L.R. Calabria 36/2011
Riduzione dei costi della politica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge riduce e razionalizza varie dotazioni di personale, strutture di supporto e consulenze degli organi regionali, incidendo su gruppi consiliari, Giunta, uffici di gabinetto e stampa, segretariato generale e comitati speciali. Abroga inoltre alcune precedenti disposizioni e una legge istitutiva di commissione consiliare. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURC; alcune riduzioni operano dalla scadenza dei rapporti in essere o dal rinnovo delle commissioni.
Riduzione dei costi della politica e contenimento delle dotazioni di gruppi e strutture regionali
Riduzione dei costi della politica nella Regione Calabria
La legge regionale interviene sulla disciplina organizzativa e finanziaria di gruppi consiliari, struttura della Giunta, uffici di supporto e consulenze, con l’obiettivo di contenere le spese connesse al funzionamento degli organi regionali. La disciplina si applica alla Regione Calabria e, per alcune previsioni, produce effetti solo su rapporti o rinnovi successivi all’entrata in vigore.
Gruppi consiliari e spese di funzionamento
Viene ridotto del 10% il parametro relativo ai fondi assegnati per il personale appartenente a ciascun gruppo consiliare. La norma incide sul finanziamento dei gruppi, con effetto di contenimento permanente della relativa dotazione.
Strutture ausiliarie dei Dipartimenti e uffici di supporto della Giunta
Per ciascun Dipartimento è istituita una struttura ausiliaria di stretta collaborazione del responsabile, composta da tre unità. Le funzioni comprendono segreteria, coordinamento e programmazione, indirizzi e verifiche, nonché relazioni con il pubblico. La Giunta regionale definisce il livello di responsabilità della struttura, i compiti, le attribuzioni e l’assegnazione di personale e mezzi necessari.
Ufficio di Gabinetto e contenimento delle dotazioni
La rubrica relativa al “Gabinetto” è sostituita da “Ufficio di Gabinetto” e la dotazione prevista viene ridotta da sei a cinque unità. È inoltre prevista una ulteriore razionalizzazione delle dotazioni di struttura, con riduzione del numero di componenti in alcuni casi da sei a cinque, da cinque a quattro e da quattro a tre. La riduzione non si applica se, per il minor contributo lavorativo richiesto a tutti i componenti, si determina una decurtazione proporzionale dell’indennità complessiva di struttura pari all’indennità percepita da una unità.
Ufficio Stampa della Giunta regionale
L’Ufficio Stampa della Giunta regionale è istituito come struttura composta da personale iscritto all’albo nazionale dei giornalisti. Il personale può provenire da amministrazioni pubbliche, anche in comando o fuori ruolo, oppure dall’esterno della pubblica amministrazione, purché in possesso dei titoli professionali previsti dalla normativa statale. L’utilizzo avviene nei limiti delle risorse di bilancio disponibili e il contingente è definito con deliberazione della Giunta. I giornalisti sono assoggettati al regime previsto dalla normativa regionale richiamata per uniformarne il trattamento a quello dei giornalisti dell’Ufficio Stampa del Consiglio regionale. I commi abrogati sopprimono la precedente disciplina non più compatibile.
Segretariato generale e riduzione delle unità
La struttura speciale del Segretariato generale è rideterminata in tre unità di personale, di cui due possono essere esterne alla pubblica amministrazione. Inoltre, la dotazione prevista per una diversa struttura richiamata dalla legge viene ridotta da cinque a quattro unità e, per un ulteriore assetto organizzativo, da tre a due unità. Anche qui la riduzione non opera se comporta una decurtazione proporzionale dell’indennità complessiva di struttura pari all’indennità di una unità.
Consulenze dei comitati speciali
Per i contratti di consulenza dei comitati speciali, alla loro naturale scadenza e con riferimento agli esercizi finanziari 2012/2013, il rinnovo è consentito solo entro il limite massimo del 50% della somma iscritta in bilancio per il 2011. La riduzione decorre dalla scadenza naturale dei contratti in essere alla data di entrata in vigore della legge.
Abrogazioni e ricadute sugli organi consiliari
È abrogata la legge regionale istitutiva della Commissione consiliare “Politiche comunitarie e relazioni esterne”; l’effetto dell’abrogazione decorre dal rinnovo delle commissioni consiliari previsto dal regolamento interno del Consiglio regionale. È inoltre abrogato l’articolo 10 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Alcune disposizioni hanno effetto differito o limitato nel tempo, in particolare quelle sui rinnovi dei contratti di consulenza per gli esercizi 2012/2013 e sull’abrogazione della commissione consiliare al momento del rinnovo delle commissioni.
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