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Sentenza

Sentenza n. 688/2026 - Genova, Sezione 2

per l’annullamento della deliberazione del consiglio comunale n. 12 del 21 febbraio 2023, avente ad aggetto l’accordo di programma per la riqualificazione urbana e la ristrutturazione di aree ed edifici siti in zona T1 del PRG in variante allo tesso, comunicata il 9 marzo 2023, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti.

Giustizia amministrativa202300291

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia agli atti, rilevando che la dichiarazione di rinuncia era stata notificata e depositata. Non è stata esaminata la legittimità della deliberazione impugnata né sono stati scrutinati i motivi di ricorso. Le spese di giudizio sono state compensate per giusti motivi.

TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione del Consiglio comunale avente ad oggetto un accordo di programma per la riqualificazione urbana e la ristrutturazione di aree ed edifici in zona T1 del PRG, in variante allo stesso

Esito

ESTINZIONE

La controversia

La società ricorrente ha impugnato la deliberazione del Consiglio comunale e gli atti presupposti, connessi e conseguenti, chiedendone l'annullamento. Dal testo non emergono i motivi specifici di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha notificato e depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Richiamato quale fondamento processuale della definizione del giudizio.

  • art. 84 c.p.a.

    Disciplina la rinuncia al ricorso e i relativi effetti estintivi.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato nel quadro delle disposizioni processuali applicate alla definizione del giudizio.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione del giudizio in camera di consiglio nell'udienza straordinaria di smaltimento.

Massime di principio

  • La rinuncia agli atti del giudizio, quando dichiarata, notificata e depositata dalla parte ricorrente, determina l'estinzione del processo amministrativo, senza esame nel merito dell'atto impugnato e dei motivi di ricorso.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, le spese possono essere compensate quando il giudice ravvisi giusti motivi.

Come è indicizzato

MateriePiani attuativi e lottizzazioniPiani regolatori e variantiEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo

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