L.R. Calabria 38/2011
Modifica della legge regionale 14 febbraio 1996. n. 3.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Calabria n. 38/2011 modifica la legge regionale n. 3/1996 sul trattamento indennitario dei consiglieri regionali: riduce a 200 euro la soglia di trattenuta richiamata dall’art. 3, riformula la disciplina dell’indennità di fine mandato e abroga gli articoli sul vitalizio. Le nuove regole, salvo l’art. 1, si applicano dalla decima legislatura; restano salvi i diritti già maturati alla fine della nona legislatura e il rimborso dei contributi per chi non ha maturato i requisiti.
Modifica del trattamento indennitario dei consiglieri regionali della Calabria e disciplina transitoria sul vitalizio
Modifica del trattamento indennitario dei consiglieri regionali della Calabria
La legge regionale interviene sulla disciplina del trattamento indennitario degli eletti al Consiglio regionale della Calabria, modificando la legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3. L’assetto risultante riguarda soprattutto la trattenuta collegata all’indennità di carica, l’indennità di fine mandato e la soppressione della vecchia disciplina dell’assegno vitalizio.
Interventi sulla disciplina economica dei consiglieri
La legge riduce il parametro economico richiamato dall’art. 3 della l.r. n. 3/1996, sostituendo le parole «ad euro 400,00» con «a 200,00 euro». Si tratta di una modifica puntuale che incide sulla misura indicata nel comma 2 dell’articolo richiamato.
Indennità di fine mandato e trattenuta obbligatoria
La rubrica del capo IV della l.r. n. 3/1996 viene sostituita con «Indennità di fine mandato», segnando il passaggio dalla precedente impostazione centrata anche sull’assegno vitalizio a un regime riferito alla sola indennità di fine mandato.
L’art. 8 della legge del 1996 viene sostituito con una nuova disciplina che prevede, sull’indennità di carica di cui all’art. 1, lett. f), una trattenuta obbligatoria del 4 per cento, calcolata al netto delle ritenute fiscali, quale contributo per la corresponsione dell’indennità di fine mandato.
Regime transitorio e salvaguardia dei diritti maturati
La legge contiene una disciplina transitoria per evitare effetti pregiudizievoli sui soggetti che hanno già versato i contributi previsti dalla precedente normativa.
Restano applicabili le disposizioni dell’art. 8 e degli artt. 14-23 della l.r. n. 3/1996 in favore:
- di coloro che hanno versato o versano i relativi contributi;
- e che, alla fine della nona legislatura, siano comunque in possesso dei requisiti minimi per l’erogazione dell’assegno vitalizio;
- oppure dell’eventuale familiare superstite.
Per il consigliere che, alla fine della nona legislatura, non abbia maturato i requisiti per il conseguimento dell’assegno vitalizio ai sensi della l.r. n. 3/1996, è riconosciuto il diritto alla restituzione integrale dei contributi versati, senza rivalutazione monetaria né interessi.
Abrogazioni
Sono abrogati gli articoli da 14 a 23 della l.r. 14 febbraio 1996, n. 3. La legge quindi elimina la disciplina normativa del vecchio assegno vitalizio, pur facendo salvi, tramite la disciplina transitoria, i diritti già maturati e alcune situazioni soggettive connesse ai contributi versati.
Decorrenza ed entrata in vigore
La legge produce i suoi effetti, salvo l’art. 1, a decorrere dalla decima legislatura del Consiglio regionale della Calabria. L’entrata in vigore formale coincide invece con il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Attualità della norma
La disciplina è da considerarsi in larga parte superata e non più utile in pratica, perché riferita a una fase istituzionale già conclusa (nona e decima legislatura) e a istituti, come l’assegno vitalizio, successivamente abrogati o esauriti nei loro effetti applicativi.
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