L.R. Calabria 39/2011
Tracciabilità informatica del procedimento amministrativo e misure per la trasparenza,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, per la Regione Calabria, la tracciabilità informatica dei procedimenti amministrativi, l’istituzione della banca dati unica dei procedimenti, obblighi di pubblicazione e monitoraggio dei tempi, misure cautelari per alcuni dipendenti e regole di tracciabilità delle sovvenzioni regionali. Prevede revoca, restituzione e sanzioni per l’uso difforme delle provvidenze; la misura di esclusione dura cinque anni dall’accertamento.
Tracciabilità informatica dei procedimenti amministrativi e trasparenza delle provvidenze regionali in Calabria
Tracciabilità informatica e trasparenza amministrativa nella Regione Calabria
La legge regionale disciplina, per il territorio della Regione Calabria, l’informatizzazione dei procedimenti amministrativi, la trasparenza dell’attività amministrativa e la tracciabilità dell’utilizzo delle provvidenze economiche regionali. L’obiettivo dichiarato è rafforzare efficienza, controllo, legalità e conoscibilità degli atti, nel rispetto della normativa statale su accesso, protezione dei dati personali e amministrazione digitale.
Tracciabilità dei procedimenti amministrativi
Ogni procedimento amministrativo di competenza regionale deve essere dotato di adeguati supporti informatici, così da rendere conoscibile agli interessati ogni atto. La conoscenza e l’estrazione degli atti possono avvenire, a scelta dell’interessato, in forma cartacea o magnetica, nel rispetto delle regole sull’accesso ai documenti amministrativi e sulla tutela dei dati personali.
La Regione assicura inoltre la disponibilità, gestione, accesso, trasmissione, conservazione e fruibilità dell’informazione in modalità digitale, mediante misure informatiche, tecnologiche e procedurali di sicurezza conformi al Codice dell’amministrazione digitale.
Banca dati unica dei procedimenti amministrativi
I procedimenti amministrativi sono conoscibili attraverso la Banca Dati Unica dei Procedimenti Amministrativi Informatizzati (BDU-PAI). I testi integrali dei singoli atti devono essere riversati nella banca dati, a cura dell’ufficio regionale competente presso la Presidenza della Giunta regionale, entro dieci giorni dall’emissione.
Entro il 31 gennaio di ogni anno, l’Ufficio di Presidenza della Giunta regionale elabora i dati statistici sullo stato dei procedimenti amministrativi e li trasmette al Consiglio regionale. Tutti gli enti pubblici e i soggetti privati che, a qualsiasi titolo, partecipano a procedimenti amministrativi di competenza regionale sono tenuti a collaborare all’informatizzazione degli atti.
Regolamento attuativo sulla gestione informatica
La Giunta regionale deve approvare, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, un regolamento sulla gestione informatica e sulla tracciabilità del procedimento amministrativo di competenza regionale. Un ulteriore regolamento, sempre da emanarsi entro sei mesi, deve individuare le informazioni rilevanti ai fini della pubblicazione e le modalità applicative degli obblighi di trasparenza.
Responsabilità dei dipendenti regionali
I dipendenti pubblici incaricati di funzioni pubbliche regionali cui sia imputabile l’omissione o il ritardo del procedimento possono essere assoggettati a sanzioni pecuniarie secondo le procedure e nella misura previste dai contratti collettivi nazionali e decentrati. Resta ferma ogni eventuale responsabilità civile, penale, amministrativa e disciplinare. Le somme riscosse confluiscono nel fondo di produttività del personale.
Misure di trasparenza sui procedimenti e sui siti istituzionali
La Regione, nonché gli enti, istituti o aziende dipendenti o strumentali, devono pubblicare sui rispettivi siti istituzionali, con criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, le informazioni sui procedimenti amministrativi di competenza.
In particolare, la pubblicazione riguarda:
- autorizzazioni o concessioni;
- scelta del contraente per lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta;
- concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e altri vantaggi economici;
- concorsi e prove selettive per assunzioni e progressioni di carriera.
Le amministrazioni devono inoltre monitorare periodicamente il rispetto dei tempi procedimentali, anche per evidenziare eventuali anomalie.
Rapporti con i cittadini e accesso telematico
Le amministrazioni devono rendere noto almeno un indirizzo di posta elettronica certificata, attraverso il quale il cittadino possa trasmettere le istanze previste dall’articolo 38 del d.P.R. n. 445/2000 e ricevere informazioni sui provvedimenti e procedimenti che lo riguardano.
Attraverso gli strumenti di identificazione informatica previsti dal Codice dell’amministrazione digitale, possono inoltre rendere accessibili agli interessati le informazioni sui provvedimenti e procedimenti amministrativi, compresi lo stato della procedura, i relativi tempi e l’ufficio competente in ciascuna fase.
Trasferimento cautelativo e sospensione di dipendenti
Fatte salve le norme statali vigenti, la Regione dispone l’immediata sospensione dall’incarico del dipendente regionale rinviato a giudizio per associazione di tipo mafioso ai sensi dell’art. 416-bis c.p. e, se condannato in primo grado per reati contro la pubblica amministrazione, il trasferimento di sede o l’attribuzione di altro incarico.
Il dipendente è trasferito in un ufficio diverso, con funzioni analoghe per inquadramento e mansione rispetto a quelle precedenti. Le stesse regole si applicano anche al personale di altra amministrazione in servizio presso l’amministrazione regionale. La sentenza definitiva di condanna deve essere comunicata al Procuratore regionale della Corte dei conti.
Tracciabilità delle provvidenze economiche regionali
La Regione Calabria garantisce la tracciabilità dell’utilizzo di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e altri vantaggi economici concessi, a qualsiasi titolo, a persone fisiche ed enti pubblici e privati. L’obiettivo è verificare che la causale della provvidenza corrisponda alla spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario.
Obblighi del beneficiario e documentazione richiesta
La provvidenza deve essere destinata alla specifica finalità per cui è stata attribuita. Ai fini della tracciabilità, il beneficiario deve esibire idonea documentazione bancaria o postale che provi l’effettiva destinazione delle somme ricevute, in relazione all’istanza originaria di ammissione, con indicazione dei dati dei percettori finali.
Sanzioni per uso difforme delle provvidenze
In caso di inosservanza degli obblighi di tracciabilità e destinazione delle somme, la provvidenza è revocata e il beneficiario è soggetto cumulativamente a:
- restituzione della provvidenza indebitamente utilizzata;
- cancellazione dall’Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica istituito con deliberazione della Giunta regionale n. 770/2010;
- esclusione da qualsiasi provvidenza economica regionale per i cinque anni successivi, decorrenti dall’accertamento dell’inosservanza.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
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