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Legge

L.R. Calabria 37/2011

Modifica alle leggi regionali 13 maggio 1996, n. 7 e 13 maggio 1996, n. 8 - Pubblicità

Normativa regionaleL.R. Calabria 37/2011

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge estende ai dirigenti della Giunta e del Consiglio regionale della Calabria, salvo diversi obblighi previsti da norme statali, gli stessi adempimenti di pubblicità patrimoniale e tributaria già previsti dalla legge regionale n. 24/2010. In caso di inadempimento si applicano le misure previste da tale legge. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURC.

Pubblicità della situazione patrimoniale dei dirigenti regionali calabresi

Pubblicità della situazione patrimoniale dei dirigenti regionali

La legge regionale della Calabria disciplina la trasparenza patrimoniale e tributaria dei dirigenti della Giunta regionale e del Consiglio regionale, richiamando per entrambi gli apparati gli obblighi già previsti dalla legge regionale 24 settembre 2010, n. 24. L’intervento opera come estensione e coordinamento del regime di pubblicità già vigente nell’ordinamento regionale.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda:

  • i dirigenti della Giunta regionale;
  • i dirigenti del Consiglio regionale.

Per entrambe le categorie, l’assoggettamento agli obblighi previsti dalla legge regionale n. 24/2010 opera solo se i soggetti non siano già tenuti, in base a disposizioni nazionali, a diversi o ulteriori adempimenti in materia.

Obblighi di pubblicità richiamati

Ai dirigenti indicati si applicano gli stessi obblighi di pubblicità della situazione patrimoniale e tributaria previsti dalla legge regionale 24 settembre 2010, n. 24. La legge in commento non riproduce il contenuto dettagliato di tali obblighi, ma ne estende l’applicazione alle dirigenze di Giunta e Consiglio regionale.

Inadempimento e misure conseguenti

In caso di mancato adempimento degli obblighi di pubblicità:

  • per i dirigenti della Giunta regionale interviene il Presidente della Giunta regionale;
  • per i dirigenti del Consiglio regionale interviene il Presidente del Consiglio regionale.

Entrambi adottano nei confronti dell’interessato le misure previste dall’articolo 6 della legge regionale n. 24/2010.

Decorrenza

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Non sono indicati termini transitori o scadenze ulteriori nel testo fornito.

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