Circolare INAIL n. 26 del 14 aprile 1998
Determinazione per l'anno 1998 dei limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale adeguamento delle retribuzioni convenzionali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare INAIL fissa per il 1998 i minimali di retribuzione imponibile giornaliera da assumere per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali, applicando l’incremento dell’1,7% dell’indice del costo della vita. Vengono distinti i valori per i diversi settori e categorie di lavoratori, con specifiche regole per part-time, istruzione prescolare e scolare non statale, servizi domestici e familiari, lavoratori agricoli e altre categorie particolari. Sono inoltre richiamati gli effetti sui premi assicurativi e sulle prestazioni economiche, oltre a numerose tabelle di dettaglio e all’istruzione già fornita in precedenza sul part-time.
Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera e adeguamento delle retribuzioni convenzionali per il 1998
Determinazione dei limiti minimi di retribuzione imponibile per il 1998
La circolare disciplina l’adeguamento per l’anno 1998 dei limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera da assumere ai fini del calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, nonché delle retribuzioni convenzionali rilevanti ai fini assicurativi INAIL. Il provvedimento si fonda sulla variazione dell’indice del costo della vita pari all’1,7%, richiamando le norme che regolano i minimali e i criteri di salvaguardia rispetto al trattamento minimo pensionistico.
Quadro normativo e criterio generale di calcolo
La circolare richiama il combinato disposto dell’art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, dell’art. 1, comma 2, della legge 26 settembre 1981, n. 537, e dell’art. 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, come interpretato dall’art. 2, comma 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
I limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il 1998 devono essere determinati sulla base della variazione dell’1,7%, ma, se inferiori, devono essere ragguagliati a L. 66.282, importo pari al 9,5% del trattamento minimo mensile di pensione del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore dal 1° gennaio 1998, fissato in L. 697.700.
Casi particolari e categorie con regole specifiche
Per le categorie di lavoratrici per le quali sono stabiliti salari medi o convenzionali, il limite minimo di retribuzione giornaliera previsto dall’art. 5, comma 19, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, è pari per il 1998 a L. 34.885, da confrontare con gli importi risultanti dall’aggiornamento dei minimali di cui alla legge n. 537/1981.
Per i lavoratori a tempo parziale di cui all’art. 5, comma 9, della legge n. 863/1984, la legge 28 novembre 1996, n. 608, conferma il criterio della retribuzione tabellare oraria per la determinazione dell’imponibile part-time. In allegato viene richiamata la lettera del 21 luglio 1995, ritenuta sostanzialmente ancora valida per l’illustrazione del criterio.
Nei casi previsti dai commi 16 e 17 dell’art. 5 della legge n. 863/1984, relativi al part-time senza stipula di contratto di lavoro per particolari settori, il limite minimo di retribuzione giornaliera, applicando il parametro del 4% al trattamento minimo di pensione, è pari a L. 27.908. Se tali lavoratori sono occupati con orario superiore alle quattro ore, si applica il limite minimo generale di L. 66.282.
Istruzione prescolare e scolare non statale
Per il settore dell’istruzione prescolare la circolare precisa che, per effetto dell’art. 5, comma 20, della legge n. 863/1984, non trova applicazione il limite minimo di cui all’art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 463/1983, convertito nella legge n. 638/1983. I minimali di retribuzione giornaliera devono quindi essere aggiornati solo secondo i criteri della legge n. 537/1981.
Per l’anno 1998 i valori risultano i seguenti:
- impiegati docenti e non docenti con funzioni direttive: L. 70.070;
- impiegati docenti e non docenti: L. 32.380;
- operai: L. 25.900.
Le retribuzioni annue sono determinate moltiplicando per 300 tali importi.
La disposizione del comma 20 non si applica invece al settore dell’istruzione scolare non statale, nel quale continua a operare il confronto tra i minimali ex lege n. 537/1981 e quelli previsti dall’art. 7 del decreto-legge n. 463/1983.
Servizi domestici e familiari, cantieri di lavoro, detenuti e allievi dei corsi professionali
Per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, le retribuzioni previste dall’art. 1, comma 1, del D.L. 20 maggio 1993, n. 155, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 243, restano soggette alla disciplina dell’art. 1 della legge 30 dicembre 1980, n. 895 e vengono rivalutate secondo le variazioni delle pensioni ai sensi dell’art. 19 della legge n. 153/1969.
Per gli operai dei cantieri di lavoro e rimboschimento, per i detenuti e internati e per gli allievi dei corsi di istruzione professionale, viene confermato quanto già comunicato nella circolare n. 25/1985. In particolare, per detenuti e internati e per gli allievi dei corsi di istruzione professionale, la retribuzione convenzionale giornaliera è pari a 1/300 del cosiddetto "minimale di rendita", fissato in L. 64.670.
Settore industriale: limiti minimi, premi e gestione delle posizioni
Per il settore industriale, la retribuzione giornaliera minima è fissata in L. 66.282 per la generalità dei lavoratori dipendenti e per i titolari di aziende artigiane, i soci di società tra artigiani lavoratori e i familiari coadiuvanti.
Ne deriva una retribuzione minima annua pari a L. 19.884.600, ottenuta moltiplicando L. 66.282 per 300. La circolare riporta i premi corrispondenti alle diverse classi di rischio, dalla classe I alla classe X.
È inoltre precisato che:
- con apposita nota sarà comunicata la data di rilascio delle tabelle aggiornate per l’adeguamento degli archivi locali;
- i nuovi valori avranno effetto immediato solo per le nuove posizioni assicurative emesse dopo l’aggiornamento dell’archivio locale;
- per le posizioni artigiane già in essere all’1 gennaio 1998 l’aggiornamento è sospeso fino alla conclusione delle operazioni di autoliquidazione, per evitare difformità tra la rata 1998, per i premi speciali, e gli importi riportati nei modelli 10-SM relativi al 1997.
Categorie speciali nel settore industriale e premi minimi
La circolare dettaglia i valori 1998 per numerose categorie assicurate, tra cui:
- facchini, barrocciai, vetturini e ippotrasportatori riuniti in cooperative, carovane, associazioni e aggregati consimili non soggetti al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, con retribuzione giornaliera di L. 66.282 e specifiche misure minime del premio per trimestre o frazione di trimestre;
- gli stessi soggetti, se soggetti al D.P.R. n. 602/1970, con retribuzione giornaliera di L. 36.800 e misure minime di premio unitario per il primo trimestre o frazione di trimestre;
- pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne, con retribuzione giornaliera di L. 36.800 e premio minimo mensile o per frazione di mese di L. 44.000;
- persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive, con indicazione dei premi minimi applicabili a decorrere dalla campagna olearia 1999/2000 per frantoi di tipo A e B;
- lavoratori soci di società o enti cooperativi, anche di fatto, e loro organismi associati soggetti al D.P.R. n. 602/1970, per i quali il calcolo del premio avviene secondo le istruzioni vigenti sulla tariffa ordinaria, tenendo conto della retribuzione giornaliera convenzionale e del periodo di occupazione mensile fissati dal D.M. 6 dicembre 1993;
- lavoratori a domicilio, con retribuzione giornaliera di L. 66.282;
- addetti ai servizi domestici e familiari, per i quali le retribuzioni sono modificate secondo la tabella in allegato n. 3;
- soci volontari delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, con retribuzione giornaliera di L. 66.282.
Insegnanti delle scuole e istituti non statali
Per gli insegnanti delle scuole e degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado non statali addetti ad esperienze tecnico-scientifiche o ad esercitazioni pratiche o di lavoro, la circolare richiede alle Sedi di acquisire dalle scuole tutti gli elementi utili per l’esatto calcolo del premio annuo, in relazione:
- al settore di insegnamento, prescolare o scolare;
- alle ore di insegnamento effettuate giornalmente, fino a quattro o oltre;
- alle eventuali funzioni direttive aggiuntive;
- a quanto stabilito dall’art. 5, commi 16 e 17, della legge n. 863/1984.
Il premio speciale unitario pro-capite deve essere calcolato con riferimento alla retribuzione effettivamente percepita nell’anno scolastico, che decorre dal 1° novembre e termina il 31 ottobre dell’anno successivo, assumendo come base i valori stabiliti dal D.M. 15 luglio 1987.
Per l’anno scolastico 1998/1999 sono riportate le retribuzioni minime giornaliere e annue, nonché i corrispondenti premi speciali unitari minimi annui pro-capite, determinati computando due dodicesimi del 1998 e dieci dodicesimi del 1999.
Settore agricolo e profili risarcitori
Nel settore agricolo, per i lavoratori subordinati a tempo indeterminato la retribuzione giornaliera è fissata in L. 58.950, in applicazione dell’indicizzazione annuale prevista dall’art. 1 della legge n. 537/1981.
Sul piano risarcitorio, la circolare precisa che:
- l’indennità per inabilità temporanea assoluta va adeguata alle nuove misure per le fattispecie verificatesi dal 1° gennaio 1998 e per i casi in corso a tale data;
- ai fini della liquidazione delle rendite per inabilità permanente e ai superstiti relative a eventi dal 1° gennaio 1998, il minimale per il settore industriale è fissato in L. 64.670.
Allegati e tabelle richiamate
La circolare richiama numerosi allegati contenenti i valori aggiornati per settore e qualifica:
- allegato n. 1: minimi retributivi per la generalità dei lavoratori per i quali sono previsti salari medi o convenzionali;
- allegato n. 2: lettera del 21 luglio 1995 sui nuovi criteri di calcolo della retribuzione per i lavoratori part-time;
- allegato n. 3: tabelle per gli addetti ai servizi domestici e familiari, distinte per rapporti fino o oltre le 24 ore settimanali;
- allegato n. 4: serie storica dei minimi retributivi per vari settori dal 1986 al 1998;
- allegato n. 5: minimi retributivi dei lavoratori ad orario non superiore a 4 ore giornaliere che non hanno stipulato contratto a tempo parziale.
Le tabelle riportano valori di dettaglio per industria, artigianato, commercio, amministrazioni pubbliche, agricoltura, credito, assicurazioni, spettacolo, servizi di pulizia, istruzione non statale, assistenza sociale e altre categorie, con l’indicazione delle classi e delle qualifiche interessate.
Punti principali
Determinazione dei minimali 1998
Per l’anno 1998 la variazione dell’indice del costo della vita è pari all’1,7% e costituisce la base per aggiornare i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera. I minimali devono comunque rispettare il meccanismo di salvaguardia collegato al trattamento minimo pensionistico, con adeguamento alla soglia di L. 66.282 quando l’importo risultante sia inferiore.
Regole speciali per alcune categorie
Sono richiamati criteri particolari per lavoratrici con salari medi o convenzionali, per il part-time, per il part-time senza contratto nei settori speciali, per l’istruzione prescolare e per l’istruzione scolare non statale. Per i servizi domestici e familiari le retribuzioni sono rivalutate secondo le variazioni delle pensioni; per detenuti, internati e allievi dei corsi professionali è confermata la retribuzione convenzionale giornaliera pari a 1/300 del minimale di rendita.
Valori per settore industriale e categorie assimilate
Nel settore industriale la retribuzione giornaliera minima è fissata in L. 66.282 per la generalità dei lavoratori dipendenti, per titolari di aziende artigiane, soci artigiani e familiari coadiuvanti, nonché per altre categorie indicate. La circolare riporta anche la corrispondente retribuzione annua minima e i premi per classe di rischio, oltre a regole operative per l’aggiornamento degli archivi e per le posizioni artigiane già in essere al 1° gennaio 1998.
Settore agricolo e altre categorie speciali
Per i lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato la retribuzione giornaliera è pari a L. 58.950. Sono inoltre indicati valori specifici per facchini, barrocciai, vetturini e ippotrasportatori, pescatori della piccola pesca, addetti alla frangitura e spremitura delle olive, lavoratori a domicilio, soci di cooperative sociali e insegnanti delle scuole non statali, con dettagli sui premi speciali unitari e sulle modalità di calcolo.
Effetti su prestazioni e rendite
Le indennità per inabilità temporanea assoluta devono essere adeguate alle nuove misure per gli eventi dal 1° gennaio 1998 e per i trattamenti in corso a quella data. Per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e ai superstiti relative a eventi dal 1° gennaio 1998, il minimale per il settore industriale è fissato in L. 64.670.
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