Sentenza del 24/05/2019 n. 14201 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato la decisione della CTR Piemonte che aveva annullato gli avvisi ICI relativi agli anni 2004-2006. Gli immobili ferroviari erano stati originariamente accatastati in categoria E/1, normalmente esente da ICI, sebbene fossero concretamente destinati anche a magazzini, uffici e altri usi commerciali o industriali, astrattamente riconducibili alle categorie D/7 e D/8. Il Comune sosteneva che il precedente giudicato riguardante l'accettazione del DOCFA del 2010 non fosse opponibile nel giudizio ICI, perché intervenuto tra parti diverse, e che la variazione catastale dovesse produrre effetti fiscali retroattivi secondo la L. n. 311 del 2004, art. 1, commi 336 e 337.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo del Comune, relativo alla motivazione apparente, ma ha accolto il secondo e il terzo motivo. Ha stabilito che la sentenza della CTP di Verbania non costituiva giudicato esterno opponibile al Comune, essendo stata pronunciata tra parti diverse e riguardando soltanto il rifiuto dell'Agenzia del Territorio di accettare il DOCFA. Inoltre, decorso inutilmente il termine di nove mesi previsto dalla L. n. 286 del 2006, tornava ad applicarsi la disciplina della L. n. 311 del 2004, con efficacia fiscale della nuova rendita dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello cui risaliva l'omessa denuncia catastale corretta, individuato nel caso concreto nel 1° gennaio 2004. La sentenza della CTR è stata cassata e la Corte ha deciso direttamente nel merito, rigettando il ricorso originario di RFI e quindi confermando la legittimità degli accertamenti ICI per le annualità contestate. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre RFI è stata condannata a rimborsare al Comune 10.000 euro per il giudizio di cassazione, oltre accessori.
Norme richiamate
Codice civile, art. 2909
L'autorità della cosa giudicata fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.
Il giudicato esterno può produrre effetti soltanto nei confronti dei soggetti che hanno partecipato al precedente giudizio, o dei loro aventi causa. Una sentenza pronunciata tra RFI e l'Agenzia del Territorio non era quindi vincolante per il Comune.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5
In presenza di variazioni permanenti dell'immobile, l'imponibile ICI può essere determinato anche sulla base di una rendita presunta, restando a carico del contribuente l'obbligo di richiedere il corretto aggiornamento catastale.
Legge n. 311 del 2004, art. 1, commi 336 e 337
Le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite a seguito della notificazione della richiesta del Comune producono effetto fiscale [...] a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale.
Quando il Comune segnala una difformità tra classamento catastale e situazione reale e il titolare non provvede tempestivamente all'aggiornamento, la nuova rendita può avere efficacia fiscale anche per annualità precedenti, secondo la decorrenza stabilita dalla legge.
Legge n. 286 del 2006, art. 2, commi 40-44
Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora presentino autonomia funzionale e reddituale.
Le porzioni di immobili appartenenti alle categorie E, ma autonomamente utilizzabili per finalità commerciali, industriali o d'ufficio, devono essere riclassificate e non possono beneficiare dell'esenzione collegata alla categoria E. Il termine di nove mesi per l'aggiornamento, se inutilmente decorso, comporta l'applicazione della disciplina della L. n. 311 del 2004.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 4 e 5
La cassazione può intervenire per motivazione apparente o per omesso esame di un fatto decisivo, ma non per il semplice difetto di sufficienza della motivazione. Nel caso concreto la motivazione della CTR, sebbene sintetica, era comprensibile; il problema decisivo riguardava invece l'erronea applicazione del giudicato e della disciplina catastale.
Massime di principio
- L'esenzione ICI o IMU collegata a una categoria catastale non opera automaticamente se l'immobile è concretamente utilizzato, anche solo in parte, per attività commerciali, industriali o d'ufficio con autonomia funzionale e reddituale.
- Il proprietario o titolare di diritti reali deve provvedere tempestivamente all'aggiornamento catastale quando la destinazione effettiva dell'immobile non corrisponde al classamento esistente. L'omissione può consentire al Comune di recuperare l'imposta per annualità pregresse.
- Un giudicato ottenuto in una controversia contro l'Agenzia del Territorio non vincola automaticamente il Comune in un successivo giudizio tributario, se il Comune non era parte di quel processo.
- Quando il contribuente non adempie alla richiesta di aggiornamento entro il termine previsto dalla normativa speciale, può applicarsi la procedura ordinaria di revisione catastale prevista dalla L. n. 311 del 2004, con possibile efficacia retroattiva della nuova rendita ai fini impositivi.
- La qualificazione catastale deve riflettere la situazione sostanziale e l'uso effettivo dell'immobile; la sola permanenza formale nella categoria E/1 non è sufficiente a escludere l'imposizione.
- Gli atti di accertamento devono indicare correttamente la procedura normativa utilizzata e le ragioni concrete della variazione catastale, ma tale esigenza non impedisce il recupero dell'imposta quando la contestazione è fondata su una concreta difformità d'uso e sull'inadempimento del contribuente.
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