L.R. Calabria 41/2011
Norme per l'abitare sostenibile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge Calabria disciplina criteri e strumenti per l’edilizia sostenibile: integrazione negli strumenti urbanistici, risparmio idrico ed energetico, uso di materiali ecocompatibili, certificazione di sostenibilità, incentivi e sanzioni. Molte misure richiedono regolamenti attuativi e atti di Giunta; restano applicabili fino all’eventuale abrogazione o sostituzione da norme successive.
Norme regionali calabresi per l’abitare sostenibile, l’efficienza energetica e la certificazione degli edifici
Norme per l’abitare sostenibile in Calabria
La legge promuove la sostenibilità ambientale e il risparmio energetico nelle trasformazioni territoriali, nelle nuove costruzioni, nel recupero edilizio e nella riqualificazione urbana in Calabria. La disciplina si coordina con la normativa urbanistica, edilizia ed energetica vigente e con i principi europei richiamati dal testo.
Finalità e definizioni
La Regione mira a favorire interventi edilizi pubblici e privati che:
- minimizzino consumi energetici e di risorse;
- riducano gli impatti ambientali;
- garantiscano benessere e salute degli occupanti;
- tutelino l’identità storico-culturale degli insediamenti;
- valorizzino materiali locali e soluzioni costruttive innovative;
- promuovano formazione e sensibilizzazione in materia di bioedilizia.
Ai fini della legge sono definiti gli interventi di edilizia sostenibile e alcuni concetti tecnici rilevanti, tra cui fattori climatici, fattori ambientali naturali, fattori di rischio ambientale artificiale e valutazione del ciclo di vita di edifici e prodotti.
Riparto delle funzioni tra Regione, Province e Comuni
La Regione svolge il ruolo centrale di indirizzo e coordinamento: incentiva l’edilizia sostenibile nei propri piani, approva linee guida sul risparmio idrico e sui criteri energetici, redige capitolato prestazionale e prezzario, aggiorna il sistema di certificazione, definisce il disciplinare tecnico e le modalità di accesso agli incentivi, cura la formazione e irroga le sanzioni.
Le Province concorrono soprattutto tramite incentivi nei propri programmi e formazione degli operatori.
I Comuni devono adeguare strumenti urbanistici e regolamenti edilizi ai contenuti della legge entro sei mesi dall’approvazione del regolamento di attuazione; decorso inutilmente il termine, le definizioni della legge sostituiscono le difformi definizioni comunali. I Comuni concedono gli incentivi, controllano gli interventi e possono revocare i titoli abilitativi nei casi previsti.
Regione ed enti locali devono applicare i principi dell’edilizia sostenibile anche ai propri edifici e adeguare il patrimonio esistente.
Sostenibilità ambientale nella pianificazione territoriale
Tutti gli strumenti di governo del territorio, dalla pianificazione regionale a quella comunale esecutiva, devono contenere indicazioni idonee a perseguire la sostenibilità delle trasformazioni territoriali e urbane.
Il processo di pianificazione deve garantire, tra l’altro:
- sviluppo armonico del territorio e dei tessuti urbani;
- compatibilità tra trasformazioni e sicurezza, integrità fisica e identità storico-culturale;
- valorizzazione delle risorse identitarie e delle produzioni locali;
- miglioramento della qualità ambientale e della salubrità degli insediamenti;
- riduzione della pressione sui sistemi naturali;
- limitazione del consumo di nuovo suolo, privilegiando recupero, riuso, sostituzione e riqualificazione di aree degradate.
Le ricognizioni territoriali devono includere analisi dei fattori climatici, delle risorse idriche ed energetiche, dei rischi ambientali e naturali e delle risorse e produzioni locali. I piani devono inoltre contenere norme e parametri per migliorare il microclima degli insediamenti, con attenzione a coperture naturali, barriere verdi, permeabilità dei suoli, minimo deflusso vitale, densità arborea e arbustiva, albedo, orientamento e forma degli edifici.
La legge prevede anche specifiche cartografie di settore:
- la Regione deve predisporre e trasferire la carta dei contesti localizzati e quella delle potenzialità energetiche;
- la Provincia deve predisporre le carte dei rischi ambientali artificiali, dei rischi ambientali naturali e dei fattori climatici;
- il Comune deve predisporre e aggiornare la carta del soleggiamento e dei venti, la carta delle potenzialità energetiche e le revisioni del regolamento edilizio.
Le carte devono basarsi su dati sperimentali del territorio, oppure su dati di enti di ricerca accreditati nazionali o europei.
Risparmio idrico
La Giunta regionale individua criteri e modalità per salvaguardare le risorse idriche e usarle razionalmente, con misure su:
- controllo della qualità e dell’efficienza delle reti di distribuzione;
- standard di consumo di acqua potabile e di scarico in fognatura;
- depurazione naturale;
- recupero delle acque piovane e grigie.
Negli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione degli edifici esistenti indicati dal DPR 380/2001 è previsto, salvo esclusione motivata e assentita dal Comune, l’uso delle acque piovane per usi compatibili mediante sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione integrativi.
Risparmio energetico e approvvigionamento energetico
La Giunta regionale definisce criteri e modalità per il risparmio energetico e per l’approvvigionamento delle risorse energetiche ad uso degli edifici.
Sul risparmio energetico la disciplina riguarda in particolare:
- standard di riferimento per consumi invernali ed estivi, acqua calda sanitaria e illuminazione;
- valorizzazione delle risorse territoriali e ambientali;
- integrazione sito-involucro;
- interventi su albedo e verde per ridurre l’effetto isola di calore;
- interventi sugli involucri, sugli impianti e sui sistemi di illuminazione.
L’approvvigionamento energetico deve privilegiare:
- uso esteso delle fonti rinnovabili per energia termica ed elettrica, anche con sistemi centralizzati;
- sistemi di riscaldamento centralizzati per singoli edifici o gruppi di edifici;
- cogenerazione e trigenerazione coerenti con il fabbisogno territoriale;
- integrazione degli impianti con gli edifici o con il quartiere.
I criteri sono demandati a regolamento, in coerenza con il D.lgs. 192/2005, gli aggiornamenti nazionali e il Piano energetico ambientale regionale.
Materiali, tecnologie e gestione dei rifiuti edili
Nelle opere rientranti nella legge devono essere usati materiali, componenti edilizi e tecnologie costruttive ecologicamente compatibili, riciclabili o riciclati, di provenienza locale ove possibile, con ridotti consumi energetici e basse emissioni incorporate, e idonei a tutelare salute e benessere.
La Giunta regionale disciplina anche la gestione sostenibile del ciclo dei rifiuti da demolizione, costruzione e sbancamento, in coerenza con la normativa nazionale sui rifiuti. Il testo consolidato prevede:
- parametri tecnici per classificare la sostenibilità ambientale dell’opera anche in relazione alla dismissione finale;
- regole tecniche per progettazione e organizzazione dei cantieri;
- accordi di programma per azioni coordinate tra pubbliche amministrazioni, privati e associazioni di categoria;
- modalità di gestione efficiente, economica e trasparente dei rifiuti;
- promozione di sistemi e processi di gestione sostenibile;
- criteri tecnici per selezione e trattamento dei materiali riciclati, una volta cessata la qualifica di rifiuto ai sensi dell’art. 184-ter del D.lgs. 152/2006;
- promozione di tecniche e tecnologie che favoriscano il riciclaggio a fine vita dell’opera;
- attività di ricerca, sensibilizzazione e incentivazione dell’uso di materiali di riciclo.
Certificazione di sostenibilità degli edifici
La certificazione di sostenibilità è un sistema di procedure univoche e normalizzate che valuta sia il progetto sia l’edificio realizzato, nelle fasi di costruzione e di esercizio.
La certificazione è:
- obbligatoria per gli interventi realizzati da enti pubblici o con finanziamento pubblico;
- volontaria negli altri casi;
- coordinata con la certificazione energetica obbligatoria prevista dal D.lgs. 192/2005, che resta comunque dovuta.
Il certificato è rilasciato dalla Regione Calabria o da un organismo accreditato, estraneo a progettazione e direzione lavori, su richiesta del proprietario o del soggetto attuatore; l’esito è esposto in edificio mediante apposita targa visibile.
La Giunta regionale definisce il sistema di procedure, i controlli, le sanzioni, la modulistica e il sistema di accreditamento dei certificatori. La Regione, tramite il Comune competente, effettua controlli a campione sui soggetti accreditati e sugli interventi, in corso d’opera o entro cinque anni dalla fine lavori dichiarata.
Se emergono difformità, il Comune ordina gli interventi per rendere l’edificio conforme; se la conformità non viene raggiunta, revoca la certificazione.
Disciplinare tecnico e linee guida
La Giunta regionale approva un disciplinare tecnico per la valutazione della sostenibilità degli edifici e le linee guida per il suo utilizzo, con la partecipazione di rappresentanti delle professioni e dei settori produttivi interessati.
Il disciplinare:
- individua requisiti di riferimento per aree di valutazione;
- stabilisce metodi di verifica e sistema di ponderazione;
- serve a certificare il livello di sostenibilità degli interventi edilizi;
- consente di graduare gli incentivi economici;
- può fissare soglie minime sotto le quali non sono rilasciate certificazioni né concessi incentivi;
- costituisce riferimento per gli strumenti edilizi e urbanistici comunali.
Le aree di valutazione riguardano in particolare:
- qualità ambientale degli spazi esterni;
- risparmio delle risorse naturali;
- riduzione dei carichi ambientali;
- qualità ambientale degli spazi interni;
- qualità della gestione e del servizio;
- integrazione con il sistema della mobilità collettiva.
Le linee guida devono contenere indicazioni per l’analisi del sito, modalità applicative, metodi di calcolo, strumenti di verifica, strategie di riferimento, esempi tecnici, modulistica e sistemi informatizzati.
Parametri edilizi e deroghe per l’edilizia sostenibile
Per le nuove costruzioni e per il recupero degli edifici esistenti, in deroga ai regolamenti edilizi comunali e nel rispetto della normativa sismica, paesaggistica e della difesa del suolo, alcuni elementi non sono computati ai fini di volumi, superfici, distanze, rapporti di copertura, contributo di costruzione e standard urbanistici.
Sono esclusi dal computo, tra l’altro:
- maggiori spessori di murature esterne oltre 30 cm;
- maggiori spessori di solai intermedi e di copertura oltre 20 cm;
- serre solari entro il 15% della superficie utile delle unità abitative;
- volumi e superfici necessari a migliorare isolamento termico e acustico, inerzia termica, captazione solare, ombreggiamento estivo, ventilazione e raffrescamento naturali.
Sono inoltre consentite modificazioni delle altezze di colmo e di gronda e delle falde per favorire l’insolazione e l’uso dell’energia solare, con limiti specifici per l’altezza del sottotetto e per i comuni oltre 800 metri sul livello del mare.
La disciplina si applica anche a determinate variazioni di altezze e distanze, nonché al calcolo della superficie utile per l’edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata. Resta ferma la salvaguardia degli elementi costruttivi e decorativi di pregio storico-artistico negli edifici esistenti.
Per gli interventi realizzati ai sensi della legge non è consentita la riduzione degli spessori né la trasformazione dei volumi ottenuti con le deroghe.
I regolamenti edilizi comunali devono inoltre prevedere che l’installazione di impianti tecnologici per il risparmio energetico sia attività libera, non soggetta a permesso di costruire, DIA o SCIA, salva la possibilità di assoggettarla a DIA o SCIA in specifiche zone del territorio comunale.
Incentivi, premialità e contributi
I Comuni devono prevedere incentivi per chi realizza interventi di edilizia sostenibile secondo il regolamento e il disciplinare tecnico. Gli incentivi possono consistere in:
- riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria o del costo di costruzione, in misura crescente da almeno il 30% in funzione delle prestazioni di sostenibilità;
- eventuale riduzione dell’ICI e di altre imposte comunali sugli immobili, nei limiti consentiti;
- incrementi volumetrici dal 10% al 20% per nuova edificazione, ampliamento, sostituzione e ristrutturazione, nel rispetto dei limiti di densità e distanza fissati dalla normativa statale.
Gli incrementi volumetrici non costituiscono variante agli strumenti urbanistici generali. Gli incentivi vanno graduati privilegiando sostituzione edilizia e riqualificazione di quartieri energivori o ambientalmente incompatibili, escludendo i contesti storici di valore.
La Regione e gli enti locali devono comunque attivarsi per consentire agli interventi di accedere anche agli incentivi nazionali in materia di efficienza energetica e fonti rinnovabili. Gli incentivi previsti dalla legge sono cumulabili con altri contributi nei limiti della disciplina nazionale sulla cumulabilità.
Formazione, informazione e supporto tecnico
La Regione, le Province, i Comuni e altri soggetti pubblici e privati promuovono iniziative di diffusione della cultura dell’edilizia sostenibile, tra cui:
- corsi di formazione per enti locali, imprese e professionisti;
- concorsi di idee o di progettazione;
- progetti pilota in aree sensibili.
Gli enti possono utilizzare risorse già assegnate alla formazione professionale, nel rispetto della normativa di settore.
Sanzioni e controlli
I soggetti abilitati alla certificazione decadono dall’accreditamento se perdono i requisiti richiesti o se rilasciano certificazioni illegittime. La Regione segnala la decadenza all’ordine professionale competente.
Se i controlli evidenziano irregolarità documentali o non conformità non sanabili, la Regione revoca la certificazione di sostenibilità. Il Comune, previa diffida, revoca il titolo abilitativo se nell’opera si è beneficiato degli incrementi volumetrici previsti dalla legge. In tali casi sono revocati anche gli eventuali incentivi concessi.
Osservatorio sulle politiche abitative
Presso l’Osservatorio sulle politiche abitative è istituito il Centro Regionale per l’applicazione dei protocolli di valutazione della sostenibilità degli edifici, delle linee guida e dei regolamenti attuativi.
L’Osservatorio svolge funzioni di supporto e coordinamento, in particolare:
- predispone il disciplinare tecnico e le linee guida;
- definisce le procedure per le sanzioni;
- predispone criteri, tempi e modalità per gli incentivi;
- predispone gli atti per il prezzario;
- istituisce uno sportello informativo e un portale internet;
- aggiorna le banche dati del S.I.T.O. e monitora l’attuazione.
Presso l’Osservatorio è tenuto l’elenco dei certificatori abilitati alla certificazione energetica e alla sostenibilità ambientale.
Disposizioni finanziarie e finali
Per l’anno 2011 la legge quantifica gli oneri in 100.000 euro, con copertura mediante riduzione del fondo indicato nel bilancio regionale 2011. Per gli anni successivi la copertura è demandata alle leggi di bilancio e finanziarie regionali.
La Giunta è autorizzata a disporre le necessarie variazioni contabili.
Disposizioni transitorie e attuazione
Entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge la Giunta regionale deve:
- definire i criteri e le modalità per il risparmio idrico;
- adottare il disciplinare tecnico e le linee guida per la valutazione degli edifici residenziali;
- stabilire criteri, tempi e modalità per gli incentivi.
Entro sei mesi dall’entrata in vigore del regolamento di attuazione la Giunta deve:
- predisporre il prezzario;
- definire il sistema di certificazione e l’accreditamento dei soggetti certificatori, nonché i controlli;
- adottare il disciplinare tecnico e le linee guida per il recupero degli edifici residenziali;
- definire le procedure di dettaglio per le sanzioni.
Fino all’approvazione del sistema di certificazione regionale continua ad applicarsi la disciplina statale richiamata e il regolamento regionale 24/2007.
Clausola valutativa e decorrenza
Dopo tre anni dall’entrata in vigore e con cadenza almeno triennale, la Giunta regionale deve riferire all’Assemblea sullo stato di attuazione della legge, con dati su contributi, strumenti cartografici, incentivi, finanziamenti, formazione, impatto sul settore e criticità applicative.
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
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