaici, ristrutturazioni edilizie e nozione di prima abitazione. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BUR del Veneto (13 ottobre 2009).
Modifiche urgenti a norme venete su urbanistica, edilizia e autorizzazione paesaggistica
Modifiche urgenti in materia urbanistica ed edilizia nel Veneto
La legge regionale del Veneto n. 26 del 9 ottobre 2009 interviene su più testi normativi regionali per semplificare procedimenti urbanistici ed edilizi, coordinare la pianificazione territoriale e prorogare alcuni termini transitori. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio della Regione Veneto.
Piano degli interventi, PTRC e coordinamento della pianificazione
La legge modifica la disciplina del piano degli interventi prevista dalla legge regionale n. 11/2004. Il piano degli interventi diventa efficace 15 giorni dopo la pubblicazione nell’albo pretorio del comune, anziché secondo le previgenti modalità di pubblicazione. Inoltre, i piani regionali di settore approvati dal Consiglio regionale e i piani di sviluppo delle grandi reti di servizi devono sempre essere coordinati con il PTRC: essi lo integrano e lo modificano solo se non ne alterano i contenuti essenziali, con conseguente aggiornamento cartografico e normativo del PTRC per mantenere un quadro pianificatorio unico e coerente.
Regime transitorio per l’approvazione dei PAT
Viene ridefinita la fase transitoria dell’approvazione dei piani di assetto del territorio (PAT). Fino all’approvazione dei PTCP e, comunque, non oltre 180 giorni dalla trasmissione in Regione per l’approvazione, più ulteriori 90 giorni per il passaggio di competenze alle province, i PAT restano approvati dalla Giunta regionale sentita la provincia. In prima applicazione, per acquisire il parere della commissione consiliare competente, il termine di 180 giorni può essere sospeso una sola volta per non più di 120 giorni; decorso tale periodo, si prescinde dal parere. Scaduti tali termini, la provincia può concordare con la Regione un ulteriore periodo durante il quale la Giunta regionale continua ad approvare i PAT, soprattutto per i procedimenti già in corso. Sono inoltre confermate in capo alla Giunta regionale le competenze all’approvazione dei PAT già eventualmente acquisite dalle province secondo il regime previgente.
Proroghe di termini in materia di urbanistica e paesaggio
La legge proroga al 31 dicembre 2010 alcuni termini già fissati al 31 dicembre 2009: quello previsto dalla legge regionale n. 4/2008 e quello previsto dall’articolo 31 della legge regionale n. 1/2009 relativo alla ripartizione delle funzioni per l’autorizzazione paesaggistica. Per quest’ultima materia, la ripartizione delle funzioni amministrative resta confermata fino a tale data nelle more di una specifica normativa regionale sui beni paesaggistici.
Edilizia sostenibile, impianti solari e fotovoltaici
In materia di interventi a sostegno dell’edilizia sostenibile, la legge chiarisce che le pensiline, le tettoie e gli impianti solari/fotovoltaici con potenza di picco non superiore a 6 kW sono realizzabili anche in zona agricola e sono soggetti a DIA, in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali, salvo il rispetto della disciplina dei beni culturali e paesaggistici. Viene inoltre precisato che tali opere non concorrono a formare cubatura se realizzate su abitazioni esistenti e sono destinate all’installazione di impianti integrati o parzialmente integrati fino a 6 kWp. La Giunta regionale deve definire entro 90 giorni le caratteristiche tipologiche e dimensionali delle strutture ammesse.
Titolo abilitativo edilizio e documentazione della DIA
Per gli interventi straordinari disciplinati dalla legge regionale n. 14/2009, la DIA deve essere accompagnata da una asseverazione del professionista che attesta la conformità delle opere agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti o adottati, come integrati dalla legge, e la sussistenza di tutte le condizioni richieste. È ribadito il prevalere delle disposizioni straordinarie sui regolamenti locali e sulle norme tecniche contrastanti. Restano necessari gli ulteriori documenti tecnici, i pareri sugli immobili vincolati, gli atti previsti dalla parte seconda del DPR 380/2001 e gli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro.
Prima abitazione e prima casa di abitazione: interpretazione autentica
Viene fornita un’interpretazione autentica delle espressioni “prima abitazione del proprietario” e “prima casa di abitazione” usate nella legge regionale n. 14/2009. Si tratta delle unità immobiliari in proprietà, usufrutto o altro diritto reale nelle quali l’avente titolo o i suoi familiari risiedano, oppure si impegnino a stabilire la residenza e mantenerla per 24 mesi dall’entrata in vigore della legge regionale n. 14/2009. I provvedimenti comunali negativi già adottati in base a un’interpretazione diversa devono essere riesaminati.
Ristrutturazione edilizia e ampliamenti
La legge chiarisce che, nelle more della nuova disciplina regionale sull’edilizia, gli interventi di ristrutturazione edilizia possono comportare demolizione integrale delle strutture murarie preesistenti, purché la nuova costruzione mantenga il medesimo volume o un volume inferiore e resti entro la sagoma del fabbricato precedente. Per gli interventi di ristrutturazione con ampliamento, la parte che conserva volume e sagoma è considerata ristrutturazione edilizia e non nuova costruzione; solo l’ampliamento resta soggetto alla disciplina della nuova costruzione.
Altre proroghe e precisazioni transitorie urbanistiche
Sono prorogati al 31 dicembre 2010 i termini transitori che consentono alcune varianti allo strumento urbanistico generale fino all’approvazione del piano degli interventi e comunque entro tale data. Vengono anche confermate e precisate diverse regole transitorie della legge regionale n. 11/2004, incluse quelle relative ai piani di area, alle varianti urbanistiche in deroga, alla disciplina delle zone agricole, agli interventi nei territori montani, alle procedure su programmi integrati e alle varianti per edilizia residenziale pubblica su aree pubbliche. La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel BUR Veneto, in quanto dichiarata urgente.
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