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Legge

L.R. Calabria 40/2011

Partecipazione alla costituzione della Fondazione Francesco Fortugno.

Normativa regionaleL.R. Calabria 40/2011Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina la partecipazione del Consiglio regionale della Calabria, quale socio fondatore, alla Fondazione Francesco Fortugno, definendone finalità, assetto costitutivo e coperture finanziarie. Prevede contributi per patrimonio, funzionamento e iniziative, con risorse a valere sul bilancio 2012 e successivi. La norma è riferita alla costituzione e ai finanziamenti della Fondazione, quindi ha rilievo soprattutto per gli esercizi successivi al 2011-2012.

Partecipazione del Consiglio regionale della Calabria alla Fondazione Francesco Fortugno

Partecipazione alla Fondazione Francesco Fortugno

La legge autorizza il Consiglio regionale della Calabria a partecipare, come socio fondatore, alla costituenda Fondazione Francesco Fortugno. La disciplina riguarda esclusivamente l’ambito regionale calabrese e regola la costituzione dell’ente, i soggetti fondatori, lo scopo istituzionale e le relative coperture finanziarie.

Costituzione e soggetti fondatori

La Fondazione Francesco Fortugno deve essere costituita con atto pubblico secondo la normativa vigente. I soci fondatori individuati dalla legge sono:

  • il Consiglio regionale della Calabria;
  • la famiglia degli eredi di Francesco Fortugno, considerata complessivamente come unico soggetto giuridico.

Finalità della Fondazione

Lo scopo della Fondazione consiste nella promozione, nel coordinamento e nello sviluppo di iniziative culturali, di studio, ricerca, istruzione, formazione, assistenza e solidarietà sociale. Rientrano inoltre tra le finalità la tutela dei diritti civili e la diffusione della cultura della legalità, con l’obiettivo di favorire il progresso scientifico, sociale, culturale e civile nel solco del pensiero e dell’azione di Francesco Fortugno.

Adesione dell’ente e atti costitutivi

Il Presidente del Consiglio regionale, oppure un suo delegato, sentito l’Ufficio di Presidenza, sottoscrive lo statuto e l’atto costitutivo della Fondazione e compie gli atti necessari a perfezionare la partecipazione dell’ente.

Regime finanziario e contributi

Il Consiglio regionale concorre alla costituzione del patrimonio della Fondazione dopo la conclusione del procedimento costitutivo, utilizzando le risorse previste nel bilancio 2012 e allocate all’UPB 8.1.01.02, relativa ai fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese in conto capitale.

Per le spese di funzionamento e per particolari iniziative coerenti con le finalità statutarie, il Consiglio regionale può erogare contributi determinati con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza. Gli oneri relativi sono coperti, nei limiti delle disponibilità finanziarie, con le risorse allocate nei capitoli 2 e 5 previste nel bilancio di previsione del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2012 e successivi.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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