Circolare INAIL n. 22 del 02 aprile 1998
Articolo 53 del testo unico sanzione amministrativa di cui allarticolo 2, comma 1, lettera B), della legge n 5611993 chiarimenti interpretativi ed applicativi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce istruzioni operative per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dalla legge 561/1993 in caso di violazione dell'obbligo di denuncia di infortunio e di malattia professionale ex art. 53 del DPR 1124/1965. Chiarisce i termini di decorrenza e scadenza, il ruolo del certificato medico, le ipotesi di infortunio mortale o con pericolo di morte, la rilevanza dei dati obbligatori contenuti nelle denunce e nei certificati, nonché le regole particolari per lavoratori agricoli, titolari di aziende artigiane e amministrazioni statali. Indica inoltre gli importi sanzionatori, le responsabilità dei soggetti coinvolti e le modalità del procedimento sanzionatorio e dei rapporti con le autorità competenti.
Sanzione amministrativa per violazioni dell'art. 53 T.U. infortuni e malattie professionali: chiarimenti interpretativi e applicativi
Articolo 53 del Testo unico: sanzione amministrativa per omessa o irregolare denuncia di infortunio e malattia professionale
La circolare fornisce chiarimenti interpretativi e applicativi sull'art. 53 del DPR 30 giugno 1985, n. 1124, alla luce della trasformazione in illecito amministrativo delle relative violazioni operata dalla legge 28 dicembre 1993, n. 561. L'obiettivo è uniformare l'applicazione della sanzione amministrativa alle diverse ipotesi di omissione, ritardo o irregolarità nella denuncia di infortunio e di malattia professionale, con particolare attenzione ai profili procedurali e ai soggetti obbligati.
Quadro normativo di riferimento
La disciplina viene ricondotta al Testo unico assicurativo e alla normativa generale sulle sanzioni amministrative, con richiamo agli artt. 52, 53, 203, 238 e 251 del DPR n. 1124/1965 e alla legge n. 689/1981. Sono inoltre richiamate la legge n. 251/1982, che ha introdotto l'obbligo di indicare il codice fiscale del lavoratore, la legge n. 561/1993 che ha depenalizzato alcune violazioni, e il DPR n. 582/1995, che ha confermato la competenza dell'Ispettorato del lavoro a ricevere il rapporto per le violazioni in esame.
Termini per la denuncia di infortunio
La denuncia di infortunio deve essere presentata entro due giorni da quando il datore di lavoro ne ha avuto notizia ed essere accompagnata dal certificato medico. La circolare precisa che, ai fini del computo del termine, il momento decisivo è la ricezione del primo certificato medico da parte del datore di lavoro; il termine decorre dal giorno successivo a tale ricezione.
Se l'infortunio è inizialmente prognosticato guaribile entro tre giorni ma l'inabilità si prolunga oltre il quarto, il termine per la denuncia decorre dalla ricezione della nuova certificazione che attesta il superamento della franchigia. Per il calcolo delle scadenze, se il termine cade in giorno festivo, esso slitta al primo giorno non festivo; nel caso di settimana lavorativa articolata su cinque giorni, il sabato è considerato feriale.
La sede deve verificare il rispetto del termine confrontando la data di ricezione del primo certificato, indicata dal datore di lavoro sul mod. PREST. 5-L.O., con la data di spedizione o di arrivo della denuncia. La data indicata dal datore di lavoro è considerata una presunzione semplice, superabile con accertamenti; per questo le sedi devono raccomandare la conservazione, insieme alla copia delle denunce, anche degli elementi probatori relativi alla data di acquisizione del certificato.
Denuncia di infortunio mortale o con pericolo di morte
Quando l'evento ha causato la morte o sussiste pericolo di morte, la denuncia deve essere inviata per telegrafo o fax entro 24 ore dal momento dell'infortunio. Poiché la nozione di pericolo di morte è generica, la sua effettiva sussistenza deve essere sempre confermata dall'area medico-legale prima dell'eventuale contestazione dell'illecito amministrativo.
Denuncia di malattia professionale
Per la malattia professionale, il datore di lavoro deve trasmettere la denuncia con certificato medico entro i cinque giorni successivi a quello in cui il lavoratore ha denunciato la malattia. Anche in questo caso, per il computo dei termini rileva la data di ricezione del certificato da parte del datore di lavoro, che deve essere indicata nell'apposito campo del mod. 101-I.
La verifica del rispetto del termine avviene confrontando tale data con quella di spedizione o di arrivo della documentazione. Se la data inserita dal datore di lavoro nel modulo può far emergere una violazione, la sede deve controllare preliminarmente che essa corrisponda effettivamente alla data di ricezione della denuncia e del certificato.
Quando il lavoratore trasmette direttamente all'Istituto la certificazione medica, la sede deve sollecitare immediatamente il datore di lavoro a compilare e inviare il modulo di denuncia, avvertendolo che, in mancanza entro cinque giorni dalla richiesta, si applicherà la sanzione prevista dalla legge n. 561/1993. Anche per questo termine valgono i criteri già indicati per la denuncia di infortunio.
Contenuto delle denunce e dei certificati medici
La circolare chiarisce che la sanzione amministrativa non riguarda soltanto il rispetto dei termini, ma tutte le violazioni dell'art. 53 del Testo unico, comprese quelle relative ai dati obbligatori da indicare nelle denunce e nei certificati medici. La contestazione è appropriata quando l'omissione o l'infedeltà delle indicazioni è inequivocabile e rilevante per la definizione dell'infortunio o della tecnopatia, ad esempio in caso di errata indicazione delle cause e circostanze dell'evento.
È richiamato anche l'obbligo di indicare il codice fiscale del lavoratore, introdotto dalla legge n. 251/1982, per il quale è prevista una sanzione amministrativa specifica in caso di omissione o inesattezza. Quanto ai dati salariali dei quindici giorni precedenti l'evento, si ricorda che, nei casi previsti dalla lettera circolare n. 35 del 4 agosto 1987, i datori di lavoro possono chiederne la comunicazione dopo l'invio della denuncia e alla scadenza concordata con la sede.
Infortuni e malattie professionali dei lavoratori agricoli
Le istruzioni si applicano anche ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato, per i quali la legge n. 54/1982 estende il regime in questione. Diversa è la posizione dei lavoratori agricoli autonomi e avventizi: per essi la violazione degli obblighi di denuncia posti a carico del medico dagli artt. 238 e 251 del Testo unico resta penalmente sanzionata ai sensi della legge n. 689/1981.
Infortuni occorsi a titolari di aziende artigiane
Per i titolari di aziende artigiane l'obbligo di denuncia entro i termini dell'art. 53 rimane fermo, ma la sua violazione non è soggetta alla sanzione amministrativa prevista per i datori di lavoro dalla legge n. 561/1993. La circolare richiama l'art. 203, comma 2, del Testo unico, che equipara il titolare artigiano infortunato al lavoratore dipendente ai fini della tutela, applicando quindi la sanzione prevista dall'art. 52 del Testo unico, cioè la perdita del diritto all'indennità di temporanea per il periodo anteriore alla tardiva comunicazione.
Sono ricompresi tra i titolari anche quelli addetti a lavorazioni meccanico-agricole eseguite esclusivamente per conto terzi. Non sono invece equiparabili i soci artigiani che non siano anche titolari, né i collaboratori familiari; per tali soggetti resta responsabile il titolare o uno dei titolari dell'azienda, come per qualsiasi altro dipendente.
Adempimenti in caso di impedimento del titolare artigiano
La circolare riconosce la particolare difficoltà in cui può trovarsi il titolare artigiano in caso di infortunio. In tali circostanze l'obbligo di denuncia si considera assolto se, nei termini di legge, il titolare o il medico curante invia almeno il certificato medico. Il modulo di denuncia deve comunque essere compilato e trasmesso appena possibile, poiché contiene informazioni non sempre ricavabili dal certificato e necessarie per stabilire l'indennizzabilità del caso.
L'indennità di temporanea viene pagata solo dopo l'acquisizione del modulo debitamente sottoscritto; tuttavia non si applica la sanzione dell'art. 52 del Testo unico per il periodo precedente all'invio del modulo.
Se il titolare è oggettivamente impossibilitato a provvedere personalmente, l'obbligo di trasmettere immediatamente il certificato medico ricade sul sanitario che per primo abbia constatato le conseguenze dell'infortunio. L'impedimento deve risultare dalle circostanze immediatamente successive all'evento, come il ricovero d'urgenza, oppure dal giudizio medico-legale fondato sul contenuto del certificato.
Amministrazioni statali
Il meccanismo della "gestione per conto dello Stato" non fa venir meno l'obbligo di denuncia di cui all'art. 53 del Testo unico in capo alle amministrazioni statali. Di conseguenza, in caso di omissione, trova applicazione anche nei loro confronti la sanzione amministrativa prevista dalla legge n. 561/1993.
Procedimento sanzionatorio e accertamenti
La legge n. 561/1993 ha depenalizzato le violazioni degli obblighi di cui agli artt. 53 e 54 del Testo unico, fissando per esse una sanzione amministrativa compresa tra lire 500.000 e lire 3.000.000. La misura ridotta, in sede di conciliazione, è indicata in lire 1.000.000.
La mancata o inesatta indicazione del codice fiscale comporta una sanzione amministrativa di lire 50.000. La violazione è qualificata come illecito formale. La circolare insiste sulla necessità di accertamenti rituali e completi, soprattutto per verificare le omissioni o le indicazioni non veritiere dei dati obbligatori e per individuare correttamente i responsabili, distinguendo tra trasgressore ed eventuale obbligato solidale.
Viene inoltre sottolineata l'autonoma responsabilità del medico per il certificato di sua competenza: l'eventuale falsità della certificazione deve essere dimostrata in modo inequivoco dall'area medico-legale.
Rapporti con l'Ispettorato del lavoro e gestione degli atti
La competenza a ricevere il rapporto previsto dall'art. 17 della legge n. 689/1981 per le violazioni degli artt. 53 e 54 del Testo unico è confermata in capo all'Ispettorato provinciale del lavoro, ora Direzione provinciale del lavoro - Servizio ispezione del lavoro. Le unità periferiche devono curare con particolare attenzione la predisposizione dei rapporti e dei relativi allegati e trasmettere immediatamente quelli non ancora inoltrati alle competenti Direzioni provinciali.
Se le Preture restituiscono atti relativi a procedimenti penali pendenti, le corrispondenti violazioni devono essere notificate entro 90 giorni, ovvero entro 360 giorni per i responsabili residenti all'estero, dalla data di ricezione degli atti.
Coordinamento con le Direzioni provinciali del lavoro
La circolare conclude ribadendo la necessità di una collaborazione concreta e costante tra unità periferiche dell'Istituto e Direzioni provinciali del lavoro, anche tramite la partecipazione degli ispettori e dei dirigenti alle riunioni periodiche delle commissioni provinciali di coordinamento. Tale cooperazione è considerata essenziale per assicurare un'applicazione corretta e uniforme della normativa in materia di violazioni previdenziali e assistenziali.
Punti principali
Termini di denuncia di infortunio
La denuncia di infortunio va inoltrata entro due giorni da quando il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata dal certificato medico. Ai fini del computo del termine, rileva la data di ricezione del primo certificato medico da parte del datore di lavoro; il termine decorre dal giorno successivo a tale ricezione. Se l'inabilità inizialmente prognosticata entro tre giorni si prolunga oltre il quarto giorno, il termine decorre dalla ricezione della successiva certificazione che accerta il mancato rientro nella franchigia. Se la scadenza cade in giorno festivo slitta al primo giorno non festivo; nel lavoro su cinque giorni il sabato è considerato feriale.
Denuncia di infortunio mortale o con pericolo di morte
Quando l'infortunio ha causato la morte o vi sia pericolo di morte, la denuncia deve essere trasmessa per telegrafo o fax entro 24 ore dal momento dell'infortunio. La valutazione dell'effettivo pericolo di morte va confermata dall'area medico-legale prima della contestazione della sanzione amministrativa.
Denuncia di malattia professionale
Il datore di lavoro deve trasmettere la denuncia, con certificato medico, entro cinque giorni successivi a quello in cui il lavoratore ha denunciato la malattia. Anche qui, per il computo dei termini conta la data di ricezione del certificato medico da parte del datore di lavoro, da indicare nel mod. 101-I. Se il lavoratore invia la certificazione direttamente all'Istituto, la sede deve richiedere al datore di lavoro la compilazione e l'inoltro della denuncia, avvertendo che l'omissione entro cinque giorni dalla richiesta comporta l'applicazione della sanzione.
Contenuto obbligatorio di denunce e certificati
La sanzione amministrativa colpisce non solo il ritardo nella denuncia, ma anche le omissioni o le indicazioni infedeli dei dati obbligatori previsti dall'art. 53 del T.U. nei commi 4, 5 e 6, purché siano inequivocabili e rilevanti ai fini della definizione dell'evento. È richiamato anche l'obbligo, introdotto dalla legge 251/1982, di indicare il codice fiscale del lavoratore, con sanzione specifica in caso di omissione o inesattezza. Per i dati salariali dei 15 giorni precedenti, i datori di lavoro possono chiedere di comunicarli dopo l'invio della denuncia nei casi indicati dalla circolare n. 35/1987.
Casi particolari: lavoratori agricoli e titolari di aziende artigiane
Le istruzioni si applicano anche agli infortuni e alle tecnopatie dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato. Per i lavoratori agricoli autonomi e avventizi, invece, la violazione degli obblighi di denuncia previsti dagli artt. 238 e 251 del T.U. resta penalmente sanzionata. Per i titolari di aziende artigiane, pur sussistendo l'obbligo di denuncia nei termini dell'art. 53, la violazione non è punita con la sanzione amministrativa della legge 561/1993, ma comporta la perdita dell'indennità di temporanea per il periodo anteriore alla tardiva comunicazione. Sono escluse dall'equiparazione anche i soci artigiani non titolari e i collaboratori familiari.
Regole speciali per i titolari artigiani impediti dall'infortunio
Se il titolare artigiano, a causa dell'infortunio, non può provvedere personalmente alla denuncia, si considera sufficiente l'invio tempestivo del solo certificato medico da parte del titolare o del medico curante. In tali casi, il modulo di denuncia deve essere comunque trasmesso appena possibile; il pagamento dell'indennità di temporanea avviene solo dopo il ricevimento del modulo sottoscritto e non si applica la sanzione per il periodo antecedente il suo invio. Se il titolare è oggettivamente impedito, l'obbligo di invio immediato del certificato ricade sul primo sanitario intervenuto, senza sanzione.
Amministrazioni statali
Il sistema della "gestione per conto dello Stato" non elimina l'obbligo, per le amministrazioni statali, di denunciare gli infortuni e le malattie professionali ex art. 53 del T.U. In caso di omissione, si applica anche a tali amministrazioni la sanzione prevista dalla legge 561/1993.
Procedimento sanzionatorio, importi e competenze
La legge 561/1993 ha trasformato in illeciti amministrativi le violazioni degli obblighi di cui agli artt. 53 e 54 del T.U., fissando la sanzione da lire 500.000 a lire 3.000.000; la misura ridotta in conciliazione è indicata in lire 1.000.000. Per la mancata o inesatta indicazione del codice fiscale si applica una sanzione di lire 50.000. La violazione è qualificata come illecito formale. Gli accertamenti devono essere completi, specie quanto ai dati obbligatori e all'identificazione dei responsabili, con autonoma responsabilità del medico per il certificato di sua competenza e necessità di prova inequivoca di eventuali falsità.
Rapporti con l'Ispettorato del lavoro e notifiche
La competenza a ricevere il rapporto ex art. 17 della legge 689/1981 per le violazioni degli artt. 53 e 54 è confermata in capo all'Ispettorato provinciale del lavoro, ora Direzione provinciale del lavoro - Servizio ispezione del lavoro. Le sedi devono predisporre con cura rapporti e allegati e trasmettere immediatamente quelli eventualmente non ancora inoltrati. Se vengono restituiti atti relativi a procedimenti penali pendenti, le violazioni devono essere notificate entro 90 giorni, o 360 giorni se il responsabile risiede all'estero, dalla ricezione degli atti.
Coordinamento territoriale
Per una corretta applicazione della disciplina viene ribadita la necessità di collaborazione costante tra unità periferiche e Direzioni provinciali del lavoro, anche mediante la partecipazione alle riunioni periodiche delle commissioni provinciali di coordinamento, nell'ambito della programmazione in materia di violazioni previdenziali e assistenziali.
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