Circolare INAIL n. 23 del 02 aprile 1998
Rivalutazione annuale delle prestazioni economiche per i medici colpiti da malattie e lesioni causate dallazione dei raggi X e delle sostanze radioattive con decorrenza 1° gennaio 1997 modifica della retribuzione per lanno 1996.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica la nuova retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite dei medici colpiti da malattie o lesioni causate da raggi X e sostanze radioattive, con effetti dal 1° gennaio 1996 e dal 1° gennaio 1997. La rivalutazione deriva dal decreto ministeriale 26 febbraio 1998, che modifica i valori precedenti in conseguenza dei nuovi contratti collettivi della dirigenza medica e veterinaria. Vengono indicati gli importi da utilizzare per il ricalcolo delle rendite dirette e ai superstiti, le competenze operative tra Direzione centrale e Sedi, e le istruzioni per l’aggiornamento delle azioni di surroga e regresso.
Rivalutazione annuale delle prestazioni economiche per i medici esposti a raggi X e sostanze radioattive
Rivalutazione annuale delle prestazioni economiche per i medici esposti a raggi X e sostanze radioattive
La circolare disciplina l’aggiornamento della retribuzione annua convenzionale da porre a base della liquidazione delle rendite spettanti ai medici colpiti da malattie o lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, nonché ai loro superstiti. L’intervento recepisce quanto disposto dal decreto ministeriale 26 febbraio 1998 e sostituisce i valori precedentemente applicati.
Quadro normativo e presupposti della rivalutazione
Il decreto ministeriale 26 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 1998, stabilisce una diversa retribuzione annua rispetto a quella indicata dal precedente decreto ministeriale 23 settembre 1996. La modifica riguarda sia la decorrenza dal 1° gennaio 1996 sia la nuova misura valida dal 1° gennaio 1997.
La revisione del valore per il 1996 è conseguente alla stipula dei nuovi contratti collettivi dell’area della dirigenza medica e veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale, relativi ai bienni economici 1994-1995 e 1996-1997, pubblicati dopo il decreto ministeriale del 1996. Poiché tali contratti hanno introdotto nuovi assetti retributivi e giuridici, è stato necessario individuare una nuova "qualifica iniziale" di riferimento per determinare la retribuzione annua della categoria, secondo l’articolo 5 della legge 10 maggio 1982, n. 251.
Importi rivalutati per il 1996 e per il 1997
Dai calcoli effettuati risultano i seguenti valori:
- la retribuzione iniziale 1995 dei medici radiologi ospedalieri è variata del 14,58% rispetto alla precedente retribuzione del 1990, anziché del 10,05% stimato in base ai dati allora disponibili;
- ne deriva la nuova retribuzione convenzionale per il 1996, fissata in lire 53.914.000 in luogo di lire 51.783.000;
- la retribuzione iniziale 1996 dei medici radiologi ospedalieri risulta superiore del 10,73% rispetto alla retribuzione iniziale 1995;
- poiché la variazione supera la soglia del 10% prevista dall’articolo 20, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, il decreto stabilisce anche la retribuzione convenzionale per il 1997, pari a lire 59.699.000.
Ricalcolo delle rendite e riparto delle competenze
Gli importi delle rendite dirette e di quelle ai superstiti liquidate dal 1° gennaio 1996, nonché delle rendite già in godimento a tale data e riliquidate con la medesima decorrenza, devono essere ricalcolati sulla base della retribuzione annua di lire 53.914.000.
Parimenti:
- le rendite dirette e ai superstiti liquidate nel corso del 1997 devono essere ricalcolate sulla base di lire 59.699.000;
- le rendite dirette e ai superstiti in essere al 1° gennaio 1997 devono essere riliquidate sulla medesima base di lire 59.699.000;
- in via eccezionale, la Direzione Centrale per i Servizi Informativi Automatizzati provvede anche al ricalcolo dell’antibiennio nel frattempo maturato;
- le Sedi devono ricalcolare gli assegni in caso di morte liquidati in favore dei superstiti negli anni 1996 e 1997.
Base per le nuove liquidazioni e importi per i superstiti
Fino a nuova determinazione della retribuzione annua, l’importo di lire 59.699.000 deve essere assunto come base per la liquidazione delle rendite di nuova costituzione e degli assegni ai superstiti in caso di morte.
La circolare richiama le percentuali previste dal Testo Unico per il calcolo degli assegni ai superstiti:
- un terzo della retribuzione, in caso di sopravvivenza del coniuge con figli aventi i requisiti di cui al n. 2 dell’articolo 85 del T.U.;
- un quarto, in caso di sopravvivenza del solo coniuge o dei soli figli aventi i requisiti previsti;
- un sesto, negli altri casi contemplati dall’articolo 85 del T.U.
Surroga, regresso e aggiornamento dei valori capitali
Per l’adeguamento delle richieste di rimborso giudiziali e stragiudiziali nei procedimenti di surroga e di regresso in corso, il valore capitale e il montante dei ratei pregressi devono essere riferiti al 1° gennaio 1997. Le Unità operative devono quindi procedere al conteggio dei ratei fino al 31 dicembre.
Quando lo stato del giudizio lo consenta, le competenti Avvocature devono chiedere il rinvio delle cause, sia in primo grado sia in appello, per consentire l’aggiornamento degli importi già richiesti.
Punti principali
Nuova retribuzione annua convenzionale
Il decreto ministeriale 26 febbraio 1998 stabilisce la retribuzione annua da assumere a base per la liquidazione delle rendite dei medici interessati e dei superstiti. Gli importi sono fissati in lire 53.914.000 con decorrenza 1° gennaio 1996 e in lire 59.699.000 con decorrenza 1° gennaio 1997.
Motivo della modifica dei valori 1996 e 1997
La revisione della retribuzione 1996 deriva dalla stipula e pubblicazione dei nuovi contratti collettivi dell’area dirigenza medica e veterinaria del SSN, che hanno introdotto nuovi assetti retributivi e giuridici e imposto la definizione della nuova qualifica iniziale di riferimento. Per il 1997 la nuova misura è conseguenza dell’aumento retributivo rilevato e del superamento della soglia del 10% prevista dalla legge n. 41/1986.
Ricalcolo delle rendite e competenze operative
Gli importi delle rendite dirette e ai superstiti liquidate dal 1° gennaio 1996, nonché di quelle già in godimento a quella data e riliquidate con la stessa decorrenza, devono essere ricalcolati sulla base di lire 53.914.000. Le rendite dirette e ai superstiti liquidate nel 1997, e quelle in essere al 1° gennaio 1997, vanno ricalcolate sulla base di lire 59.699.000. La Direzione Centrale per i Servizi Informativi Automatizzati cura anche il ricalcolo dell’antibiennio maturato; le Sedi provvedono invece al ricalcolo degli assegni in caso di morte liquidati ai superstiti negli anni 1996 e 1997.
Base per nuove liquidazioni e percentuali per i superstiti
Fino a nuova determinazione della retribuzione annua, l’importo di lire 59.699.000 costituisce la base per la liquidazione delle nuove rendite e degli assegni ai superstiti. Per questi ultimi la circolare richiama le percentuali del Testo Unico: un terzo con coniuge e figli aventi i requisiti previsti, un quarto con solo coniuge o solo figli aventi i requisiti, un sesto negli altri casi previsti dall’articolo 85 del T.U.
Surroga, regresso e aggiornamento valori capitali
Nei procedimenti di surroga e di regresso in corso, sia il valore capitale sia il montante dei ratei pregressi devono essere riferiti al 1° gennaio 1997. Le Unità operative devono conteggiare i ratei fino al 31 dicembre e, quando possibile, le Avvocature competenti devono chiedere il rinvio delle cause in primo grado e in appello per aggiornare gli importi già richiesti.
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